Italian court dismisses appeal claiming appellate court cannot order document production in second instance proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claim that the appellate court lacked authority to order the production of a loan contract document. The appellant argued that such documents produced during the summary phase remain admissible in the appeal stage, while the lower court found the document insufficient due to a missing signature on the receipt page. The court upheld the lower court's decision, citing established precedent that summary phase documents are always producible in appeals, thereby validating the appellate court's procedural actions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 c.c.; Art. 347, ultimo comma, c.p.c.: Documents produced during the summary phase of proceedings are always producible in the appeal stage, and the appellate court's power to order production is not limited to non-final judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 14113-2019 proposto da: POZZA GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE BELLE ARTI, 7, presso lo studio dell'avvocato DOMITILLA AMBROSIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI TISATO; - ricorrente- contro MALASPINA ADRIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAÀ DI BRUNO, 69/A, presso lo studio dell'avvocato LORENZO TOSO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2905/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. P--7 PREMESSO CHE Pozza Gianpaolo ricorre avverso la pronuncia della Corte d'appello di Venezia 24 ottobre 2018, n. 2905, che ha rigettato il gravame da egli proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova. Il Tribunale di Padova aveva accolto l'opposizione di Adriana Malaspina al decreto che le aveva ingiunto di pagare euro 200.000, somma data a mutuo a Cesare Busa con contratto che prevedeva la sottoscrizione di Malaspina a garanzia della restituzione della somma. Malaspina Adriana resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in un motivo che contesta violazione degli artt. 2697 c.c. e 347, ultimo comma, c.p.c.: la Corte d'appello ha errato nell'affermare che il documento contenente il contratto di mutuo (documento n. 1 prodotto in sede monitoria) sarebbe stato inutilizzabile in quanto prodotto solo nel corso del giudizio d'appello a seguito di ordinanza della medesima Corte, ordinanza non emanabile in quanto il potere del giudice d'appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti già prodotti nel grado precedente del giudizio è da ritenere limitato alle ipotesi di impugnazione contro sentenze non definitive.
Il motivo è inammissibile. È corretto il richiamo operato dal ricorrente all'orientamento di questa Corte secondo il quale "i documenti della fase monitoria sono sempre producibili anche nel giudizio di appello" (cfr. Cass. n. 8693/2017). Il ricorrente, tuttavia, non considera che secondo il giudice d'appello il riconoscimento da parte di Busa di dover restituire il denaro e la quietanza contestuale alla sottoscrizione del contratto non sono prove sufficienti della dazione rispetto alla posizione di Malaspina, affermazione rispetto alla quale l'esame del documento prodotto dal ricorrente, comunque visionato dal giudice d'appello, non depone in senso contrario, avendo la Corte d'appello rilevato la mancata Ric. 2019 n. 14113 sez.
M2 - ud. 19-03-2021 -2- sottoscrizione da parte di Malaspina della pagina del documento contenente la quietanza. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 marzo 2021. zesiden gi Gio