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Ordinanza — n. 27387/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to address the core bankruptcy threshold issue.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27387/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the petitioners' arguments did not target the fundamental reasoning of the lower court's decision. The lower court had already determined that the bankruptcy threshold was exceeded based on undisputed facts and a creditor's claim that was definitively established in substance, even if its exact amount required recalculation. The court rejected the claim that the creditor's debt was merely 'due' rather than 'definitively ascertained,' noting that the specific quantification error was a matter for a different type of cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 15, 9 comma, I. fall.; Art. 380 bis c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grievances do not address the ratio decidendi of the contested judgment, particularly when the lower court relied on the definitive ascertaining of the debt's existence and the clear exceeding of the bankruptcy threshold based on existing evidence.

Parole chiave

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bankruptcy threshold inadmissible appeal definitive ascertaining creditor's claim ratio decidendi cassation remedy procedural admissibility mancata prova della solvibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 15, 9 comma, I. fall.
che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, 9 comma, I. fall., sul rilievo che il credito della società Politecnico non potrebbe considerarsi scaduto, ai sensi dell'art.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002
art. 380 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. ss.uu. n. 8053/2014
(secondo il perimetro applicativo delineato da Cass. ss.uu. n. 8053/2014), vizio qui neanche prospettato e comunque non ricorrente;
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Testo completo

o la seguente (\) ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALPOZZI MARIO BARTOLOMEO, MAUTINO MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliati in ROMA, Viale delle Milizie n. 106, presso lo studio dell'avvocato Guido Valori, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Isabella Oberda; - ricorrenti - contro POLITECNICO DI TORINO e FALLIMENTO società MAC DI Alpozzi Bartolomeo & C. snc; - intimati - avverso la sentenza n. 3/2020 della CORTE D'APPELLO di Torino, depositata il 15.5.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Roberto Amatore. RILEVATO - che viene proposto da ALPOZZI MARIO BARTOLOMEO e MAUTINO MARIA CRISTINA ricorso avverso la sentenza n. 3/2020, depositata il 15.5.2020, con cui è stato rigettato il reclamo ex art. 18 I. fall. avanzato dagli odierni ricorrenti contro la sentenza n. 267/2019 del 2.12.2019 emessa dal Tribunale di Torino che aveva dichiarato il fallimento della società Mac Alpozzi di Alpozzi Mario Bartolomeo & c. s.n.c.; La Corte d'Appello ha ritenuto - per quanto ancora di interesse - che, in relazione alle contestazioni sollevate in merito alla condizione di procedibilità di cui all'art. 15, 9 )/ comma, I. fall., i debiti riconosciuti dagli stessi reclamanti ammontassero ad euro 14.385,34 e che tuttavia la soglia dì procedibilità della domanda di fallimento di euro 30.000 dovesse considerarsi abbondantemente superata considerando anche l'ulteriore credito - scaduto - vantato dal Politecnico (istante il fallimento), ancora da quantificarsi nel suo esatto ammontare ma sicuramente superiore alla predetta soglia, in ragione degli elementi allegati; - che le parti intimate non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che i ricorrenti hanno, da ultimo, depositato memoria ex art. 380bis c.p.c.;

CONSIDERATO 1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, 9 comma, I. fall., sul rilievo che il credito della società Politecnico non potrebbe considerarsi scaduto, ai sensi dell'art. 15, 9 comma, I. fall., perché ancora oggetto di accertamento in sede giudiziale dopo che la Corte di legittimità aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Torino in punto di quantum debeatur;

2. che il motivo è inammissibile sia perché le doglianze non intercettano la ratio decidendi del provvedimento impugnato - che aveva fondato il giudizio in ordine al superamento della soglia di procedibilità della domanda di fallimento ex art. 15, 9 comma, I. fall., sul profilo dell'accertamento definitivo, in sede giudiziale, dell'an debeatur e sulla valutazione di sicuro superamento della predetta soglia già sulla base delle allegazioni emergenti dall'istruttoria prefallimentare - sia perché la censura presuppone una rilettura della documentazione versata in atti per un nuovo scrutinio - inibito a questa Corte di legittimità - in ordine alla quantificazione certa dell'ulteriore credito vantato dal creditore istante Politecnico di Torino; che in realtà non è neanche condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui il credito da ultimo ricordato non sia da considerarsi "scaduto", nel senso richiesto dall'art. 15, 9 comma, I. fall. perché ancora sub iudice, posto che, secondo le stesse ammissioni dei ricorrenti e per quanto è dato comprendere dalla lettura della sentenza impugnata, il credito - nascente dal diritto alla corresponsione dell'indennità da illegittima occupazione di un immobile di proprietà della predetta società creditrice e detenuto sine titulo dalla fallita - era stato già accertato, in via definitiva, nell'an dalla sentenza della Corte di appello di Torino, oggetto di cassazione con rinvio solo in relazione alla sua più corretta quantificazione, che è stata, tuttavia, ritenuta superiore alla soglia di procedibilità della domanda di fallimento con un accertamento in fatto da parte della corte territoriale che avrebbe potuto essere rimesso in discussione in questa sede solo attraverso la deduzione del vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (secondo il perimetro applicativo delineato da Cass. ss.uu. n. 8053/2014), vizio qui neanche prospettato e comunque non ricorrente;

3. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. iCosì deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezion