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Ordinanza — n. 27381/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to withdrawal, awarding costs based on case complexity and conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27381/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant formally withdrew her cassation appeal against a lower court's rejection of her public sector employment conversion claim. Although the appellant had initially argued for salary differences and career reconstruction, she subsequently renounced the appeal before the hearing. The court ruled that the process ended due to this withdrawal, with costs allocated to the appellant given the legal complexity and her procedural conduct.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380-ter c.p.c.: Upon withdrawal of the appeal, the proceedings are extinguished, and costs are assigned to the withdrawing party if the case involves complex legal issues and improper conduct.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings allocation of costs public sector employment procedural conduct complexity of issues cassation appeal impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 380-ter c.p.c.
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22898-2018 proposto da: CATENA GIUSEPPINA, elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIA TERESA PARRINO; - ricorrente- contro MINISTERO DELL' ISTRUZIONE , UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - contro AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE di PALERMO; - intimato - avverso la sentenza n. 225/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 02/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Presidente Relatore Doti ADRIANA DORONZO. Considerato che:

1. con sentenza pubblicata in data 2/3/2018, la Corte d'appello di Palermo ha rigettato l'appello proposto da Giuseppina Catena, dipendente assunta con reiterati contratti a tempo determinato dal Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca, contro la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, la ricostruzione della carriera e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive, o, in subordine, al risarcimento del danno derivante dalla abusiva reiterazione dei contratti a termine. 1.1. La Corte ha premesso che l'unico motivo di impugnazione aveva ad oggetto il mancato riconoscimento delle differenze retributive e della progressione stipendiale, ma che tale motivo non poteva essere accolto in quanto riguardante una domanda non proposta nel ricorso di primo grado.

2. Contro la sentenza, la Catena ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi. Con decreto presidenziale del 17 giugno 2020 è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al MIUR, il quale ha resistito con controricorso. Ric. 2018 n. 22898 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- 3. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.

4. Nell'imminenza dell'adunanza camerale la Catena ha depositato ot,e~ l'atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato ktga controparte.

5. Deve pertanto dichiararsi l'estinzione del processo, con compensazione delle spese, in ragione della complessità delle questioni giuridiche sottese al ricorso e della condotta processuale della ricorrente.

6. Trattandosi di estinzione, e non di inammissibilità o improcedibilità o infondatezza del ricorso, la ricorrente non è tenuto al versamento dell'importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

P.Q.M.

dichiara l'estinzione del processo e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 maggio 2021 IL Presidente estensore Dott. A