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Ordinanza — n. 27350/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for contesting trial court's fact-finding on contract and temerary litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27350/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the lower court's judgment. The appellant argued violations regarding contract formation and temerary litigation, but the court found these arguments merely contested the trial judge's evaluation of evidence. Consequently, the court ruled that such factual assessments are non-reviewable in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: Appeals contesting the trial court's evaluation of evidence regarding contract formation or temerary litigation are inadmissible as they involve non-censurable factual assessments.

Parole chiave

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inadmissible appeal fact-finding review temerary litigation contract formation cassation limits indennità di patrocinio mercede del perito violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., sulla legittimazione attiva, sulla conclusione del contratto, sul contratto di prestazione d'opera intellettuale e sulla procura alle liti.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
sulla condanna per lite temeraria ex comma 3, art. 96 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 96, comma 3 c.p
sulla condanna per lite temeraria ex comma 3, art. 96 c.p.c.
art. 96 c.p
sulla condanna per lite temeraria ex comma 3, art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 19298/2016
19-03-2021 -2- legittimità" (così Cass. 19298/2016) ove sia stata motivata dal giudice di merito, come è avvenuto nel caso in esame (v.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 9783-2018 proposto da: BULATO ALEX, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI, 48/A, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MARCHITTO, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO GROLLA; - ricorrente - contro PERARO ALESSANDRO; - intimato - avverso la sentenza n. 2665/2017 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 20/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Bulato Alex ricorre in cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Padova, che ha rigettato l'appello incidentale da egli proposto e ha accolto l'appello principale di Peraro Alessandro, così condannandolo a pagare la somma di euro 1.141,92 (la somma era stata richiesta in primo grado quale onorario per la prestazione d'opera intellettuale svolta in suo favore da Peraro Alessandro, quale consulente tecnico di parte in un processo in materia di responsabilità civile da circolazione stradale), nonché di euro 1.000 ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.

L'intimato Peraro Alessandro non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo contesta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., sulla legittimazione attiva, sulla conclusione del contratto, sul contratto di prestazione d'opera intellettuale e sulla procura alle liti. Il motivo è inammissibile in quanto è sostanzialmente volto a contestare la valutazione degli elementi di prova operata del giudice di merito (dichiarazioni dell'avv. Berto, messaggi di posta elettronica inviati dall'avv. Berto al Bulato, raccomandata inviata in risposta alla ricevuta diffida di pagamento) che ha portato quest'ultimo a ritenere provata la prestazione del consenso da parte del ricorrente al conferimento dell'incarico al consulente tecnico di parte.

2) Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c. sulla condanna per lite temeraria ex comma 3, art. 96 c.p.c. Ad avviso del Collegio, il motivo è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte "in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di Ric. 2018 n. 09783 sez.

M2 - ud. 19-03-2021 -2- legittimità" (così Cass. 19298/2016) ove sia stata motivata dal giudice di merito, come è avvenuto nel caso in esame (v. p. 9 del provvedimento impugnato). II. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese non avendo l'intimato proposto difese nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quatt:T del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 marzo 2021. Funzion4Øo G" &iati° Patri rra DE707:77.70 :N (.;_,J. ,2.c.Ent.,rd.4 z li F