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Ordinanza — n. 27251/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inammissibility regarding administrative compensation and implied renunciation of rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27251/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to award administrative compensation to the administrator. The appellant argued that the trial court incorrectly evaluated implied renunciations based on balance sheet approvals, but the court found this a matter of factual assessment reserved for the judge of merit. Consequently, the court rejected the claim that the lower court violated civil code provisions regarding contract formation and renunciation.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 1236, 1324, 1362, 1366 c.c.: The Court of Cassation cannot review the factual evaluation of implied renunciations to rights made by a party, as such assessments belong exclusively to the judge of merit unless the reasoning is contradictory or illogical.

Parole chiave

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implied renunciation of rights administrative compensation judge of merit inadmissibility of appeal contract formation compenso del curatore fallimentare decisioni relative al trattamento economico indennità di gestione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
16061): tanto meno, alla luce del più circoscritto ambito devolutivo del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 1236 c.c.
Art. 1324 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1366 c.c.
art. 380bis c.p
con atto notificato il 27 dicembre 2019, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui l'amministratrice resisteva con controricorso; CONSIDERATO CHE 1.

Giurisprudenza citata

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Cass. RG 925/2020, n. 460
Cass. 14 giugno 2019, n. 16061
460; Cass. 14 giugno 2019, n. 16061): tanto meno, alla luce del più circoscritto ambito devolutivo del novellato testo dell'art.
Cass. 7 aprile 2014, n. 8053
(Cass. 7 aprile 2014, n. 8053); 3.1.
Cass. 14 giugno 2006, n. 13717
4 della sentenza), neppure è stata correttamente censurata con indicazione dei canoni interpretativi violati né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717;
Cass. 21 giugno 2017, n. 15350
Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), sicché è insindacabile in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito; 3.2.
Cass. 25 ottobre 2006, n. 22889
la ricorrente si limita a contrapporre la propria interpretazione di parte a quella giudiziale (Cass. 25 ottobre 2006, n. 22889; Cass.
Cass. 4 giugno 2010, n. 13587
22889; Cass. 4 giugno 2010, n. 13587), così la doglianza traducendosi in una critica inammissibile alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito (Cass.
Cass. 31 maggio 2010, n. 13242
13587), così la doglianza traducendosi in una critica inammissibile alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito (Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass.
Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168
13242; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass.
Cass. 15 novembre 2017, n. 27136
17168; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136);
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 925-2020 proposto da: NAVA MILANO SPA IN LIQUIDAZIONE , in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLA PAGNOTTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO DANIELE MOSE' MORPURGO; - ricorrente - contro NAVA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARSO 63, presso lo studio dell'avvocato ERNESTO ALIBERTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO VILLANI; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 612/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 28/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. Ric. 2020 n. 00925 sez. ML - ud. 04-05-2021 -2- RG 925/2020 RILEVATO CHE 1. con sentenza 28 giugno 2019, la Corte d'appello di Milano condannava Nava Milano s.p.a. in liquidazione al pagamento, in favore di Paola Nava a titolo di compensi di amministratore per gli anni da 2009 a 2011 e di quote di trattamento di fine mandato (anni da 2006 a 2011), delle rispettive somme di C 96.398,00 e di C 58.125,00: così riformando la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande, per ritenuta rinuncia agli emolumenti richiesti;

2. sulla base delle scrutinate risultanze documentali, diversamente dal Tribunale, essa attribuiva significato negoziale ai soli atti deliberativi del C.d.A. relativi agli esercizi 2009 (due) e 2010 (uno), in funzione del ripristino di un efficace stanziamento dei compensi agli amministratori con la delibera del C.d.A. del 12 maggio 2009 nuovamente dal 2011 ed escludeva la valenza probatoria di ogni altro indice (in particolare, delle risultanze dei bilanci): così riconoscendo all'amministratrice gli emolumenti suindicati;

3. con atto notificato il 27 dicembre 2019, la società ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., cui l'amministratrice resisteva con controricorso; CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1236, 1324, 1362, 1366 c.c., per il riconoscimento di compensi all'amministratrice in base ad una non corretta valutazione delle sue tacite rinunce in sede di approvazione dei bilanci (unico motivo);

2. esso è inammissibile; 3. è risaputo che la rinuncia a un diritto, se pure non possa essere presunta, possa tuttavia desumersi da un comportamento concludente, che manifesti, in quanto incompatibile con l'intenzione di avvalersi del diritto, la volontà di rinunciare; e che la valutazione in concreto di tali comportamenti formi oggetto di un giudizio di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per contraddittorietà intrinseca della motivazione o per sua carenza o illogicità (Cass. RG 925/2020 13 gennaio 2009, n. 460; Cass. 14 giugno 2019, n. 16061): tanto meno, alla luce del più circoscritto ambito devolutivo del novellato testo dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. 7 aprile 2014, n. 8053); 3.1. l'interpretazione del comportamento negoziale dell'amministratrice della società Nava, compiuta dalla Corte territoriale scrutinando le risultanze documentali (a pg. 3 della sentenza) con argomentazione congrua (dal primo all'ultimo capoverso di pg. 4 della sentenza), neppure è stata correttamente censurata con indicazione dei canoni interpretativi violati né tanto meno di specificazione delle ragioni né del modo in cui si sarebbe realizzata l'asserita violazione (Cass. 14 giugno 2006, n. 13717;

Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), sicché è insindacabile in sede di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito; 3.2. la ricorrente si limita a contrapporre la propria interpretazione di parte a quella giudiziale (Cass. 25 ottobre 2006, n. 22889; Cass. 4 giugno 2010, n. 13587), così la doglianza traducendosi in una critica inammissibile alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito (Cass. 31 maggio 2010, n. 13242; Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136);

4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535);

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della RG 925/2020 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello 6g dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso