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Ordinanza Interlocutoria — n. 27241/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to criminal section regarding appeal venue for state-funded legal aid denial in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27241/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to a criminal section for proper assignment, as the appeal concerns a denial of state-funded legal aid within a criminal proceeding. The applicant argued for civil jurisdiction, but the court noted that such appeals must be filed with the criminal judge due to their accessory nature to the main criminal trial. Consequently, the civil chamber determined it lacked jurisdiction and ordered the transfer of the file to the appropriate criminal division.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.p.; Art. 61 c.p.p.: Appeals against decisions denying state-funded legal aid in criminal proceedings must be filed with the criminal judge, as these matters fall under the exclusive competence of the criminal sections of the Court of Cassation.

Parole chiave

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state-funded legal aid criminal proceedings jurisdiction accessory controversy Cassation remand patrocinio a spese dello Stato difetto di legittimazione del ministero pubblico permesso di promuovere un procedimento penale prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.p.
Art. 61 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen. Sez. 4, 27/02/2019, n. 16616
Cass. pen. Sez. 4, 16/10/2018, n. 1223
Cass. Sez. 6 - 2, 16/04/2021, n. 10136
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 20669-2020 proposto da: BRUNO MAURIZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONA STRINGHINI; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. Il ricorso per cassazione attiene a provvedimento della Corte d'appello di Milano che, nell'ambito di un procedimento penale, ha negato l'ammissione di Maurizio Bruno al patrocinio a spese dello Stato.

Secondo . consolidato orientamento delle sezioni penali di questa Corte, nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole procedurali proprie del rito penale, sicché l'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale (tra le più recenti, Cass. pen. Sez. 4, 27/02/2019, dep. 17/04/2019, n. 16616; Cass. pen. Sez. 4, 16/10/2018, dep. 11/01/2019, n. 1223; si veda anche Cass.

Sez. 6 - 2, 16/04/2021, n. 10136). Il ricorso concerne pertanto controversia che, ad avviso del Collegio, _rientra nell'ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 giugno 2021. I Preside te DEPOSITATA IL CANCELLIERE 0091, - 7 OT T 2021 Enrico PE L CANCELL