Cassation court assigns case to criminal section regarding revocation of state-funded defense access in criminal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to the First President for assignment to a criminal section. The appellant argued that the revocation of state-funded defense access was erroneous because the defendant was never defended by two lawyers simultaneously. The court ruled that opposition to the revocation decree falls under the jurisdiction of criminal sections, distinct from fee liquidation disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91, 1° co., lett. b), e 100 del d.P.R. n. 115/2002; In matters of state-funded defense, opposition to the revocation of admission must be filed with criminal sections, whereas fee liquidation disputes remain with civil sections regardless of the underlying criminal proceeding.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11188 - 2019 R.G. proposto da: Avvocato ALESSANDRA CACCHIARELLI - c.f. CCCLSN69P46H501K - in proprio, da sè medesima rappresentata e difesa, SOW NEROU - c.f. SWONRE73H10Z343W - rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato Alessandra Cacchiarelli; entrambi elettivamente domiciliati in Roma, alla via Ildebrando Goiran, n. 23, presso lo studio dell'avvocato Alessandra Cacchiarelli. RICORRENTI contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 97591110586 - in persona del Ministro pro tempore, AGENZIA delle ENTRATE - c.f. 06363391001 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domiciliano per legge.
CONTRORICORRENTIe AGENZIA delle ENTRATE, Direzione Provinciale di Firenze INTIMATA avverso l'ordinanza dei 12/15.3.2019 del Tribunale di Firenze, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2021 dal consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. In data 12.12.2008 Nerou Sow presentava istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con riferimento al procedimento penale iscritto al n. 20577/2006 r.g.n.r. innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ed indicava quale proprio difensore di fiducia l'avvocato Alessandra Cacchiarelli.
2. Con decreto del 14.1.2009 il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze accoglieva l'istanza.
3. Con decreto del 6.12.2017 il G.I.P. presso il Tribunale di Firenze rilevava che Nerou Sow, seppur limitatamente al ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza di rigetto del riesame della misura della custodia cautelare, risultava assistito da due difensori e quindi revocava l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
4. Con decreto del 7.12.2017 il Presidente aggiunto della sezione G.I.P. presso il Tribunale di Firenze, preso atto dell'intervenuta revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettava la richiesta di liquidazione degli onorari depositata in data 15.6.2017 dall'avvocato Alessandra Cacchiarelli.
5. Con ricorso in data 25.5.2018 l'avvocato Alessandra Cacchiarelli proponeva opposizione avverso il decreto del 6.12.2017 di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed avverso il decreto del 7.12.2017 di rigetto dell'istanza di liquidazione degli onorari. Ne chiedeva l'annullamento.
6. Con ordinanza dei 12/15.3.2019 il Tribunale di Firenze rigettava il ricorso in opposizione.
7. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso l'avvocato Alessandra Cacchiarelli, in proprio, e Nerou Sow; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate hanno depositato controricorso; hanno chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Firenze non ha svolto difese.
8. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di rimessione al Primo Presidente per l'assegnazione del procedimento alle sezioni penali di questa Corte; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
9. I ricorrenti hanno depositato memoria.
10. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 1° co., lett. b), e 100 del d.P.R. n. 115/2002.
11. Gli atti vanno rimessi al Primo Presidente, perché valuti l'assegnazione del procedimento alle sezioni penali di questa Corte.
12. Invero nel caso di specie precipuamente la ricorrente Alessandra Cacchiarelli si duole, sì, per il rigetto, con decreto del 7.12.2017, dell'istanza di liquidazione degli onorari ad ella spettanti quale difensore di Nerou Sow, imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.E tuttavia la mancata liquidazione è diretta conseguenza della revoca, con decreto del 6.12.2017, dell'ammissione dell'imputato al patrocinio a spese dello Stato, revoca ribadita in sede di opposizione ex art. 170 d.p.r. n. 115/2002 con l'ordinanza in questa sede impugnata. D'altra parte il motivo di ricorso è teso a dimostrare che la revoca è stata erroneamente disposta, siccome "nella fattispecie non è ravvisabile alcuna fase processuale nella quale l'imputato Sow Nerou sia stato difeso da due difensori" (così ricorso, pag. 7).
13. In questi termini esplica rilievo l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte, alla cui stregua la "competenza" in ordine alla revoca spetta alle sezioni penali di questa Corte (cfr. Cass. (ord. interlocutoria) 24.3.2011, n. 6840, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione alla revoca del decreto di ammissione al suddetto patrocinio, disposta nel procedimento penale, va proposta alle sezioni penali della Corte di cassazione, contrariamente all'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi al custode e agli ausiliari dei magistrati e ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale (nella specie, la S. C. ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'assegnazione ad una sezione penale della stessa Corte); cfr.
Cass. (ord. interlocutoria) 23.2.2011, n. 4407, secondo cui il ricorso per cassazione promosso, ai sensi dell'art. 99, comma 4, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il provvedimento del tribunale che, nell'ambito di un procedimento penale, abbia fissato la concreta decorrenza del provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, introduce una controversia che rientra nell'ambito delle competenze delle Sezioni penali della Corte di cassazione, non avendo ad oggetto l'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed ausiliari del giudice, di cui all'art. 170 del medesimo decreto).
P.Q.M.
dispone trasmettersi gli atti del presente procedimento all'attenzione del Primo Presidente perché ne valuti l'assegnazione alle sezioni penali di questa Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione II della Corte Suprema di Cassa