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Ordinanza Interlocutoria — n. 27237/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation remands pension indemnity appeal to public hearing due to contested litigation temerarity criteria.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 27237/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a public hearing rather than deciding it in camera. The appellant challenged a lower court's partial award of pension indemnity, arguing the underlying litigation was not temerous. The court found the evidentiary requirements for a summary decision were not met because the criteria for determining litigation temerarity were critically contested.

Regesto Legislator

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Art. 375, n. 5 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When the evidentiary requirements for a summary decision are lacking due to contested criteria on litigation temerarity, the case must be remitted to a public hearing.

Parole chiave

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litigation temerarity summary decision pension indemnity remittal to public hearing evidentiary requirements retroattività della rendita d'invalidità compensazione della rendita diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 375, n. 5 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel senso della parziale fondatezza del ricorso, è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Art. 5 ter legge n. 89 del 2001
270/2018 depositato il 6 febbraio 2018, in accoglimento dell'opposizione incidentale proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 ter legge n.
Art. 2, comma 2 legge n. 89 del 2001
Toscana con ricorso del 30.07.1982 definito con sentenza del 07.06.2015, neanche in ragione della quota ereditaria, per manifesta infondatezza della domanda azionata nel giudizio presupposto ex art. 2, comma 2 legge n. 89 del 2001.
art. 380-bis c.p
La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel senso della parziale fondatezza del ricorso, è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 375 c.p
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25215-2018 proposto da: RIZZI IARIA, in proprio e quale erede di Leonardo Rizzi, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANDOMENICO DANIELE; - ricorrente - contro MINISTERO ECONOMIA FINANZE 80415740580; - intimato - avverso il decreto n. CRONOL. 270/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositato il 06/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MILENA FALASCHI. FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con decreto n. 270/2018 depositato il 6 febbraio 2018, in accoglimento dell'opposizione incidentale proposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 5 ter legge n. 89 del 2001, avverso il decreto del magistrato designato che accogliendo parzialmente la domanda di equa riparazione formulata da Maria Rizzi liquidava l'indennizzo in complessivi curo 2.160,00 e in curo 915,00 le spese del procedimento, ritendo fondata l'eccezione spiegata dall'Amministrazione ad avviso della quale nulla spettava alla opponente principale a titolo di indennizzo per il giudizio pensionistico introdotto dal padre dinanzi alla Corte dei Conti, Sez. giur.

Toscana con ricorso del 30.07.1982 definito con sentenza del 07.06.2015, neanche in ragione della quota ereditaria, per manifesta infondatezza della domanda azionata nel giudizio presupposto ex art. 2, comma 2 legge n. 89 del 2001. Avverso il decreto della Corte di appello fiorentina propone ricorso per cassazione la Rizzi, fondato su due motivi. Il Ministero è rimasto intimato. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel senso della parziale fondatezza del ricorso, è stata notificata alla parte ricorrente, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ti Collegio, all'esito dell'adunanza camerale, ritiene che non sussistano nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell'art. 375 c.p.c., per la trattazione della causa in Camera di consiglio, ossia dell'evidenza decisoria e, pertanto, la stessa deve essere rimessa al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza, stante la rilevanza delle critiche mosse circa il criterio di determinazione della temerarietà della lite nel giudizio presupposto.

P.Q.M.

Ric. 2018 n. 25215 sez. M2 - ud. 05-03-2021 -2- La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2" Sezione civile della Corte di Cassazione, il 5