Cassation court remits case to public hearing regarding lawyer fee compensation retroactivity and standing to oppose.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remitted the case to a public hearing to reconsider the preliminary issue of standing and the retroactive effect of legal aid admission. The appellant argued that a prior rejected application to the Bar Council should be treated as the same request for fee compensation purposes, citing a specific precedent. The court found the existing jurisprudence on this specific procedural question questionable and required further examination by a judge at a public session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 109, 126, 136 d.p.r. 115/2002; Art. 6 CEDU: The court establishes that when jurisprudence regarding the standing of admitted legal aid recipients to oppose fee decrees is susceptible of revision, the case must be remitted for public hearing to allow for a fresh assessment of the legal principles involved.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 993-2019 proposto da: NAZIR AAMIR, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE LUFRANO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587; - intimato - avverso l'ordinanza n. R.G. 3704/2017 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 05/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1.
Con ricorso del 29 novembre 2017 Aamir Nazir proponeva opposizione avverso l'ordinanza, pronunciata in data 28 ottobre 2017, con cui il Tribunale di Ancona aveva liquidato i compensi spettanti al suo difensore nel procedimento r.g.n. 5734/2016 senza tenere conto di quelli relativi alle attività svolte anteriormente al deposito dell'istanza ex art. 126, comma 3, d.p.r. 115/2002. Con ordinanza pronunciata il 2 maggio 2018, il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando che la retroattività degli effetti dell'ammissione andava riferita alla sola istanza effettivamente accolta, dovendosi escludere che quella avanzata al Tribunale ex art. 126 fosse la medesima istanza già rivolta al Consiglio dell'Ordine.
2. Contro l'ordinanza ricorreva per cassazione Aamir Nazir, con atto basato su un motivo. L'intimato Ministero della Giustizia non proponeva difese.
3. Il Collegio, originariamente convocato per il 16.1.2020, in seguito a riconvocazione fissata il 21.5.2020 emanava un'ordinanza interlocutoria disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di accertare la tempestività del ricorso avanzato. Dall'attestazione trasmessa dalla cancelleria del Tribunale risulta che l'ordinanza è stata depositata il 5 maggio 2018, con conseguente tempestività del ricorso, che quindi è stato discusso e deciso nell'adunanza del 24.2.2021. CONSIDERATO CHE L'unico motivo di ricorso contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136 del d.p.r. 115/2002 nonché dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo".
Il ricorrente, premesso di avere un proprio interesse ad agire, ritiene che il provvedimento impugnato abbia violato le disposizioni invocate e richiama un precedente di questa Corte secondo il quale "in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se la relativa istanza, già rigettata o dichiarata inammissibile dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, sia successivamente riproposta, con l'allegazione delle medesime ragioni Ric. 2019 n. 00993 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- Q\( nonché degli stessi dati e dichiarazioni, al magistrato competente per il giudizio e sia da questo accolta, gli effetti di tale ultima decisione decorrono dalla data di presentazione dell'istanza suddetta all'ordine professionale, così garantendosi, attraverso il controllo e il riesame riconducibile alla successiva decisione del magistrato, l'effettività del diritto di azione e difesa in giudizio del non abbiente, pur in presenza di una erronea deliberazione iniziale del Consiglio dell'ordine" (Cass.20710/2017).
Il Collegio ritiene che sulla questione preliminarmente posta dal ricorso - ossia la legittimazione della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato a proporre opposizione al decreto che ha liquidato i compensi al proprio difensore, per contestare la decorrenza dell'ammissione al patrocinio - la giurisprudenza di questa Corte (ord. 1539/15, ord. 11769/20, ord. 12320/20, ord. 15699/20) sia suscettibile di rimeditazione e pertanto rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice. P.Q.M La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile il 24 febbraio 2021. Il Presidente (Antoneyo C-osntino) DEPOSITATA Oogi, - 7 OT T 2021 CAN