Cassation court remands case to public hearing due to lack of decisive evidence for dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a public hearing because the preliminary review failed to find decisive evidence supporting the heirs' claim. The heirs argued the contract was resolved by right, while the company contended a conditional resolution clause existed based on financing delays. The court determined the facts were too complex for a summary dismissal and required full oral proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, n. 5 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: When the evidence does not clearly demonstrate the decisive nature of the claim, the case must be remitted to a public hearing for a complete examination.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2639-2020 proposto da: FERRO ALMA, FERRO ANNA, entrambe quali accettanti con beneficio d'inventario l'eredità del sig. Giorgio Ferro, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell'avvocato CECILIA FUR_ITANO, rappresentate e difese dall'avvocato LUIGI PICCIONE; - ricorrenti - AGei contro SOCIETA' AGRICOLA-VTIVING SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROAL-k PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RINALDO OCCHIPINTI; - cantroricorrenti - avverso la sentenza n. 2401/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MILENA FALASCHI. FATTO E DIRITTO Il Tribunale di Ragusa, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 03/04.01.2017, in accoglimento della domanda proposta da Giorgio Ferro nei confronti della Società agricola AGRI LIVING a r.1., dichiarava risolto di diritto il contratto preliminare concluso fra le parti in data 10.03.2014 e modificato con contratto del 09.03.2015, condannando la convenuta, promissaria acquirente, alla rifusione delle spese processuali In virtù di appello interposto dalla Agri Living s.r.1., la Corte di appello di Catania, nella resistenza dell'appellato, che proponeva anche gravame incidentale, accoglieva l'impugnazione principale, respinta quella incidentale, e per l'effetto, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda attorea su cui avevano insistito in appello gli eredi di Giorgio Ferro, affermando che risultava documentalmente provato che il perfezionamento del contratto di acquisto del fondo sarebbe avvenuto attraverso finanziamento ISMEA, con impegno delle parti di completare nel più breve possibile e comunque entro il 10.04.2014, dovendo il definitivo essere stipulato entro il 10.04.2015 (termine differito poi al 10.04.2016), e se entro tale data la stipula dell'atto di compravendita non si fosse realizzata il contratto doveva ritenersi risolto da entrambe le parti, con evidente pattuizione di una condizione risolutiva nell'interesse unilaterale di uno dei contraenti.
Avverso la sentenza della Corte d'appello gli eredi Ferro propongono ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, cui replica la Agri Living con controricorso. Ric. 2020 n. 02639 sez. M2 - ud. 03-02-2021 -2- La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Il Collegio, all'esito dell'adunanza camerale, rileva che non sussistano nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell'art. 375 c.p.c., per la trattazione della causa in camera di consiglio, ossia dell'evidenza decisoria.
Conclusivamente il giudizio deve essere rimesso al Presidente della Seconda sezione civile per la fissazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in pubblica udienza avanti alla Seconda Sezione Civile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 3 febbraio 2021.