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Ordinanza — n. 27171/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding revocatory action for fraud involving a parent selling property to a child.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27171/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Annamaria Dubbiosi against the Second Instance Court of Naples. The lower court upheld a revocatory action alleging that the debtor and his fideiussor sold their home to their daughter to dissipate assets, citing the familial bond as proof of the daughter's knowledge of the debt. The Supreme Court found the appellate judgment logically sound and properly applied the presumption of fraud arising from the parent-child relationship, thus rejecting the claim of procedural error.

Regesto Legislator

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Art. 2901 c.c.; Art. 132 c.p.c.: In revocatory actions for fraud involving onerous acts, simple presumptions suffice to prove the third party's knowledge when a familial bond makes ignorance of the debt's existence highly improbable.

Parole chiave

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revocatory action fraudulent dissipation parent child bond simple presumption knowledge of debt onerous act procedural logic revoca del trasferimento patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
1579/2017, dichiarò l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal creditore Giuseppe Amato; dichiarò l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita già richiamato; condannò sia la parte convenuta che la parte interveniente al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice.
Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, con ma 2, n.
Art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.
4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.», sostenendo che «la sentenza impugnata, ancorché argomentata, declin3 un apparato motivazionale viziato da una illogicità argomentativa consistente in un uso non corretto della inferenza probatoria».
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 2901 c.c
convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale d, Santa Maria Capua Vetere, Annamaria Dubbiosi, Giuseppe Dubbiosi Maria Maione, tutti in proprio e quali eredi di Salvatore Dubbiosi (deceduto in data 5 settembre 2010), e propose domanda ex art. 2901 c.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relata- è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fssazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 18/01/2019, n. 1286
Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053
La sentenza è infatti assolutamente logica e priva di intrinseche ed irriducibili contraddittorietà (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; v.
Cass., ord., 25/09/2018, n. 22598
Cass., ord., 14/02/2020, n. 3819
Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315
13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315?.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27503-2019 propos_o da: DUBBIOSI ANNAMARIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA DI BENE ".)ETTO; - ricorrente - contro FINO 2 SECURITISAlION S, e per la stessn DOVALUE SPA, persona del procuratore speciale, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato GIACOMO PIGNATA; - controricorrente - contro DUBBIOSI GIUSEPPE, AMATO AUSEPPE; - intimati - avverso la sentenza n. 3329/2J19 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/202 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. FA rTI DI CAUSA Nel 2011 Unicredit Credit Management Bank S.p.a. convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale d, Santa Maria Capua Vetere, Annamaria Dubbiosi, Giuseppe Dubbiosi Maria Maione, tutti in proprio e quali eredi di Salvatore Dubbiosi (deceduto in data 5 settembre 2010), e propose domanda ex art. 2901 c.c. in relazione all'atto di compravendita per notar Etto -e Sarluca, stipulato in data 15 aprile 2008, con cui i coniugi Maria Maione e Salvatore Dubbiosi avevano trasferito, in favore della figlia Annamaria, il bene immobile sito nel Comune di Alfedena (AQ), Via Roma (in catasto fabbricati del Comune di Alfedena al foglio 10, p.11a 364, sub 14, cat.

A/2, cl. 2, vani 4). In particolare, l'attrice, a Fondamento della proposta domanda, dedusse di essere creditrice Cella SA.RA. di Maione Maria e dei suoi fideiussori Salvatore Dubbiosi Giuseppe Dubbiosi per il complessivo importo di euro 48,821,92, in forza del decreto ingiuntivo n. 283/2008, reso in data 6 ma zo 2008 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Caserta, e notificato in data 10 marzo 2008, e rappresentò che, con il ricordato atto di compravendita, la debitrice principale ed il fideiussore Salvatore Dubbiosi avevano provveduto alla totale dispersione della garanzia patrimoniale generica, considerato che all'esito di tale atto gli stessi non erano rimasti titolari (li consistenza immobiliare utilmente aggredibile e che sussistevano tutti i presupposti per la revocabilità dell'atto in questione ex art. 2901 c.c..

Si costituì Annamaria Du Dòiosi che eccepì l'improcedibilità della domanda (perché il creditore aveva già aggredito in via esecutiva le Ric. 2019 n. 27503 sez. M3 - ud. 30-03-202' -2- consistenze patrimoniali del fideiussore Giuseppe Dubbiosi), la carenza di legittimazione attiva della parte attrice, nonché la nullità della domanda ex art. 163 n. 4 e 164 c.p.c.; nel merito, contestò la ricorrenza dei presupposti dell'azione esperita, con particolare riferimento all'elemento soggettivo richiesto in capo al terzo acquirente ai fini della revocabilità dell'atto.

Il processo, interrotto per la morte di Maria Maione, venne riassunto nei confronti dei suoi eredi, Annamaria e Giuseppe Dubbiosi. Spiegò intervento volontario ex art. 105, 267 e 268 c.p.c. l'avv. Giuseppe Amato, chiedendo la declaratoria di inefficacia dell'atto dispositivo anche nei suoi confronti, assumendo di essere creditore della convenuta Maria Maione per crediti professionali in virtù di difesa tecnica nel procedimento penale, iscritto a carico della stessa e del figlio Giuseppe Dubbiosi, per i reati previsti e puniti dagli artt. 110, 368 640 c.p.c..

All'esito dell'espletata istruttoria, il Tribunale adito, con sentenza del 9 maggio 2017, n. 1579/2017, dichiarò l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal creditore Giuseppe Amato; dichiarò l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita già richiamato; condannò sia la parte convenuta che la parte interveniente al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice. Avverso tale sentenza Annamaria Dubbiosi propose appello, del quale chiese il rigetto la doBank S.p.a., costituitasi per la FINO 2 Securitisation S.r.l., quale nuova cessionaria di un pacchetto di crediti già di UniCredit Credit Management Bank S.p.a., tra i quali quello di cui si discute in causa. 9\i Non si costituirono in s.econdo grado Giuseppe Dubbiosi e Giuseppe Amato.

Ric. 2019 n. 27503 sez. M3 - ud. 30-03-202' -3- La Corte di appello di apoli, con sentenza n. 3329/2019, pubblicata il 17 giugno 2019, lichiarò la contumacia degli appellati da ultimo indicati, rigettò il grav.sme e condannò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza della Corte di merito Annamaria Dubbiosi ha proposto ricorso per cassaziori: basato su due motivi, cui ha resistito con controricorso Fino 2 Securtisation S.r.l., e per la stessa doValue S.p.a., nuova denominazione n:,;sunta da doBank S.p.a.. Gli intimati non hanno svo:.o attività difensiva in questa sede.

La proposta del relata- è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fssazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. RAGIONEL DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, ripricato «Violazione e falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 c.c., relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.», la ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia «valorizzato atomisticamente il vincolo psuentale tra gli alienanti-debitori ed il terzo acquirente, senza tener, ,:onto degli altri elementi e circostanze acquisiti in sede processw,fle che, se considerati, avrebbero determinato con elevata cen-ezza un esito diverso del giudizio».

Sostiene Annamaria Dubbios :te la Corte territoriale non avrebbe valutato, in particolare, le ris i'tanze della prova testimoniale, la non coabitazione della ricorrente ccn i genitori e neppure considerato che , unico ed esclusivo titolare lena posizione debitoria era Giuseppe Dubtiosi, che la ricorrente aveva avuto conoscenza della costituzione della ditta intestata alla maci -e e del debito di quest'ultima solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, nel settembre del 2011, e che, a tale riguardo, i giudici di appello non avrebbero tenuto conto della deposizione testimoniale di suo marito, Antonio Campolattano. 1.1.

Il motivo é inammiss bile, atteso che, in sede di legittimità, è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo Ric. 2019 n. 27503 sez. M3 - ud. 30-03-202: -4- allorché ricorra il cd. vizio di slAssunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificat: come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso. (Cass., ord., 13/02/2020, n. 3541; v. anche Cass., sez. un., 24/01/2018, n. 1785, § 4.1, lettera (bb), della motivazione; nonché Cass., 4/08/2017, n. 19485).

Inoltre, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercio del potere discrezionale, istituzionalmente dennandatoili, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione.

Spetta, pertanto, al giudice di merito ,aiutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato - come nella specie -, sfugge al sincacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vLo di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 11/05/2007, n. 10847 e Cass., ord., 8/01/2015, n. 101).

Ric. 2019 n. 27503 sez. M3 - ud. 30-03-202. -5- A quanto precede, va aggunto che il mezzo in esame sarebbe comunque infondato, in quanto la prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass., ord., 18/01/2019, n. 1286), precisandosi che la Corte di merito ha tenuto conto del complesso delle risultanze istruttorie (v. sentenza impugnata p. 11 e 12).

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, con ma 2, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c.», sostenendo che «la sentenza impugnata, ancorché argomentata, declin3 un apparato motivazionale viziato da una illogicità argomentativa consistente in un uso non corretto della inferenza probatoria». 2.1. Il motivo è infondato, risultando la sentenza impugnata immune dai vizi lamentati dalli ricorrente. La sentenza è infatti assolutamente logica e priva di intrinseche ed irriducibili contraddittorietà (Cass., sez. un., 7/04/2014, n. 8053; v. anche Cass., ord., 25/09/2018, n. 22598), essendo chiaramente evincibile, dalla medesima motivazione, il criterio logico che ha condotto il giudice di appello alla formazione del proprio convincimento, anche alla luce della esplicitata valutazione del quadro probatorio, ed essendo, pertanto, tale motivazione idonea ad assolvere la sua funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., ord., 14/02/7t-020, n. 3819).

3. Il ricorso va, pertanto, r gettato.

4. Le spese seguono la -3occombenza e si liquidano come in dispositivo tra le parti costituk-e, mentre non vi è luogo a provvedere Ric. 2019 n. 27503 sez. M3 - ud. 30-03-202" -6- per dette spese nei confronti degli intimati, non avendo gli stessi svolto attività difensiva in que:.-ta sede.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da paite della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della egge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315?.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso E. condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contrioricorreri.e, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre :012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella "...:amera di consigl