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Ordinanza — n. 27170/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on litigation costs, ruling no reciprocal loss occurred and third-party summons was justified.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27170/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding the allocation of litigation costs in a dispute over apartment renovation damages. While the lower court awarded partial compensation to the plaintiff and the defendant, the appellate court incorrectly applied the principle of reciprocal loss due to the defendant's absence. The Supreme Court found that the plaintiff's claim was only partially accepted, whereas the defendant's counterclaim was fully granted, negating reciprocal loss. Furthermore, the court held that the plaintiff's decision to summon the insurance company was not abusive, meaning the plaintiff must bear the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 97 c.p.c.; Art. 98 c.p.c.: The principle of reciprocal loss does not apply when one party's claim is partially accepted while the other's is fully granted, and the absence of a party does not justify cost compensation. A third party's costs are borne by the plaintiff if the summons was necessary due to the plaintiff's own unfounded theories, unless the summons was manifestly unfounded or arbitrary.

Parole chiave

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litigation costs allocation reciprocal loss principle third party summons abuse of defense rights contumacy and costs partial acceptance of claims Cassazione ordinanza rimborso delle spese d'assicurazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 97 c.p.c.
Art. 98 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord., 29/05/2018, n. 13498
Cass., ord., 06/12/2019, n. 31889
Cass., 25/09/2019, n. 23948
Cass., 25/09/2019, n. 23948; Cass., Ric.
Cass., ord., 17/09/2019, n. 23123
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Testo completo

uente 9.0 - OPDINANZA sul ricorso 25471-2019 propos_o da: CALASTRINI MAURO, domicilialo presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVC ‘JR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato EZIO NARDI; - ricorrente - contro CAROCCI ANTONIO, CIARONI DAVIDE, GENERALI ITALIA SPA 00885351007 - GIA' INA ASSITALIA SPA; - intimati avverso la sentenza n. 212/20)9 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 30/01/2019; r,7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Rilevato che: Davide Ciaroni e Antonio Carocci convennero in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, Mauro Calastrini, chiedendone la condanna al risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai lavori di ristrutturazione svolt, da quest'ultimo nell'appartamento di titolarità degli attori, per la 5.,omma complessiva di euro 43.105,00, oltre IVA su euro 12.105,00, ed interessi; la società assicuratrice d€ Calastrini, INA Assitalia S.p.a., pagò, ancor prima dell'inizio del gudizio, la somma di euro 5.460,00 al Ciaroni e al Carocci; costituitosi in giudizio, il Calastrini contestò il fondamento della domanda attorea, chiese l'aut:.rizzazione a chiamare in giudizio la già menzionata compagnia aSsicurativa e propose domanda riconvenzionale per il pagam2nto di una fattura rimasta insoluta, relativa ai lavori svolti; autorizzata la chiamata in causa, l'INA Assitalia S.p.a. si costituì in giudizio, ribadendo di aver già corrisposto agli attori la somma di euro 5.460,00 e chiedendo il rigetto della domanda; il Tribunale di Firenze, istruita la causa anche a mezzo c.t.u., accolse parzialmente la domanda degli attori, riconoscendo al Ciaroni e al Carocci la somma di eirro 1.639,03, oltre IVA, dei quali euro 739,00 a saldo dei danni materiali subiti ed euro 900,00 a titolo di rimborso per il soggiorno in un residence, per essere stato l'appartamento inabitabile per alcuni giorni; accolse solo per euro y ( 739,00 la domanda di rivalsa del Calastrini nei confronti dell'INA; in accoglimento della riconvenzionale del Calastrini, condannò, altresì, il i Ciaroni e il Carocci al pagamento, in favore del convenuto, della 9,7 Ric. 2019 n. 25471 sez.

M3 - ud. 30-03-202. -2- somma di euro 1.610,00, oltre interessi legali dalla fattura al saldo, e compensò le spese di lite tra le parti; interpose appello Mauro Calastrini, chiedendo, per quanto ancora rileva in questa sede, la riforma della sentenza nella parte in cui disponeva il pagamento di euro 900,00 a titolo di rimborso spese di soggiorno; chiese, inoltre, che fossero poste a carico di Ciaroni e Carocci le spese del giudizio di primo grado, o subordinatamente, che l'INA S.p.a. venisse condanna a rimborsargli le spese in relazione alla domanda di manleva;

Davide Ciaroni e Antonio Carocci rimasero contumaci; l'INA S.p.a. si costituì chiedendo il rigetto dell'appello; la Corte di appello di Frenze, con sentenza pubblicata il 30 gennaio 2019, accolse parzialmente l'appello e, previa compensazione del rispettivo debito/credito e in ragione della riconvenzionale proposta dal Calastrini, dichiarb Ciaroni e Carocci tenuti al pagamento di euro 710,00, oltre interess maturati dalla data della fattura, nei confronti del primo, a titolo il saldo per le prestazioni di cui alla fattura 54/2006; rigettò la domanda di risarcimento del danno da lite temeraria proposta dal Calastrini nei confronti del Ciaroni e del Carocci nonché la richiesta di condanna alle spese e competenze di lite e tecniche del giudizio di primo grado; compensò le spese di lite di quel grado tra Calastrini, Ciaroni e Carocci; condannò il Calastrini a rifondere le spese processuali di quel grado in favore di INA Assitalia S.p.a., divenuta nel frattempo Generali Italia S.p.A.; avverso tale sentenza foauro Calastrini propone ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria; non hanno svolto attività difensiva in questa sede il Ciaroni, il Carocci e Generali Italia S.p.a.; considerato che: con il primo mezzo il ricorrente denunzia la «Violazione dell'art.112 c.p.c., per mancata corrispondenza fra i punti oggetto di Ric. 2019 n. 25471 sez.

M3 - ud. 30-03-2021 -3- a-L-7 gravame in sede d'appello ed il pronunciato. Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c.», perché la Corte di merito si sarebbe pronunziata in relazione alla debenza della somma di euro 739,00, quale differenza tra la stima dei danni fatta dal C.T.U. e la somma pagata precedentemente da INA Assitalia S.p.a., da parte dello stesso ricorrente in favore degli attori, senza che ciò fosse stato oggetto dell'appello, compoi tando le conclusioni del ricorrente nell'atto di appello acquiescenza in relazione a tale debenza e non avendo le controparti proposte sul punto appello incidentale; il motivo è inamrnissibile per carenza d'interesse all'impugnazione; non è possibile infatti apprezzare alcuna utilità giuridica che deriverebbe al ri,:«orrente dall'accoglimento del motivo di gravame (Cass., 12/04/2013, n. 8934), né se ne ravvisa la soccombenza (Cass., 29/05/2018, n. 13395); d'altro canto, la Corte di appello è pervenuta alle su. determinazioni tenendo conto proprio delle censure proposte dall'appellante e dettagliatamente riportate a p. 3 della sentenza impugnata in questa sede, senza che al riguardo il ricorrente abbia mosso censu -e o obiezioni, non determinandosi così alcuna violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum; con il secondo motivo il Calastrini denuncia la violazione dell'art.132 c.p.c. e dell'art. 118 disp att. c.p.c., a proposito del capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha ritenuto di confermare la statuizione relativa al diritto al risarcimento del danno del Carocci e del Ciaroni per non aver potuto godere dell'appartamento durante i lavori di ripristino; il ricorrente deduce che la motivazione al riguardo sarebbe del tutto assente, perplessa, obiettivamente incomprensibile e meramente apparente; larr enta che non sarebbero stati indicati i fatti in base ai quali la Corlc.,. territoriale è pervenuta alla propria conclusione sia in relazione alCan che al quantum, e, in particolare, sostiene che quella Corte av -ebbe dovuto evidenziare come fosse Ric. 2019 n. 25471 sez.

M3 - ud. 30-03-202 1. -4- stata raggiunta la prova dell'inabitabilità dell'appartamento, per la presenza nello stesso di maestranze e materiali, e che la motivazione, oltre che apparente, sarebbe addirittura contraddittoria in relazione alla determinazione del quantum; il motivo è infondato; sulla base, evidentemente, di un accertamento in fatto (sottratto, pertanto, al sindacato della Corte di legittimità), la Corte di merito ha ritenuto che l'appartamento, nel tempo necessario alle riparazioni dei danni provocati dal Canestrìni, fosse inabitabile a causa della presenza dei materiali di lavcro e delle maestranze; ha determinato la relativa voce di danno tenendo conto del tempo necessario per le riparazioni, quantificato in dieci giorni, sulla scorta di quanto indicato dal C.T.U. nel dare per scontata l'impossibilità di vivere nell'appartamento di cui si disz--.ute in causa (v. stralcio di relazione di c.t.u. riportato a p. 7 del ficorso) e ha, altresì, richiamato per relationem al riguardo e per la determinazione dell'entità di tale danno pure la motivazione d11a sentenza del primo grado, che ha equitativamente determinato in euro 900,00 la somma spesa dagli attori per procurarsi, in tale p(wiodo, un diverso luogo da abitare; la Corte d'appello ha, q r indi, esplicitato, in motivazione, tale ragionamento, richiamando e affermando di condividere sia il parere del consulente tecnico, sia I statuizione contenuta in sentenza di primo grado; non ricorre, pertanto, nel caso di specie una motivazione meramente apparente, tale (Jovendo ritenersi quella che, pur se graficamente esistente, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" ric desto dall'art. 111, comma 6, Cost (da ultimo, v.

Cass. 30/06/2020, n. 13248; Cass., ord., 23/05/2019, n. 13977), né la motivazione &Ala sentenza impugnata risulta affetta dagli ulteriori vizi lamentati cal ricorrente, essendo la stessa idonea Ric. 2019 n. 25471 sez. M3 - ud. 30-03-202 t -5- ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione; si evidenzia, peraltro, che la memoria ha la mera funzione di chiarire le ragioni giustificùtrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli o ampliarli con nuove censure; con il terzo motivo il ricorrente denunzia «Violazione/falsa applicazione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.) e delle presunzioni semplici (artt. 2727 e 2729 c. c.): violazione o falsa applicazione di norme di diritto, art. 360, n. 3 c.p.c.», per aver la Corte d'appello presuntivamente ritenuto, senza che vi fossero elementi gravi, precisi e concordanti, che l'appartamento degli attori fosse stato occupato, per un periodo di dieci giorni, da materiali e maestranze, tali da renderlo inabitabile; il motivo è inammissibile, in quanto, in sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificat) come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, pere, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso (Cass., ord. del 13/02/2020, n. 3531); nel caso di specie, peraltro, il giudice d'appello, confermando sul punto quanto affermato dal Tribunale, partendo all'evidenza dal dato certo della necessità della presenza delle maestranze e dei materiali per l'esecuzione dei lavori nel tempo ragionevolmente congruo per procedere ai lavori nell'imnobile, ha ritenuto presumibile che, dovendo svolgersi tali lavc;ri, sussistessero condizioni ostative all'abitabilità dell'immobile stesso, tali da rendere necessario ai proprietari reperire una diversa sistemazione (Cass., ord., 13/02/2020, n. 3541); neppure è ammissibile la rcensura sotto il profilo della violazione L dell'art. 2697 c.c., in quanto Ja violazione del precetto di cui all'art. Ric. 2019 n. 25471 sez.

M3 - ud. 30-03-202 -6- 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è confiirrabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata seFondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass., 17/06/2013, n. 15107; Cass., 29/05/2018, n. 13395; Cass., ord., 23/10/2018, n. 26769; Cass., ord., 31/08/2020, n. 18092); con il quarto motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55 del 2014, con riferimento alla compensazione delle spese di lite con il Ciaroni e il Carocci e alla condanna alla spese in favore di INA Assitalia S.p.a.; sostiene il Calastrini che la pozione di Ciaroni e Carocci sia quella di soccombenti, essendo stata la loro domanda sostanzialmente respinta in quanto gli stessi, in virtù dei rapporti di dare-avere non solo non hanno visto accolto la loro domanda di oltre euro 43.000,00 ma, all'esito del giudizio di secondo grado, sono stati condannati a pagare, in favore del ricorrente, la somma di euro 710,00; inoltre, vi sarebbe soccombenza dell'assicurazione, essendo stata questa condannata a tenere indenne il convenuto, sicché non sussisterebbe la soccombenza del Calastrini nei confronti della sua compagnia assicuratrice e comunque la chiamata in causa di questa sarebbe risultata giustificata; il motivo è fondato, in base alle assorbenti argomentazioni che seguono: quanto alle spese tra I'lttuale ricorrente e Antonio Carocci e Davide Ciaroni, deve rilevarsi che il presente giudizio è iniziato in primo grado nel 2008 e che l'art. 92, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, applicabile ratione temporis al presente giudizio, dispone che ii giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se Ric. 2019 n. 25471 sez.

M3 - ud. 30-03-2021 -7- vi è soccombenza reciprocg o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione; nel caso di specie, la Corte di merito ha ritenuto di compensare dette spese «sia in ragione della parziale soccombenza reciproca dell'appellante che in ragione della contumacia degli appellati»; viste le domande formulate dalle parti, deve ritenersi non sussistente la soccombenza reciproca ravvisata dalla Corte di merito, atteso che la domanda degli attori è stata accolta solo in minima parte mentre la domanda rc.onvenzionale del convenuto - come limitata in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, a seguito del parziale pagamento da parte degli attori, v. sentenza del Tribunale p. 6 e sentenza di secondo grado p. 6 - è stata totalmente accolta, pur avendo i giudici di merito proceduto alla compensazione dei rispettivi debiti/crediti);1 inoltre, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, non rileva ai fini della regolamentazione delle spese, in particolare della loro compensazione, che gli appe iati siano rimasti contumaci (arg. ex Cass., ord., 29/05/2018, n. 13498); per quanto attiene poi alle spese di lite del terzo chiamato, si osserva che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass., ord., 06/12/2019, n. 31889;

Cass., 25/09/2019, n. 23948; Cass., Ric. 2019 n. 25471 sez. M3 - ud. 30-03-2021 -8- ord., 17/09/2019, n. 23123); il che non risulta essersi verificato nel caso all'esame. alla luce di quanto sopra evidenziato, va accolto il quarto motivo e vanno rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione; stante l'accoglimento, ancórché parziale, del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Firenze, in diversa co