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Ordinanza — n. 27168/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against inadmissibility ruling, finding specific grounds for appeal were properly developed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27168/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Gino Monetti's appeal against the Venice Tribunal's ruling that declared his second-instance appeal inadmissible. The Tribunal had rejected the appeal under Article 342 of the Civil Procedure Code and barred new claims under Article 345. The Court found the appeal admissible because the appellant clearly specified the erroneous parts of the first-instance judgment and provided distinct arguments to refute them, satisfying the requirement for specific grounds.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: The appeal must specify the grounds for complaint and offer arguments to refute the first-instance judgment; failure to do so renders it inadmissible, but specific development of grounds satisfies the requirement.

Parole chiave

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appeal admissibility specific grounds requirement new claims prohibition Civil Procedure Code Cassation review materia di assicurazione contro gli infortuni riesame da parte dell'assicuratore decisione giustificata dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
-3- sottoposto, comunque, in particolare con l'atto di appello, a dura critica il percorso logico seguìto dal primo giudice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. e dalla sentenza delle S.U.
Art. 345 c.p.c.
30-03-202: -2- cui all'art. 345 cod.
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 342 cod. proc. civ
1643/2018, pubblicata il 10 settembre 2018, ritenenO° fondata l'eccezione - proposta dal Saluzzo - di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ., dichiarò inammissibile l'appello proposto dal Monetti; dichiarò, altresì, inammissibile, per violazione del divieto di domande nuove di Ric.
art. 345 cod. proc. civ
30-03-202: -2- cui all'art. 345 cod. proc. civ., la domanda di accertamento della corresponsabilità del Saluzzo e del Pinton in relazione al sinistro in questione e condannò l'appellante alle spese di quel grado.
art. 342 c.p
-3- sottoposto, comunque, in particolare con l'atto di appello, a dura critica il percorso logico seguìto dal primo giudice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., ord., 30/05/2018, n. 13535
30-03-202: -4- rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alt,ernativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (v in senso conforme, Cass., ord., 30/05/2018, n. 13535).
Cass., sez. un., 16/11/2017, n. 27199
civ., avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte e ribadita in successive pronunce (Cass., sez. un., 16/11/2017, n. 27199;
Cass., ord., 30/09/2019, n. 24206
13535; Cass., ord., 30/09/2019, n. 24206; Cass.
Cass. ord., 22/01/2020, n. 1433
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorso 3563-2019 propostJ da: MONETTI GINO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DUCA DI GENOVA 26/A, presso lo studio dell'avvocato LUIGI ROSARIO PERONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE VIO, MARCO SOLESIN; - ricorrente - contro GENERALI ITALIA SPA, in persona del procuratore speciale, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROBERTA VIERO; - controricorrente - contro SALUZZO MATTIA, PINTON ALDO; - intimati - avverso la sentenza n. 1643/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. FATTI DI CAUSA Il Giudice di pace di Venezia, con sentenza n. 46/2016, pubblicata il 28 aprile 2016, pronunciata iella causa promossa da Mattia Saluzzo nei confronti di Generali Italia S.p.a. (già Assicurazioni Generali S.p.a.), quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime, nonché nei confronti di Giro Monetti (proprietario del veicolo antagonista, che alla data del sinistro de quo non risultava assicurato con alcuna compagnia di assi(:urazioni) e con la chiamata in causa di Aldo Pinton (conducente dei detto veicolo), dichiarò l'esclusiva responsabilità del Pinton nelia causazione del sinistro avvenuto in data 10 agosto 2009 e in cui 'attore aveva dedotto di aver riportato danni, condannò Assicurazm-ii Generali S.p.a. al pagamento dell'importo di euro 11.037,5 in favore del Saluzzo, oltre interessi e spese di lite, e condannò il konetti e il Pinton a corrispondere alla predetta società quanto versato all'attore per i fatti di causa.

Avverso tale decisione il M:inetti propose appello, del quale - con distinti atti - chiesero il rigetto sia Generali Italia S.p.a. (già Assicurazioni Generali S.p.a.) che il Saluzzo, mentre il Pinton rimase contumace in secondo grado. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 1643/2018, pubblicata il 10 settembre 2018, ritenenO° fondata l'eccezione - proposta dal Saluzzo - di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ., dichiarò inammissibile l'appello proposto dal Monetti; dichiarò, altresì, inammissibile, per violazione del divieto di domande nuove di Ric. 2019 n. 03563 sez.

M3 - ud. 30-03-202: -2- cui all'art. 345 cod. proc. civ., la domanda di accertamento della corresponsabilità del Saluzzo e del Pinton in relazione al sinistro in questione e condannò l'appellante alle spese di quel grado. Avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Gino Monetti ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui ha resistito Generali Italia S.p.a. con controricorso illustrato da memoria. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Con 0.1. 19578/2020 depositata il 18 settembre 2020, è stata ordinata la rinnovazione della riotifica nei confronti di Mattia Saluzzo.

Il ricorrente ha provveduto a tanto con atto notificato in data 8.10.2020. Anche dopo l'espletamento di tale incombente gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La proposta del relato -e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di f ssazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 38C- bis cod. proc. civ.. RAGION:I DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, rub:icato «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360. 10 comma, n. 3, c.p.c., per aver la sentenza dichiarato inammisslile l'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.», il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver il Tribunale ritenuto che, pur non mancando censure a singoli passaggi della motivazione e pur essendo possibile capire quale sia la parte del provvedimento impugnata, nell'impostazione dell'appello sarebbe mancata la discussione criticzi dello specifico percorso logico seguito dal primo giudice.

Ad avviso del Monetti, i ivece, un'attenta lettura dell'atto di appello, oltre che della comparsa conclusionale, avrebbe dovuto dar adito a conclusioni opposte, avendo egli, con i predetti atti, offerto una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, in base ad un percorso logico alternativo a quello seguito dal Giudice di pace, e Ric. 2019 n. 03563 sez. M3 - ud. 30-03-202 . -3- sottoposto, comunque, in particolare con l'atto di appello, a dura critica il percorso logico seguìto dal primo giudice, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 342 c.p.c. e dalla sentenza delle S.U. n. 27199/2017. 1.1.

Osserva il Collegio che, con la sentenza n. 27199/17 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite di questa Corte hanno esaminato la questione di massima di particolare importanza relativa a quale sia l'ambito della nozione di specificità dei motivi di appello, ora prevista a pena di inammissibilità dal testo dell'art. 342 c.p.c. - di cui all'art. 54, comma 1, lett. Oa), d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 154 - (e dell'omologo art. 434 cod. proc. cív. per il rito del lavoro), ed in particolare se essa imponga all'appellante un onere di specificazione di un diverso contenuto della sentenza di primo grado, se non perfino un progetto alternativo di sentenza o di motivazione, o non piuttosto soltanto una compiuta contestazione di bene identificati capi della sentenza impugnata e dei passaggi argomentativi, in fatto o in diritto, che la sorreggono, con la prospettazione chiara ed univoca della diversa decisione che ne conseguirebbe sulla base di bene evidenziate ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo Giudice.

Con riferimento al quesito sottoposto al loro scrutinio, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Resta tuttavia escluso, in considerazione de fa permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di apptqlo, il quale mantiene la sua diversit Ric. 2019 n. 03563 sez. M3 - ud. 30-03-202: -4- rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alt,ernativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado» (v in senso conforme, Cass., ord., 30/05/2018, n. 13535). 1.2. Nella specie, le censure formulate con i motivi di appello sono state effettivamente sviluppEice attraverso l'indicazione delle parti della sentenza di primo grado ritenute dall'appellante erronee e con la specificazione delle ragioni poste a fondamento delle doglianze sollevate, offrendo spunti per una decisione diversa.

Ed invero, dalla lettura dell'atto di appello, in gran parte riportato anche testualmente nel ricorso ed al quale questa Corte ha accesso quale giudice del fatto processuale (Cass. 5/08/2019, n. 20924), in ragione della natura dello scrutinio richiesto dalla parte ricorrente, emerge che l'esito di inammissibilità dell'appello, cui è pervenuto il Tribunale non risulta corretto, dovendosi, invece, ritenere soddisfatto il requisito di specificità dell'atto di appell), in ossequio alla corretta esegesi dell'art. 342 cod. proc. civ., avallata dalle Sezioni Unite di questa Corte e ribadita in successive pronunce (Cass., sez. un., 16/11/2017, n. 27199;

Cass., ord., 3(105/2018, n. 13535; Cass., ord., 30/09/2019, n. 24206; Cass. ord., 22/0172020, n. 1433). 1.3. Ne consegue che l'uni:o motivo è fondato 2. In conclusione, va acccit:o il ricorso; la sentenza impugnata va cassata; la causa va rinviata 31 Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato, che provoederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

3. Stante l'accoglimento, come sopra precisato, del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 ckembre 2012, n. 228, di un ulterior Ric. 2019 n. 03563 sez. M3 - ud. 30-03-2T -5- importo a titolo di contributo ,nificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del coni::la 1 -bis dello stesso art.

13.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorsc, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia, in persona di diverso magistrato; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore ìmporto a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della C