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Ordinanza — n. 27072/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 27072/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27072/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21703 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da TARICCO Giancarlo (C.F.: TRC GCR 46D27 M136F) rappresentato e difeso dall'avvocato Jenny Renaldin (C.F.: RNL JNY 77E63 L219G) -ricorrente- nei confronti di BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VA- GIENNA SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F.: 00167340041), in persona del Presidente del Consiglio di Amministra- zione, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Botto (C.F.: BTT LEI 50H18 C653K) -controricorrente- nonché GASTALDI Claudio (C.F.:

Regesto Legislator

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art. 624 c.p, art. 111 Cost; Ordinanza — n. 27072/2021 — snciv · Corte di Cassazione: Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

Parole chiave

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azione di rivendicazione nel pignoramento opposizione al precetto esecutivo sospensione della procedura di fallimento istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione ritiro della domanda di esecuzione caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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art. 624 c.p
Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la predetta istanza di sospensione, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 624 c.p.c.
art. 111 Cost
6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 2 di 4 Orbene, deve escludersi che il relativo provvedimento sia im- pugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21703 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da TARICCO Giancarlo (C.F.: TRC GCR 46D27 M136F) rappresentato e difeso dall'avvocato Jenny Renaldin (C.F.: RNL JNY 77E63 L219G) -ricorrente- nei confronti di BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VA- GIENNA SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F.: 00167340041), in persona del Presidente del Consiglio di Amministra- zione, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Elio Botto (C.F.: BTT LEI 50H18 C653K) -controricorrente- nonché GASTALDI Claudio (C.F.:

GST CLD 72S16 D742C) GASTALDI Massimo (C.F.: GST MSM 73R25 D742F) -intimati- per la cassazione dell'ordinanza del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Cuneo in data 3 maggio 2019 nel processo esecu- tivo iscritto al n. 220 dell'anno 2016 del R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Ric. n. 21703/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 1 di 4 G34 Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare, il debitore esecutato Giancarlo Taricco ha propo- sto opposizione avverso il provvedimento di aggiudicazione dei beni immobili pignorati in favore di Claudio e Massimo Ga- staldi, chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecuzione e dell'esecutorietà del provvedimento impu- gnato.

Il giudice dell'esecuzione ha rigettato la predetta istanza di sospensione, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Avverso tale ordinanza del giudice dell'esecuzione ricorre il Taricco, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso la creditrice procedente, Bene Banca Credito Cooperativo di Bene Vagienna Società Cooperativa. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale la verifica di ammissibilità del presente ri- corso straordinario per cassazione, con il quale viene impu- gnata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione, nonché dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, avanzata con- testualmente ad una opposizione esecutiva - qualificata dallo stesso ricorrente come opposizione agli atti esecutivi - propo- sta dal debitore avverso il provvedimento di aggiudicazione dei beni pignorati.

Ric. n. 21703/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 2 di 4 Orbene, deve escludersi che il relativo provvedimento sia im- pugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. La giurisprudenza di questa Corte è da tempo consolidata nell'affermare che «è inammissibile, sia nel regime dell'art.624 c.p.c. come riformato dalla legge 24 febbraio 2006 n. 52, quanto in quello successivo di cui alla legge 18 giugno 2009 n. 69, il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., av- verso l'ordinanza che abbia provveduto sulla sospensione dell'esecuzione, nell'ambito di un'opposizione proposta ai sen- si degli art. 615, 617 e 619 c.p.c., nonché avverso l'ordinanza emessa in sede di reclamo che abbia confermato o revocato la sospensione o l'abbia concessa, trattandosi nel primo caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell'art. 669 terde- cies c.p.c., ed in entrambi i casi di provvedimenti non definiti- vi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell'ambito del giudi- zio di opposizione» (ex plurimis, tra le più recenti:

Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 - 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 - 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 - 01). Il ricorso non offre del resto motivi idonei ad indurre a rimedi- tare detto indirizzo, cui va data continuità. L'inammissibilità del ricorso esime dal richiamare il contenuto delle censure poste a suo fondamento.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del Ric. n. 21703/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 4 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 5.600,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, della Corte di Cassazione, in data 6 maggio 2021. Il presidente Adelaide AMEN DOLA