Cassation court dismisses appeal due to lack of notarized power of attorney for special procurator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent bank failed to produce the specific power of attorney authorizing its special procurator. While the procurator's name and date of the notarized mandate were known, the physical document was not submitted to the court. The court ruled that without the actual document, the validity of the procurator's powers cannot be verified, rendering the procedural representation defective.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 77 c.p.c.; The production of the power of attorney is indispensable for verifying the representative's powers, and the absence of the document renders the appeal inadmissible as the vizio is always subject to ex officio examination.
Parole chiave
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guente reP. ORDINANZA jyY\ (-.2-'69 sul ricorso iscritto al numero 653 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto da SANTINI Paolo (C.F.: SNT PLA 53002 I459Z) rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuele Aluigi (C.F.: LGA MNL 63P05 G479B) e Salvatore Vitale (C.F.: VTL SVT 62C21 H501U) -ricorrente- nei confronti di UNIPOL BANCA S.p.A. (C.F.: 03719580379), in persona del rappresentante per procura Claudio Strocchi rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Sesta (C.F.: SST MHL 50L22 H2941) e Achille Buonafede (C.F.: BNF CLL 58T16 F839M) con l'intervento di UNIPOLREC S.p.A. (C.F.: 03678981204), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Sesta (C.F.:
SST MHL 50L22 H2941) e Achille Buonafede (C.F.: BNF CLL 58T16 F839M) -controricorrente- nonché CENTRO CULTURALE ISLAMICO DI SASSOCORVARO (C.F.: 91027520419), in persona del legale rappresen- tante pro tempore BANCA INTESA SANPAOLO S.p.A. (C.F.: 00799960158), in persona del legale rappresentante pro tempore Ric. n. 653/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 7 UBI BANCA S.p.A. (C.F.: 03053920165), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F.: 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore GUIDARELLI Andrea (C.F.:
GDR NDR 75C28 L500G) -intimati- per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Urbino depo- sitata in data 27 ottobre 2017 nel procedimento iscritto al n. 712 dell'anno 2017 del R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Nel corso di un procedimento esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti, Paolo Santini ha pro- posto ricorso al giudice dell'esecuzione in relazione all'aggiudicazione provvisoria disposta (in favore del Centro Culturale Islamico di Sassocorvaro) dal professionista delega- to alla vendita di uno degli immobili pignorati, per il quale do- po l'esperimento della vendita (senza incanto) era pervenuta un'offerta migliorativa da parte di terzi; ha chiesto la sospen- sione della procedura esecutiva e la fissazione di un nuovo esperimento di vendita.
Il giudice dell'esecuzione ha respinto il ricorso ed il Santini ha proposto reclamo al collegio ai sensi degli artt. 591 ter e 669 terdecies c. p. c.. Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Urbino. Ricorre il Santini, sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso Unipol Banca S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri in- timati. Dopo una sospensione fino al 31 dicembre 2020 (disposta in data 10 ottobre 2019), è stata fissata la trattazione in camera Ric. n. 653/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 7 di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse de- stinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Il ricorrente, nonché UnipolReC S.p.A. (società subentrata, quale successore a titolo particolare, nelle titolarità delle si- tuazioni giuridiche soggettive fatte valere da Unipol Banca S.p.A.), hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Si premette che è inammissibile l'intervento nel presente giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., di UnipolReC S.p.A., che allega di essere subentrata, quale successore a ti- tolo particolare, in virtù di scissione parziale ed acquisto di compendio aziendale, nella titolarità delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere da Unipol Banca S.p.A..
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, «il succes- sore a titolo particolare nel diritto controverso può tempesti- vamente impugnare per cassazione la sentenza di merito, ma non anche intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa, riguardante la disciplina di quell'autonoma fase processuale, che consenta al terzo la par- tecipazione a quel giudizio con facoltà di esplicare difese, as- sumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che sono quelle che hanno partecipato al giudizio di merito» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11375 del 11/05/2010, Rv. 613348 - 01;
Sez. 1, Sentenza n. 7986 del 07/04/2011, Rv. 618297 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 12179 del 30/05/2014, Rv. 631489 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634411 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5759 del 23/03/2016, Rv. 639273 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021, Rv. Ric. n. 653/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 3 di 7 660761 - 01; nello stesso senso, v. pure: Cass., Sez. U, Ordi- nanza n. 26145 del 03/11/2017, Rv. 646128 - 01, punto 4 delle ragioni della decisione, nonché, sempre in motivazione: Sez. 3, Sentenza n. 28624 del 07/11/2019, Rv. 655786 - 01).
2. Risulta pregiudiziale, rispetto all'esame del merito, il rilievo dell'inammissibilità del presente ricorso per cassazione (peral- tro oggetto di espressa eccezione della banca controricorren- te). Con il provvedimento impugnato è stato deciso il reclamo pro- posto dal debitore esecutato, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione ha respinto il suo ricorso avverso un atto del professionista delegato relativo alle operazioni di vendita, in base alla previsione di cui all'art. 591 ter c.p.c..
Orbene, secondo i principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, Or- dinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordi- nanza n. 4964 del 20/02/2019), «l'ordinanza collegiale pro- nunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel cor- so delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, né definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicché non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 - 01; conf.:
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. Ric. n. 653/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 7 14249 del 08/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020). Né il ricorso, né la memoria depositata dal ricorrente ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c. contengono argomenti ido- nei ad indurre a rimeditare le esposte conclusioni, cui la Corte intende dare continuità. L'inammissibilità del ricorso assorbe ogni altra questione e rende superflua la stessa esposizione del motivo posto a base dello stesso.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, in considera- zione dell'irregolarità della costituzione dell'unica parte contro- ricorrente. In caso di proposizione del ricorso (e/o del controricorso) a mezzo di procuratore (generale o speciale), ai sensi dell'art.77 c.p.c., la produzione del relativo documento che contenga la procura è indispensabile per la verifica del corretto conferi- mento dei poteri, sostanziali e processuali, al procuratore, a norma dell'art. 77 c.p.c. e, in mancanza, il ricorso (o il contro- ricorso) è inammissibile; il vizio è sempre rilevabile di ufficio (diversamente da quanto avviene in caso di costituzione del legale rappresentante dell'ente o di soggetto al quale il potere di rappresentanza deriva direttamente dall'atto costitutivo o dallo Statuto) e non basta che colui che si qualifica come rap- presentante dell'ente in forza di una procura notarile ne indi- chi gli estremi, in quanto, se l'atto non è stato prodotto, resta ferma l'impossibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto (giurisprudenza costante di questa Corte; cfr.
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21803 del 28/10/2016, Rv. 642963 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 - 01; Sez. L, Sentenza n. 23786 del 21/10/2013, Rv. 628512 - Ric. n. 653/2018 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 5 di 7 01; Sez. 1, Sentenza n. 1345 del 21/01/2013, Rv. 624765 - 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9091 del 05/06/2012, Rv. 622651 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13207 del 26/07/2012, non massimata;
Sez. 1, Sentenza n. 22009 del 19/10/2007, Rv. 599237 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10122 del 02/05/2007, Rv. 597012 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11285 del 27/05/2005, Rv. 582413 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 11188 del 26/05/2005, Rv. 582325 - 01). Nella specie, la controricorrente Unipol Banca S.p.A. risulta costituita nel presente giudizio in persona di Claudio Strocchi che si qualifica procuratore speciale (quindi rappresentante volontario) della stessa in virtù di procura rilasciata in data 4 novembre 2014 con atto a ministero notaio Domenico Dalma- scelli (rep. 8724); in tale qualità lo Strocchi ha sottoscritto il mandato difensivo.
L'indicata procura non è stata però prodotta in giudizio. Il controricorso è pertanto inammissibile. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- Ric. n. 653/2018 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 7 corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezi