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Ordinanza — n. 27068/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of interest regarding an uncited ratio decidendi.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27068/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by the Presidency of the Council of Ministers inadmissible and ordered the reimbursement of litigation costs. The lower court had awarded damages to Dr. Donvito based on two distinct legal grounds: the equivalence of her specialized course to a Community directive course, and the lack of formal recognition of this equivalence in Italian law at the time. The Government challenged only the second ground regarding the timing of formal recognition, failing to contest the first ground concerning the course's equivalence. The court ruled that when a judgment rests on multiple independent legal bases, an appeal targeting only one of them is inadmissible because the unchallenged basis remains legally binding (res judicata).

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; When a judgment is based on multiple independent legal grounds, an appeal challenging only one of them is inadmissible due to the binding force of the unchallenged ground.

Parole chiave

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inadmissibility appeal res judicata ratio multiple legal grounds lack of interest judgment binding force perizia medica insufficiente inosservanza di prescrizioni di servizio legislazione sanitaria

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Ordinanza n. 19730 del 23/07/2019
Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020
Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005
Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17777-2020 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro DONVITO ISABELLA CECILIA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA CLARY; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2506/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARCO DELL'UTRI. Ric. 2020 n. 17777 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- Rilevato che, con sentenza resa in data 25/5/2020, la Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da Isabella Cecilia Donvito, e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la Pre- sidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni sofferti dalla Donvito in conseguenza del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo la Donvito, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato il corso di specializzazione in Pediatria Preventiva e Puericoltura (tra il 1987 e il 1991), senza percepire l'equa remunerazione al riguardo pre- vista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale - sotto- lineato, preliminarmente, come l'amministrazione appellata non avesse mai rilevato in fatto una non corrispondenza tra le specializza- zioni in esame - ha evidenziato come il corso di Pediatria Preventiva e Puericoltura dovesse ritenersi compreso tra le specializzazioni legitti- manti il conseguimento dell'equa remunerazione sopra indicata, a nulla rilevando la relativa mancata inserzione nelle direttive comunitarie, at- teso che l'ordinamento italiano aveva riconosciuto detta equivalenza con il decreto del Ministero della Sanità del 30/1/1988, e dovendo in ogni caso trovare applicazione, al caso di specie, il consolidato orien- tamento fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata previsione di un corso di specializzazione tra quelli testual- mente previsti dalla disciplina comunitaria non è di ostacolo al ricono- scimento del diritto rivendicato dallo specializzando quando si tratti di specializzazione analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri; avverso la sentenza d'appello, la Presidenza del Consiglio dei Mini- stri propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'im- pugnazione, illustrato da successiva memoria;

Isabella Cecilia Donvito resiste con controricorso;Adunanza del 6 maggio 2021 - R.G. n. 17777/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.; considerato che, con l'unico motivo di impugnazione proposto, la Presidenza del Consiglio ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione delle direttive 82/362/CEE, 75/363CEE, 75/362/CEE, 93/16/CEE, nonché dell'art. 11 disp. prel. c.c. e dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamente affermato l'equipollenza del corso di Pediatria Preventiva e Puericoltura a quello di Pediatria (il solo espressamente previsto nelle richiamate direttive continentali), non potendo ritenersi tempestivo il riconoscimento normativo di detta equipollenza nell'ambito dell'ordina- mento italiano, siccome avvenuto solo successivamente all'immatrico- lazione della Donvito al corso di specializzazione dalla stessa frequen- tato; il motivo è inammissibile; osserva il Collegio come la corte territoriale abbia riconosciuto il diritto della Donvito al conseguimento dell'equa remunerazione con- nessa alla frequentazione del corso di specializzazione in Pediatria Pre- ventiva e Puericultura sulla base di una 'triplice' ratio decidendi: sotto- lineando, preliminarmente, come l'amministrazione appellata non avesse mai rilevato in fatto una non corrispondenza tra le specializza- zioni in esame (v. pag. 3 della sentenza d'appello, là dove si afferma che la difesa erariale non ha "mai rilevato in fatto una non corrispon- denza tra l'organizzazione del corso di pediatria preventiva e puericul- tura frequentato dalla dott.ssa Donvito e quella in Pediatria contem- plato dalla direttiva 75/362/CEE"); evidenziando, di seguito, l'avvenuto riconoscimento di detta equipollenza mediante l'emanazione del de- creto del Ministero della Sanità del 30/1/1998; e richiamando, infine, il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai Adunanza del 6 maggio 2021 - R.G. n. 17777/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri sensi del quale, in tema di trattamento economico dei medici specia- lizzandi, il mancato inserimento di una scuola di specializzazione in me- dicina e chirurgia, attivata presso un'Università, nell'elenco delle spe- cializzazioni di tipologia e durata conformi alle norme comunitarie, non è di ostacolo al riconoscimento, in favore dello specializzando, del di- ritto alla borsa di studio quando si tratti di specializzazione del tutto analoga a quelle istituite in almeno altri due Stati membri (Sez. 3, Or- dinanza n. 19730 del 23/07/2019, Rv. 654776 - 01); ciò posto, essendosi l'odierna amministrazione ricorrente limitata a censurare solo la seconda ratio decidendi (quella relativa alla pretesa intempestività del riconoscimento formale nell'ordinamento italiano dell'equipollenza, rispetto alla frequentazione del corso di specializza- zione da parte della Donvito), senza nulla dedurre circa l'affermata (dalla corte d'appello) mancata contestazione dell'equipollenza tra le specializzazioni, nonché circa l'effettiva sussistenza di corsi di specia- lizzazione del tutto analoghi a quella in esame in almeno due Stati membri dell'Unione Europea, l'odierna impugnazione deve ritenersi inammissibile, dovendo trovare sul punto applicazione l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando la sentenza as- soggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circo- stanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse deter- mina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata (Sez. 3, Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Rv. 658309 - 01) o, in ogni caso, per carenza di interesse (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 16602 del 08/08/2005, Rv. 582945 - 01 e succ. conf.); sulla base di tali premesse, dev'essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna della Presidenza del Consiglio ricorrente al rimborso, in favore della parte controricorrente, delle Adunanza del 6 maggio 2021 - R.G. n. 17777/2020 - rel. cons. Marco Dell'Utri spese del presente giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al rim- borso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legit- timità, liquidate in complessivi euro 5.000,00, oltre alle spese forfetta- rie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3, della Corte Suprema di Cassazione del 6/5/2021. Il Presidente DEPOSITATO !N CANCELLERIA Adelaide Amendola