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Ordinanza — n. 27060/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses defense's material error claim but corrects a clerical date typo in the order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27060/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the defense's request to correct the main order due to a missing defense memo, classifying it as a factual error rather than a material one. However, the court acknowledged a clerical mistake where the hearing date was incorrectly written as 2010 instead of 2020. Consequently, the court ordered the correction of this specific date while rejecting the broader request for material error correction.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis, 380-bis c.p.c.; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A clerical error in a judgment date constitutes a material error subject to ex officio correction, whereas the absence of a defense memo constitutes a factual error requiring party-initiated action.

Parole chiave

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material error correction clerical date typo factual error distinction ex officio procedure CPC 391-bis CPC 395 Cassazione Roma tenuta insufficiente degli atti

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Davide Palmieri non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relator e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
Art. 395, n. 4 c.p.c.
Merisi ed inerente al ricorso NRG 27256/19, non sa ammissibile alcuna istanza di errore materiale, configurandosi, invece, un errore di fatto di cui all'art. 395, n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Davide Palmieri non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relator e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ..

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., ord., 27/06/2002, n. 9438
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203
Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n.
Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n.
Cass., ord., 4/01/2016, n. 14
21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez.
Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061
14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061), evidenziandosi pure che trattasi, nella specie, di procedimento di correzione degli errori materiali promosso su iniziativa dell'Ufficio,
Cass., 14/11/2019, n. 29634
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Testo completo

a seguente ORDINANZA PER CORREZIONE MATERIALE D'UFFICIO sul ricorso 4266-2021 proposto da: PALMIERI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 46, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO ROMANO, rappresentato e difeso da sé stesso; - ricorrente - contro UNITO ANTONIO, domiciliato n ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SIMONA MERISI; - resistente - avverso l'ordinanza n. 1E.)96/20 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depos ita il 7/09/2020; udita la relazione della caus: svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/20 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: l'avv. Simona Merisi, dife lsore di Antonio Unito, ha presentato "istanza di rettifica ordinanza' rappresentando che, nel procedimento NRG 27256/2019, definito con provvedimento n. 18596/20, pubblicato in data 7 settembre 2020, il Collegio di questa stessa Sesta Sezione Civile - 3, ha dichiarato improcedibile il ricorso per regolamento di competenza proposto da Davide Palmieri nei confronti di Antonio Unito e avverso l'ordinanza datata 17/07/2019 del Tribunale di Monza (con la c,uale era stato sospeso il giudizio n. 12551/2018 ivi incardinato tr;:: il Palmieri e l'Unito, sino al passaggio in giudicato della pronuncia relativa al procedimento penale n. 1444/2011 r.g.n.r.

Procura (.1211a Repubblica presso il Tribunale di Monza, già definito in primo grado con decisione del Giudice di pace di Monza, avverso la quale erz., stato proposto appello) e ha omesso di provvedere sulle spese «nei confronti de/l'intimato, non avendo lo stesso svolto attività difensivg;- nel giudizio di legittimità, attività che, invece, sarebbe stata regolary, ente espletata; il predetto difensore ha pure evidenziato l'errore ma'..eriale rinvenibile nell'ultimo capoverso - del dispositivo dell'ordinanza r 18596/2020, essendo in essa indicata come data della camera di consiglio il 16 luglio 2010 anziché quella del 16 luglio 2020; il Presidente di questa Sezione, con provvedimento depositato il 17 febbraio 2021, ritenuto di intendere l'istanza in parola come volta a sollecitare l'attivazione i via officiosa del procedimento di correzione del preteso errori materiale, ha disposto l'iscrizione a ruolo del procedimento di correzione di errore materiale d'ufficio;

Davide Palmieri non ha svolto attività difensiva in questa sede; la proposta del relator e è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. rilevato che: dalle verifiche d'ufficio effettuate è emerso che il ricorso relativo al procedimento NRG 27256/19 è stato trasmesso dal Ruolo Generale alla Sezione Sesta Civile in data 18 dicembre 2019 con il solo Ric. 2021 n. 04266 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -2- fascicolo di parte ricorrente e con la parte Antonio Unito risultante "intimata"; in data 9 febbraio 2021 la Sezione Terza Civile ha trasmesso alla Sezione Sesta il fascicolo contenente la memoria depositata dall'avv.

Merisi relativa al richiamato ricorso ma rinvenuta all'interno del fascicolo relativo al ricorso NRG 18413/19, pendente presso la Sezione Terza Civile e con la stessa parte ricorrente; risulta, quindi, evidente ene il fascicolo contenente la memoria dell'avv. Merisi in questione sia stato erroneamente inserito nel fascicolo NRG 18413/19 con la stessa parte ricorrente e sia stato rinvenuto soltanto il 9 febbrao 2021, successivamente, quindi, alla pubblicazione dell'ordinanza n. 18596/20, che ha definito il ricorso NRG 27256/19 e che, a seguito di tale rinvenimento, il fascicolo dell'avv.

Merisi sia stato inserito nel fascicolo d'ufficio NRG 27256/19 e sia stata comunicata l'ordinanza n. 18596/20 in data 10 febbraio 2021 (v. nota della Cancelleria della Sezione Sesta Civile del 12 febbraio 2021); ritenuto che: nella specie, con riferimento alla mancanza della pur depositata memoria difensiva dell'Unito per mancato inserimento — a causa di un disguido della cancelleria — del fascicolo di parte di Antonio Unito contenente detta memoria, dEpositata dall'avv. Merisi ed inerente al ricorso NRG 27256/19, non sa ammissibile alcuna istanza di errore materiale, configurandosi, invece, un errore di fatto di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c. (arg. ex Cass. 14/11/2019, n. 29634), denunciabile nei termini previsti dalla parte interessata, che neppure sembra potersi individuare nell'Unito, alla luce della motivazione dell'ordinanza n. 18596/20, con cui è stato ritenuto improcedibile il ricorso per regolamento di competenza (v. ordinanza appena citata p. 3 e 4); rilevato che: effettivamente, invece, nell'ultimo rigo del dispositivo dell'ordinanza n. 18596/20, :iepositata il 7 settembre 2020, risulta Ric. 2021 n. 04266 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -3- erroneamente indicata la data della camera di consiglio in cui è stata assunta la decisione, essendo stata la stessa indicata quale «16 luglio 2010» anziché quale «16 luglio 2020», come correttamente indicato sia a margine che nel penultimo rigo di p. 1 della medesima ordinanza, sicché deve procedersi alla relativa correzione; ritenuto che: alla luce di quanto sopra evidenziato, in accoglimento per quanto di ragione della richiesta, debba disporsi, a norma degli artt. 391-bis e 380-bis cod. proc. civ., la correzione del dispositivo della più volte richiamata ordinanza di questa Corte n. 18596/20, depositata il 7 settembre 2020, nel senso che a p. 4, ultimo rigo del dispositivo, laddove è indicata la data di decisione quale «16 luglio 2010» la stessa sia corretta e sostituita con «16 luglio 2020», mentre vada dichiarata inammissibile nel resto la richiesta all'esame; non vi sia luogo a provvedere per le spese del presente procedimento (Cass., sez. un,, ord., 27/06/2002, n. 9438;

Cass., ord., 4/05/2009, n. 10203; Cass., ord., 17/09/2013, n. 21213; Cass., ord., 4/01/2016, n. 14; Cass., sez. un., ord., 28/02/2017, n. 5061), evidenziandosi pure che trattasi, nella specie, di procedimento di correzione degli errori materiali promosso su iniziativa dell'Ufficio,

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione la richiesta di correzione di errore materiale d'ufficio dell'ordinanza di questa Corte n. 18596/20, depositata il 7 settembre 2020, e dispone che nell'ultimo rigo del dispositivo di essa, a o. 4, la data della camera di consiglio in cui è stata assunta la decisic)ne, indicata erroneamente quale «16 luglio 2010» sia corretta e sostituita con «16 luglio 2020» e dichiara inammissibile nel resto la richiesta all'esame; dispone l'annotazione dei presente provvedimento sull'originale della richiamata ordinanza. Ric. 2021 n. 04266 sez. M3 - ud. 27-04-2W -4- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte