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Ordinanza — n. 27058/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to failure to file within mandatory 20-day statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27058/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was not filed within the mandatory twenty-day period following notification of the lower court's judgment. The appellant, Vittoria Carriero, failed to deposit the petition in the Court's registry between July 2020 and January 2021, despite the opposing party filing a counter-appeal. The Court ruled that this procedural defect is peremptory and must be raised ex officio, rendering the appeal void regardless of the merits or the counter-appeal's timing.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, c.p.c.; The failure to file an appeal within the twenty-day statutory period renders it inadmissible, a defect that the Court must raise ex officio and cannot be cured by the opposing party's subsequent participation.

Parole chiave

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improcedibility appeal peremptory time limit ex officio ruling Cassation procedure statutory deadline deposito tardivo inosservanza del termine ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
8085); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.
art. 369 cod. proc. civ
4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 24/05/2013, n. 12894
Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914
Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord.
Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544
22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass.
Cass. 26/01/2006, n. 1635
15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass.
Cass. 4/06/2004, n. 10699
1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass.19/05/1997, n.
Cass. 19/05/1997, n. 4452
Cass., ord., 22/01/2021, n. 1737
Cass., ord., 3/12/2020, n. 27679
1737; CasS., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n.
Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841
Cass., sez. un., ord., 27/11/2019, n. 31033
Mariamichela Carratta (Cass., sez. un., ord., 27/11/2019, n. 31033; Cass.
Cass. 6/04/2006, n. 8085
31033; Cass. 6/04/2006, n. 8085); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art.
Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315
13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1069-2021 proposto da: CARRIERO VITTORIA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituita - contro CARRATTA PANTALEO ANTONIO, PIZZUTO FILOMENA, CARRATTA PASQUALE, CARRATTA PATRIZIA, CARRATTA VITTORIO, CARRATTA MARIAMICHELA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARIAMICHELA CARRATTA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 126:72020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 4/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA. Considerato che: Vittoria Carriero ha notificato, in data 20 luglio 2020, ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1261/2020 del Tribunale di Lecce, pubblicata in data 4 giugno 2020; Pantaleo Antonio Carratta, Filomena Pizzuto, Pasquale Carratta, Patrizia Carratta, Vittorio Carratta E Mariamichela Carratta hanno resistito con controricorso illustrato da memoria; rilevato che: il ricorso non risulta essere stato depositato nel termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ. (v. certificazione della Cancelleria di questa Corte, datata 14 gennaio 2021, attestante la mancata iscrizione a ruolo del ricorso in parola nel periodo compreso tra il 20 luglio 2020 e il 14 gennaio 2021); il predetto termine è perentorio e, in mancanza di rispetto dello stesso, è prevista dal codice di rito la specifica sanzione processuale dell'improcedibilità del ricorso; peraltro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. 24/05/2013, n. 12894;

Cass., ord., 8/10/2013, n. 22914; Cass., ord. 17/09/2012, n. 15544; Cass. 26/01/2006, n. 1635; Cass. 4/06/2004, n. 10699; Cass.19/05/1997, n. 4452), l'improcedibilità del ricorso per cassazione prevista dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per l'ipotesi in cui il ricorso stesso non venga depositato nella cancelleria della Corte nel termine di venti giorni dalla data di notificazione alla parte contro il quale esso è stato proposto, deve essere rilevata d'ufficio, stante il carattere perentorio di detto termine, e non potendo la suddetta violazione ritenersi Ric. 2021 n. 01069 sez.

M3 - ud. 27-04-2021 -2- sanata dalla circostanza che la parte resistente abbia notificato il proprio controricorso e si sia costituita (v. anche Cass., ord., 22/0172021, n. 1737; CasS., ord., 3/12/2020, n. 27679, Cass., ord., 22/09/2020, n. 19841); ritenuto che: nel caso in esame, sulla scorta dell'assorbente ragione sopra evidenziata (preclusiva dell'esame circa la fondatezza o meno dei motivi di ricorso), il ricorso deve essere dichiarato improcedibile; le spese seguono la soccómbenza e si liquidano come in dispositivo; va disposta la chiesta distrazione delle spese liquidate in favore dei controricorrenti, al difensore distrattario degli stessi, avv.

Mariamichela Carratta (Cass., sez. un., ord., 27/11/2019, n. 31033; Cass. 6/04/2006, n. 8085); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'ad 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma i -bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell'avv. Mariamichela Carratta, distrattario; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del Ric. 2021 n. 01069 sez. M3 - ud. 27-04-2021 -3- d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021. Il Presidente- ciAA CE.F0fIlTATO OTT. 2g 1,( ‹,,,,..,•, ,,;-,,, 11 Funz:o.l..!rit, 5? . f