Domestic work dispute dismissed for inadmissible appeal challenging factual assessment of full-time status and elderly care duties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant offered only a generic challenge to the lower court's factual evaluation. The appellant argued that the domestic worker's full-time status and elderly care duties were not proven, but failed to provide specific evidence or cite untranscribed testimonies. The court ruled that such arguments do not constitute a valid ground for cassation under civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697, 2729, 115, 116 c.c.; The appeal is inadmissible when the appellant merely contests the factual appreciation of the lower court without presenting specific evidence or violating procedural rules regarding untranscribed testimonies.
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ente ORDINANZA sul ricorso 4347-2020 proposto da: phRiv yiTA 1i3hRTO, viiiUnte l-mutili-Lilo jii Iti.„)NIA; PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FABRIZIO BELFIORE; - ricorrente - contro BALEA MIHAELA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PIETRO SGARBI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 203/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/07/2019; t,47) k udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. / / / / Ric. 2020 n. 04347 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza non definitiva del 16 luglio 2019, la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona di rigetto delle domande tutte proposte da Mihaela Balea nei confronti di Roberto Perrotta, riconosciuto essersi il rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti svolto nel periodo 9.9.2009/31.1.2017 per una durata di 40 ore settimanali, implicando lo svolgimento di compiti di assistenza nei confronti di una coppia di anziani e, pertanto, il riconoscimento del superiore inquadramento nel livello B-Super del CCNL FIDALDO-DOMINA Cgli-Cisl-Uil-Federcolf del 13.2.2007, condannava il Perrotta al pagamento delle relative differenze maturate a titolo di retribuzione e TFR, rinviando alla sentenza definitiva per la quantificazione; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto essere stata raggiunta la prova dell'essersi il rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti nel periodo indicato svolto a tempo pieno e per l'esecuzione di mansioni comprendenti anche l'assistenza ad una coppia di anziani e pertanto dovute le differenze risultanti dal ricalcolo della retribuzione e del TFR spettanti in ragione della durata a tempo pieno del rapporto e del superiore inquadramento riconosciuto; che, per la cassazione di tale decisione ricorre il Perrotta, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la Balea; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che la controricorrente ha poi presentato memoria;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 nonché 115 e 116, lamenta l'incongruità logica e giuridica dell'iter valutativo in base al quale la Corte territoriale ha ritenuto di poter inferire dagli elementi istruttori acquisiti la presunzione circa la durata a tempo pieno del rapporto ed il suo includere lo svolgimento di compiti di assistenza agli anziani; che il motivo deve ritenersi inammissibile, limitandosi il ricorrente ad una contestazione generica del processo logico seguito dalla Corte territoriale nel giudizio circa le effettive modalità di svolgimento del rapporto di lavoro domestico intercorso tra le parti, che non trova il voluto sostegno nell'opporre alla valutazione della Corte medesima il diverso apprezzamento del materiale istruttorio da parte del primo giudice né la valorizzazione di una dissonante dichiarazione testimoniale, peraltro operata, poiché non trascritta né allegata o indicata nella sua collocazione in atti, in violazione del principio di autosufficienza e, dunque, ancora in termini inammissibili; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'