Cassation court allows INPS appeal, ruling mandatory insurance applies to all professionals unless fully covered by their specific professional fund.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted Antonino Granata from mandatory insurance contributions. The lower court had interpreted the law to exclude professionals already paying into their specific professional funds, but the Court of Cassation overturned this based on established jurisprudence requiring universal coverage. Consequently, the decision was annulled and remanded to the Court of Appeal of Palermo for a new judgment consistent with the broader interpretation of mandatory insurance obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 26, I. n. 335/1995; Art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011: The obligation to join the separate management applies generally to anyone earning income from habitual or occasional professional activity requiring professional registry, unless that income is already fully covered by the relevant professional fund.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2791-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente igì H( VIA CE SA IRIÀ -pfe?-5 l'AVVOCXfURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - ricorrente - contro GRANATA ANTONINO; - intimato - avverso la sentenza n. 605/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata 1'08/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 02791 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza dell'8 luglio 2019, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Termini Imerese, accoglieva la domanda proposta da Antonino Granata nei confronti dell'INPS avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995 eseguita d'ufficio dall'INPS per l'anno 2009, con conseguente accertamento negativo dell'obbligo contributivo; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto doversi leggere la norma di interpretazione autentica dettata, con riferimento all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995, dall'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011, conv. con I. n. 111/2011, nel senso che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata non include coloro che svolgono attività il cui esercizio comporta l'iscrizione ad appositi albi professionali ed il versamento contributivo alle Casse professionali di appartenenza; che, per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Granata non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995 e dell'art. 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011, conv. con I. n. 111/2011, lamentano la non conformità a diritto dell'interpretazione accolta dalla Corte territoriale circa le invocate norme recanti la disciplina dell'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS; che il motivo merita accoglimento all stregua dell'orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 3799/2019) secondo cui "il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale ma anche occasionale di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diversa attività per cui risulta iscritto ad altra gestione.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento"; che, pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo anche per l'attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanz