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Ordinanza — n. 27023/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses partial seniority claim for public school teachers, allowing full seniority recognition to match permanent hires under EU law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27023/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the lower court's rejection of a public school teacher's request for full seniority recognition based on pre-role temporary employment. The court found that the national law requiring partial recognition violated EU law by discriminating against teachers who were temporarily hired before joining the permanent system. Consequently, the decision was reversed to mandate a comparison with permanent hires, granting full seniority without counting service interruptions.

Regesto Legislator

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Art. 485 d.lgs. 297/1994; Art. 6 d.lgs. 368/2001: The provision requiring partial recognition of pre-role temporary service for school teachers is incompatible with EU law when such service is inferior to that of comparable permanent hires, mandating full seniority recognition without counting service interruptions.

Parole chiave

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public school teachers temporary employment seniority recognition EU law discrimination permanent hires comparison service interruptions Cassazione ordinanza anzianità di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 485 d.lgs. 297/1994
11-05-2021 -2- determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs.
Art. 6 d.lgs. 368/2001
3 c.p.c., denuncia la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce e dell'art. 6 d.
Art. 489 d.lgs. 297/1994
Art. 11 comma 14 I. 124/1999
489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 novembre 2019, n. 31149
questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha infatti ritenuto, a partire da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell'118, co.
Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter
questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha infatti ritenuto, a partire da Cass.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 10837-2020 proposto da: FRISULLO ANTONIO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LUBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSIO ARI OTTO - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA 80185250588; - intimato - avverso la sentenza n. 754/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 09/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/ 2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Torino ha rigettato il gravame proposto avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che, pur accogliendo le domande di equiparazione stipendiale e di indennità per ferie non fruite, aveva invece rigettato la domanda con cui Francesco Antonio Frisullo, docente del sistema scolastico pubblico, aveva chiesto la ricostruzione della carriera in ragione dell'effettiva anzianità maturata nel periodo di precariato;

2. la Corte territoriale riteneva che la normativa di cui agli artt. 485 e 487 d. Igs. 297/1994, pur consentendo di riconoscere solo parzialmente l'anzianità pre-ruolo, fosse conforme al diritto dell'Unione Europea;

3. il Frisullo ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è rimasto intimato;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. deve preliminarmente rilevarsi che la notifica del ricorso per cassazione risulta effettuata in forma telematica in data 8 aprile 2020, presso l'indirizzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, rispetto a sentenza di appello pubblicata il 9 aprile 2019, sicché è stato rispettato il termine lungo semestrale; 2 il motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., denuncia la violazione e/o falsa applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/Ce e dell'art. 6 d. Igs. 368/2001 ed è fondato;

3. questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, Motter, ha infatti ritenuto, a partire da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att., c.p.c., che «in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo Ric. 2020 n. 10837 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato»;

5. da ciò la conseguenza per cui, sempre quanto ai docenti, «il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»;

6. ne consegue l'accoglimento del ricorso con rinvio alla medesima Corte d'Appello, affinché nel definire il merito proceda attraverso i predetti raffronti e verifiche;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 11.5.2021. Il Pr sidente dott.ssa Iìucia Esposi Q. '\S DEPOWATO ±N ;;ANCL °49i' -.6 O