Court allows appeal, ruling teacher salary claims based on non-discrimination follow a five-year prescription rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation allowed the Ministry's appeal against a lower court decision that had applied a ten-year prescription period to a teacher's salary claim. The Ministry argued the claim was a contractual credit subject to a five-year limitation period under the Civil Code, rather than a compensatory one. The court agreed, citing established precedent that such claims arising from public employment contracts are governed by the five-year prescription rule.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2948 n. 4 e 5 c.c.; L. 183/2011, art. 4, co. 43: In public contractual employment, claims for equal remuneration based on non-discrimination principles are subject to a five-year prescription period, not a ten-year one.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 5003-2020 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MOLARO IVAN; - intimato - avverso la sentenza n. 1819/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d'Appello di Milano, rigettando il gravame del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha ritenuto che la prescrizione del diritto alle differenze retributive per ricostruzione dell'anzianità in ragione del divieto di discriminazione dei docenti non di ruolo, azionato da Ivan Molaro, fosse decennale e ciò alla luce della natura "contrattuale" della responsabilità risarcitoria conseguente all'inadempimento ad un obbligo di non discriminazione;
2. Il Miur ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre il Molar° è rimasta intimato; CONSIDERATO CHE 1. si deve premettere che la notifica del ricorso per cassazione al Molaro appare legittima e rituale, in quanto eseguita in forma telematica, presso i tre difensori della lavoratrice indicati nell'epigrafe della sentenza impugnata, in data 27.1.2020, e quindi entro il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 23.12.2019, il tutto con atti rispetto ai quali la conformità all'originale telematico è stata regolarmente attestata si sensi di legge;
2. l'unico motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 2947 e 2948 c.c. e 4, co. 43, L. 183/2011, sostenendo che erroneamente il credito rivendicato fosse stato qualificato come di natura risarcitoria, mentre si trattava di credito retributivo, soggetto come tale a prescrizione quinquennale;
3. il motivo è fondato, in quanto questa S.C., con orientamento consolidato e qui condiviso, le cui motivazioni si hanno per richiamate ai sensi dell'art. 118, co. 2, disp. att. c.p.c., ha ritenuto che «nell'impiego pubblico contrattualizzato, la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di Ric. 2020 n. 05003 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 c.c., il quale decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza, e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» (Cass. 24 giugno 2020, n. 12443;
Cass. 28 maggio 2020, n. 10219); principio cui si aggiunge, a fini di calcolo delle quote non prescritte, l'ulteriore regola secondo cui «l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti» (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2232);
4. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio della causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché decida adeguandosi ai principi di cui sopra;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 11.5.2021. Il Presi ente dott.ssa