Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 27010/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Social Security Court dismisses appeal on prescription of contributions starting from payment deadline, not tax return date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27010/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared unpaid social security contributions time-barred. The INPS argued that the prescription period began upon the submission of the tax return, which they claimed allowed them to exercise their right to collect contributions. However, the court rejected this, adhering to established precedent that the deadline for payment of contributions to the separate management governs the start of the prescription period, not the date of the tax declaration. Consequently, the court upheld the lower court's decision that the contributions were extinguished by prescription.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2935 c.c.; In social security matters, the prescription of contributions due to the separate management commences upon the expiration of the payment deadlines for said contributions, not from the date of the tax return submission by the insured.

Parole chiave

Generato dall'IA
social security contributions prescription period separate management tax return deadline payment deadline rule contributi di previdenza impagati calcolo del periodo di contribuzione decorrenza del diritto alla rendita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 2935 c.c.
artt. 2935 c.c
civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c.
art. 2935 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 27950/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 36696-2018 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA SCIPLINO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro DINA MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SAVELLI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 574/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Presidente Relatore Dott.

LUCIA ESPOSITO. Rilevato che La Corte d'appello di Bologna confermava, con diversa motivazione, la sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Dina Matteo, avvocato, contro l'avviso di addebito con il quale l'Inps aveva chiesto il pagamento di contributi previdenziali omessi relativi all'anno 2009; la Corte attribuiva rilievo preliminare ed assorbente alla questione relativa alla fondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché questa era da intendersi maturata al tempo della notifica dell'avviso di addebito, decorrendo il termine dal momento in cui i contributi dovevano essere corrisposti e non da quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi; avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'Inps sulla base di due motivi; controparte resiste con controricorso; la proposta del relatore, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata è stata notificata alla controparte;

Considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 c.c. e delle altre norme in materia di prescrizione dei contributi previdenziali; Ric. 2018 n. 36696 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- osserva che era errata l'individuazione del dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale, poiché ex art. 2935 c.c., la prescrizione decorre dal giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore, momento in cui l'ente è messo in condizione di esercitare il proprio diritto al versamento dei contributi, diritto che si concretizza solo in caso di conseguimento di un reddito da accertarsi mediante la possibilità di controllo al riguardo; il motivo è infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte (si veda Cass. 27950/2018), secondo cui "in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo"; una volta rigettato il primo motivo e affermata l'estinzione per prescrizione dei contributi in discussione, è superfluo l'esame dell'altro motivo di ricorso; in base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza; in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso;

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Ric. 2018 n. 36696 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 2.000,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'Il maggio 2