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Ordinanza — n. 27000/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appeal order declaring appeal inadmissible for lack of admissibility grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 27000/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's petition inadmissible, rejecting his challenge to the appellate court's order dismissing the appeal. The appellant argued that the lower court erred in fact-finding regarding a sidewalk injury, but the court held that such factual evaluations fall exclusively within the competence of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it attempted to re-evaluate evidence, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 348 bis c.p.c.; Art. 360, n. 3 c.p.c.: An appeal against an order declaring an appeal inadmissible is inadmissible unless it alleges specific defects not derived from the first-instance decision, and cassation courts cannot re-evaluate evidence.

Parole chiave

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inadmissibility appeal order cassation evidence evaluation appellate procedure limits factual finding review civil procedure law responsabilità per incidente stradale incidente ciclistico responsabilità civile del comune

Disposizioni normative citate

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Art. 348 bis c.p.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 2051 c.c.
Art. 385, comma 1 c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
articolo 348 bis c.p
La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza 2 luglio 2019 dichiarò inammissibile il gravame, ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c.
articolo 2051 c.c
Col primo motivo il ricorrente impugna l'ordinanza conclusiva del giudizio di appello, sostenendo che questa avrebbe violato l'articolo 2051 c.c., ed erroneamente escluso il nesso di causa tra lo stato dei luoghi e la caduta.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016
(e cioè la denuncia dell'esistenza di "vizi propri" dell'ordinanza, non mutuati dalla decisione di primo grado: Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010
Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007
Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007
598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007
597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007
596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007
595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006
594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv.
Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006
594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006
589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006
589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006
588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv.
Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006
Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv.
Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963
587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29743-2019 proposto da: BA ICCIOTTO NICOLA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO DUCA DI GENOVA 15, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI TIBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ACHILLE PALERMO; - ricorrente - Contro COMUNE di VICENZA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 440, presso lo studio dell'avvocato FRANCO TASSONI, che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di VENEZIA; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2015 Nicola Salvatore Batticciotto convenne dinanzi al Tribunale di Vicenza il Comune della medesima città, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa delle lesioni sofferte nel cadere a terra dopo essere inciampato "a causa delle condkioni del marciapiede parzialmente ostruito da neve accumulata".

2. Con sentenza 11 febbraio 2019 n. 326 il Tribunale di Vicenza rigettò la domanda. La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza 2 luglio 2019 dichiarò inammissibile il gravame, ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c.

3. Sia l'ordinanza d'appello, sia la sentenza di primo grado, sono state impugnate per cassazione da Nicola Salvatore Batticciotto, con ricorso fondato su due motivi. Ha resistito con controricorso il Comune di Vicenza. Ambo le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo il ricorrente impugna l'ordinanza conclusiva del giudizio di appello, sostenendo che questa avrebbe violato l'articolo 2051 c.c., ed erroneamente escluso il nesso di causa tra lo stato dei luoghi e la caduta. 1.1. Il motivo è manifestamente inammissibile in quanto proposto avverso un provvedimento non impugnabile. Ric. 2019 n. 29743 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- Né ricorre nel caso di specie alcuna delle ipotesi in cui le sezioni unite di questa Corte hanno ammesso la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza d'appello pronunciata ai sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. (e cioè la denuncia dell'esistenza di "vizi propri" dell'ordinanza, non mutuati dalla decisione di primo grado: Sez. U, Sentenza n. 1914 del 02/02/2016, Rv. 638370 - 01).

2. Col secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di tre norme del codice di procedura e sei norme del codice civile, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c. Nella illustrazione del motivo si lamenta che erroneamente il Tribunale avrebbe escluso il nesso di causa; avrebbe ritenuto non dimostrato il punto esatto dove la vittima cadde; avrebbe escluso la pericolosità della cosa; avrebbe ritenuto prevedibile ed evitabile, da parte del pedone, la situazione di pericolo. In sostanza, l'intero motivo denuncia che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che la situazione dei luoghi non era pericolosa, che il pedone poteva evitare di cadere, che non sussisteva un'ipotesi di dissidio. 2.1.

Il motivo è manifestamente inammissibile in quanto in ogni suo aspetto investe la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto. Ma una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747;

Sez. 3, Ric. 2019 n. 29743 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -3- Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486;

Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "la valukqione e la inteTreta:zione delle prove in senso rme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassa.zione").

3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Nicola Salvatore Batticciotto alla rifusione in favore di Comune di Vicenza delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di curo 3.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2019 n. 29743 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -4- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 6 maggio 2021.