Italian Supreme Court allows appeal against lower court dismissal of unjust enrichment claim due to flawed reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court allowed the appeal filed by Agi SRL against the lower court's dismissal of its unjust enrichment claim against the Cosenza Health Authority. The lower court rejected the claim because no written contract existed and incorrectly identified individual patients as the enriched beneficiaries rather than the Health Authority. The Supreme Court found the lower court's reasoning contradictory and insufficient to determine the true legal basis of the services provided, violating constitutional minimum standards for judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2041, 2042 c.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: The Court of Cassation may correct a lower court's legal qualification only based on established facts, but a decision is void if its reasoning is contradictory or fails to identify the actual enriched party, rendering the judgment legally insufficient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23981-2019 proposto da: AGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E. DENZA 16, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA PARISE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PREME; - ricorrente - contro AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA; - intimata - avverso la sentenza n. 176/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ENRICO SCODFITI. Rilevato che: Agi s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 213.161,01 oltre interessi a titolo di corrispettivo per le prestazioni sanitarie erogate in favore di dodici pazienti originariamente ospiti dell'istituto Papa Giovanni XXIII di Serra d'Aiello e poi ricoverati presso la propria struttura Casa protetta per anziani "San Giuseppe" su richiesta della convenuta; in subordine propose la domanda ai sensi dell'art. 2041 cod. civ..
Il Tribunale adito rigettò la domanda per l'insussistenza di un contratto concluso per iscritto che regolasse le forniture dedotte. Avverso detta sentenza propose appello la società. Con sentenza di data 31 gennaio 2019 la Corte d'appello di Catanzaro rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale che causa petendi della originaria domanda era non un contratto, ma l'emissione delle fatture all'esito della vicenda sorta dai provvedimenti dettati dall'emergenza successiva allo sgombero disposto dall'autorità giudiziaria e dalla conseguente impellenza di assistenza dei pazienti e che pertanto corretta era stata la decisione del tribunale.
Aggiunse, quanto alla domanda ai sensi dell'art. 2041, che «non appare davvero revocabile in dubbio che l'odierna parte appellante abbia fornito le prestazioni a singoli pazienti, nei confronti dei quali ben avrebbe potuto avanzare la domanda di pagamento senza perciò che sia dato immaginare di essere a cospetto del ricorrere delle condizioni onde invocare il carattere sussidiario dell'azione nei confronti di soggetto che non pare neanche essersi arricchito a seguito della loro esecuzione». Ric. 2019 n. 23981 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -2- Ha proposto ricorso per cassazione Agi s.r.l. sulla base di un motivo.
Il relatore ha ravvisato un'ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente ha fissato l'adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. Considerato che: con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il soggetto arricchito non era il paziente ma l'Azienda Sanitaria, trattandosi di prestazioni sanitarie rientranti nel servizio sanitario pubblico, tant'è che la stessa Azienda Sanitaria le aveva in precedenza autorizzate.
Il motivo è manifestamente fondato per quanto di ragione. Va premesso che in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la Ric. 2019 n. 23981 sez.
M3 - ud. 06-05-2021 -3- modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto (Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; 14 febbraio 2014, n. 3437; 22 marzo 2007, n. 6935). Il giudice di appello ha basato il giudizio di fatto su quanto opposto dall'Azienda sanitaria, e cioè che la ricollocazione dei dodici pazienti era stata operata con provvedimento seguito da una circolare contenente l'individuazione della tariffa giornaliera provvisoria, ma mai trasfusa in un contratto. Ha quindi concluso nel senso che alla base della domanda non vi era l'accordo del 10 settembre 2011 per l'acquisizione di prestazioni di assistenza sociosanitaria residenziale in casa protetta anziani-disabili, e dunque un contratto, ma le fatture emesse dalla società nel quadro della vicenda di ricollocamento dei dodici pazienti.
Nonostante abbia valutato la circostanza del ricollocamento operato dall'Azienda sanitaria, contraddittoriamente ha escluso che l'azione di ingiustificato arricchimento potesse essere esperita presso la medesima Azienda Sanitaria, affermando che gli arricchiti erano in realtà i singoli pazienti in favore dei quali erano state erogate le prestazioni sanitarie e che quindi nei confronti di costoro doveva essere proposta l'azione giudiziaria. La contraddittorietà insita nella motivazione non consente di comprendere la ratio decidendi. Ed invero se è stato disposto un ricollocamento da parte dell'Azienda sanitaria dovrebbe intendersi che doveva trattarsi di prestazioni erogate nell'ambito del servizio sanitario pubblico.
Il giudice di appello conclude invece per la coincidenza del soggetto beneficiario della prestazione con quello obbligato alla corresponsione del corrispettivo, coincidenza che dovrebbe implicare l'estraneità della prestazione al servizio pubblico. La motivazione della Ric. 2019 n. 23981 sez. M3 - ud. 06-05-2021 -4- sentenza non consente di comprendere quale sia stato il titolo di erogazione della prestazione e dunque quale sia stato il soggetto effettivamente arricchito sul piano patrimoniale per effetto dell'erogazione. Trattasi in conclusione di motivazione apparente che resta al di sotto della soglia del c.d. minimo costituzionale.
P. Q. M. accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il giorno 6 maggio 2021 Il Presidente Dott. ssa Adela