Italian Court remits tax appeal case to public hearing regarding wind turbine tower valuation dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remitted the case to a public hearing rather than issuing a final judgment on the tax appeal. The taxpayer argued that the tax authority incorrectly included the wind turbine tower in the cadastral value, violating specific exclusion laws, while the tax agency contended the tower is merely a support structure. The court decided to postpone the decision because the legal issue regarding the tower's classification requires detailed examination in a public session.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; Art. 380-bis, comma 3, c.p.c.: When a legal question of particular relevance arises in a tax appeal concerning the definition of an asset, the court must order a public hearing for the examination of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 22202-2020 proposto da: ROSA DEI VENTI SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell'avvocato LUCA SAVINI, rappresentata e difesa dall'avvocato BRUNO CIMADOMO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 8792/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA La Rosa dei Venti s.r.l. ricorreva avverso l'avviso di accertamento per rettifica della rendita catastale dichiarata per l'anno 2017 in ordine all'impianto eolico sito su quel territorio, lamentando che l'Ufficio aveva calcolato il valore catastale dell'immobile tenendo conto anche della torre, costituente parte integrante dell'aerogenratore, in violazione dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 e la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l'appello dell'Ufficio osservando che la torre non contiene parti meccaniche deputate alla produzione di energia elettrica, avendo solo funzione di sostegno dell'intera e complessa struttura in questione, cosicché la torre stessa deve definirsi costruzione e non impianto.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la parte contribuente affidandosi a due motivi di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso; resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la parte contribuente lamenta nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 329 e 342 c.p.c. Ric. 2020 n. 22202 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- nonché 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per essere l'appello dell'Agenzia non sufficientemente specifico.
Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della legge n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 e art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente incluso nella stima anche la torre dell'aerogeneratore nonostante la sopra citata legge lo escluda espressamente. Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910;
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 4 luglio 221. Il lresidente M uro Mocci 'DEPOSITATA IN CANCRARIA 0991, - 5 OT T