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Ordinanza Interlocutoria — n. 26944/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax case to public hearing due to significant legal issue requiring public deliberation under Art. 380-bis CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26944/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the tax dispute to a new public hearing rather than issuing a final judgment on the merits. The Agency of Revenue argued that selling motorcycles at cost to colleagues concealed tax evasion and violated economic management criteria, while the Regional Tax Commission justified the practice as a legitimate commercial optimization strategy. The Court determined that the legal question regarding the interpretation of tax provisions was of such particular relevance that it necessitated public deliberation under Article 380-bis of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal issue raised in a tax appeal requires a ruling of particular relevance, the Court must order public deliberation and remission to a new hearing.

Parole chiave

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tax appeal procedure public deliberation requirement relevance of legal issue remission to new hearing tax evasion concealment commercial practice justification Cassation remission sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29590-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MOTOSPORT ROMA SRL , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato VALERIO MORETTI, che la rappresenta e difende; - controrícorrente- avverso la sentenza n. 1371/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 11/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per IVA per l'anno d'imposta 2010: con tale atto l'Ufficio rettificava il reddito imponibile per omessa fatturazione di vendite imponibili registrate dalla società come "motoveicoli ceduti a costo a collega concessionario"; la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate affermando che la vendita di moto a prezzo di costo a colleghi concessionari può costituire una prassi giustificata da legittime ragioni commerciali in quanto permette di ottimizzare le giacenze di magazzino e di ottenere bonus e premi di produttività dalla casa madre Honda.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. Con ordinanza intercolutoria n. 11277 del 2021 la Corte rinviava a nuovo ruolo per permettere la trattazione congiunta in un'unica udienza del presente procedimento con quelli connessi R.G. nn. 8856/17 e 30018/17. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia Ric. 2019 n. 29590 sez.

MT - ud. 14-07-2021 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 85 del d.P.R. n. 917 del 1986, degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, 19 e 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 e 2729 c.c. perché la prassi di vendere "motoveicoli ceduti a costo a collega concessionario" contrasta con il criterio di economicità della gestione e dunque nasconde una evasione d'imposta; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 per essere la motivazione della Commissione Tributaria Regionale meramente apparente e irriducibilmente contraddittoria.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 14 lu lio 2021. Il President auro Moc DEPOSITATA IN M1caLÈRIÀ IL CANCELLIERE