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Ordinanza Interlocutoria — n. 26943/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court remits case to public hearing due to significant legal question requiring public session under Art. 380-bis CPC.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26943/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remitted the tax dispute regarding IRES, IRAP, and VAT to a public hearing in the Fifth Civil Section. The tax agency argued that the lower court misapplied burden of proof principles by accepting evidence of fraud without sufficient scrutiny of the company's accounting records. The court decided to suspend the proceedings because the legal issue regarding the burden of proof in tax fraud cases is of such particular relevance that it necessitates public discussion before a final ruling.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a question of law raised in an appeal is of particular relevance, the court must order the case to be heard in public session and remitted to a new role.

Parole chiave

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burden of proof tax fraud Cassation remittal public hearing tax fraud accounting evidence IVA non-imputability export CPC Art 380-bis procedure indagine per frode iva frode fiscale assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
Art. 19 ss. d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 2697 c.c.
633 del 1972, e dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova, recependo acriticamente la sentenza n.
art. 2697 c.c
633 del 1972, e dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30018-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MOTOSPORT ROMA SRL A SOCIO UNICO , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell'avvocato VALERIO MORE ff 1, che la rappresenta e difende; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 8282/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA per l'anno d'imposta 2005: con tale atto l'Ufficio rettificava il reddito d'impresa imponibile della società contribuente, che si occupa della vendita di ciclomotori; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva il ricorso della parte contribuente affermando che per gli stessi fatti vi è stata una sentenza irrevocabile in sede penale per il reato di truffa e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale n. 5923/38/2016, relativa avviso di accertamento per IRES, IRAP, IVA per l'anno d'imposta 2006 nei confronti del medesimo contribuente, ha valutato le operazioni di cessione della parte contribuente come ineccepibili sotto il profilo contabile e fiscale e gli stessi verificatori hanno riconosciuto che i mezzi acquistati erano supportati da regolari fatture, pagate e registrate regolarmente nella contabilità sociale: gli elementi evidenziati non consentono di ritenere provata la conoscenza o conoscibilità da parte della ricorrente del carattere fraudolento delle operazioni.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato a due motivi di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità Ric. 2017 n. 30018 sez. MT - ud. 14-07-2021 -2- dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, e dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza impugnata fatto malgoverno dei principi in tema di onere della prova, recependo acriticamente la sentenza n. 560/2006 del Tribunale di Roma in quanto, con riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, numerosi erano gli indizi offerti dall'Ufficio; quanto alle vendite dei ciclomotori ad alcune ditte in regime di non imponibilità dell'IVA queste erano prive di alcuna struttura e non avevano mai effettuato alcuna esportazione, ed erano quindi prive della qualifica di esportatore abituale, condizione essenziale per l'acquisto di beni in regime di non imponibilità dell'IVA; quanto alla indebita deduzione di costi, spettava alla parte contribuente l'onere della prova dell'inerenza e dell'esistenza degli stessi, non essendo sufficiente a tal fine la loro contabilizzazione; con il secondo motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia omesso esame di pronunciarsi in merito alla indebita deduzione di costi, non essendo sufficiente a tal fine la loro contabilizzazione.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Ric. 2017 n. 30018 sez. MT - ud. 14-07-2021 -3- rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 14 lu hio 2021. Il Preside te auro Mò.cci DtPOSITATA IN aggi, - 5 OTT 20