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Ordinanza Interlocutoria — n. 26940/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing due to significant legal issue regarding burden of proof for double taxation exemption.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26940/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal and remitted the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The tax agency argued that the taxpayer bears the burden of proving eligibility for the double taxation exemption and that dividends were taxed abroad. The court found the legal question regarding the allocation of the burden of proof sufficiently significant to warrant public examination under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 27, 27 ter d.P.R. n. 600/1973; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: When a legal issue regarding the burden of proof for tax exemptions is of particular relevance, the collegium must pronounce in public hearing and remit the case to a new role.

Parole chiave

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burden of proof double taxation exemption tax refund denial public hearing requirement remit to new role elusione fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 27 e 27 ter del Ric.
Art. 27 ter d.P.R. n. 600 del 1973
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 27 e 27 ter del Ric.
Art. 2697 c.c.
600 del 1973 nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.
art. 2697 c.c
600 del 1973 nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11278 del 2021
(si vedano Cass. n. 11278 del 2021; Cass.
Cass. n. 5851 del 2020
11278 del 2021; Cass. n. 5851 del 2020; Cass.
Cass. n. 29910 del 2018
5851 del 2020; Cass. n. 29910 del 2018), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2413-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SIPIK S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. MARTINI 16, presso lo studio dell'avvocato STEFANO LOCONTE, che la rappresenta e difende; - controticorrente - avverso la sentenza n. 547/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE D'ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente impugnava il silenzio rifiuto relativo al diniego di rimborso di tributi erariali per gli anni d'imposta 2014 e 2015; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, in ragione del divieto di doppia imposizione e della circostanza che grava sull'Amministrazione finanziaria sia la prova in ordine alla circostanza che la società-contribuente sia il beneficiario effettivo dei dividendi e sia la prova che tale società sia stata creata al solo scopo di usufruire dei benefici del divieto della doppia imposizione; peraltro la società ha fornito la prova di essere soggetta nel proprio stato di residenza ad una imposta sul reddito percepito.

Avverso detta sentenza l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per Cassazione, affidato a due motivi di impugnazione mentre la società contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il primo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 27 e 27 ter del Ric. 2020 n. 02413 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto spetta alla società-contribuente l'onere di provare il possesso dei presupposti per usufruire del beneficio del divieto di doppia imposizione; con il secondo motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 27 e 27 ter del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto spetta alla società-contribuente la prova che il dividendo sia stato oggetto di tassazione all'estero.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si vedano Cass. n. 11278 del 2021; Cass. n. 5851 del 2020; Cass. n. 29910 del 2018), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021. Il residente M uro Mo ci gbv\-e DEPOSITATA IN Oggi, - 5 OTT 2021 IL CANCELLIE