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Ordinanza Interlocutoria — n. 26939/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to Section V regarding application of new tax refund rules to 1990s earthquake victims.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26939/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to Section V for further examination regarding the application of new tax refund legislation. The Administrative Agency argued that the 50% reduction rule applied to judicial proceedings, while the taxpayer claimed the administrative 90% refund should have been granted. The court found the legal question necessary for a final decision and ordered the remittal.

Regesto Legislator

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L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665; D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies: The principle of non-retroactivity of new tax laws applies to judicial proceedings unless specific provisions dictate otherwise, requiring the court to determine if the new reduction rules govern the case.

Parole chiave

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tax refund earthquake victims non retroactivity principle ius superveniens application judicial proceedings tax Cassation remittal order restituzione dei sussidi statali rimborso dei contributi ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665
La difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L.
D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies
Con la sentenza impugnata la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente sostenendo che l'Ufficio finanziario aveva illegittimamente applicato il dettato del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies convertito, con modificazioni, dalla L.
L. n. 123 del 2017
16 octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017 e pagato al contribuente soltanto il 50 per cento della somma spettantegli.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, comma 7
546 del 1992, ex art. 70, comma 7, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata, passata in giudicato, chiedendo ordinarsi all'Agenzia delle entrate che nelle more aveva provveduto alla liquidazione della somma di C 4.506,11 oltre agli interessi ,al pagamento del residuo 50%.
L. n. 289 del 2002, art. 9
289 del 2002, art. 9 il rimborso del 9C) per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8823-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LICITRA GIANFRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI 44/46, presso lo studio legale SANTI APICHI, rappresentato e difeso dall'avvocato X AVIER SANTAPICHI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5083/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 26/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 08823 sez. MT ud. 08-07-2021 -2- Rg 8823/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Gianfranco Licitra quale soggetto avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all'amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 il rimborso del 9C) per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992. La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell'importo di Euro 9.012,00 , oltre interessi come per legge.

La CTR della Sicilia con sentenza n. 1288/2016 respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, che condannava anche al pagamento delle spese processuali . Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione cui resisteva il contribuente. Con nr 27586/2017 la Corte respingeva il ricorso. In mancanza di adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria il contribuente proponeva giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata, passata in giudicato, chiedendo ordinarsi all'Agenzia delle entrate che nelle more aveva provveduto alla liquidazione della somma di C 4.506,11 oltre agli interessi ,al pagamento del residuo 50%.

Si costituiva l'Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso alla luce 'dell'ad 16 octies comma uno della legge nr 123/2017 . Con la sentenza impugnata la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente sostenendo che l'Ufficio finanziario aveva illegittimamente applicato il dettato del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017 e pagato al contribuente soltanto il 50 per cento della somma spettantegli. i Rilevava che la disciplina richiamata dall'Amministrazione regola espressamente i rimborsi relativi alla fase amministrativa e non trovava applicazione in sede giurisdizionale .

Osservava comunque sul piano processuale che lo sforamento delle istanze amministrative rispetto alla somma stanziata per il triennio 2015/2017 non era stata neppure dedotta dall'Ufficio né tantomeno era stata fornita al riguardo alcuna dimostrazione da parte dell'Agenzia cui spettava il relativo onere sicché difettava il presupposto fattuale per l'applicazione della riduzione del 50%. Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste il contribuente con controricorso. La difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017 in relazione all'ad 360 comma primo nr 3 c.p.c., sostenendo l'applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.

Il Collegio rileva l'opportunità di rimettere alla sezione V la questione introdotta con il presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rimette il procedimento alla V sezione. Roma 8.7.2021 Il Presiden (