Cassation court remits case to Section V regarding application of new tax refund law to seismic zone residents.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the case to Section V for further examination of a tax refund dispute involving a Sicilian seismic zone resident. The Regional Tax Commission ordered the tax authority to pay 90% of taxes paid between 1990 and 1992, rejecting the authority's claim that a subsequent law limited the refund to 50%. The Court found the issue of applying the new legislative framework to the case merits reconsideration by a specialized section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665; D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies: The Court establishes that the application of new tax refund provisions to seismic zone residents requires specific judicial review regarding the temporal scope of the legislative change.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7451-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SORTINO LUCIANA; - intimata - avverso la sentenza n. 4686/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 22/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. ( Ric. 2020 n. 07451 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Rg 7451/2020 Ritenuto che: Luciana Sortino quale soggetto avente residenza nel cratere del sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aveva chiesto all'amministrazione finanziaria, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9 il rimborso del 9C) per cento delle imposte versate negli anni dal 1990 al 1992. La CTP di Ragusa accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle entrate al pagamento in favore del predetto contribuente dell'importo di Euro 12621,00 , oltre interessi come per legge.
La CTR della Sicilia con sentenza n. 3615/2017 respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate, che condannava anche al pagamento delle spese processuali . In mancanza di adempimento spontaneo dell'amministrazione finanziaria la contribuente proponeva giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, comma 7, per l'ottemperanza alla sentenza della CTR sopra indicata, passata in giudicato, chiedendo ordinarsi all'Agenzia delle entrate . Si costituiva l'Agenzia delle entrate precisando di aver provveduto al pagamento dell'importo di nei limiti di spesa previste dall'ad 16 octies comma uno della legge nr 123/2017 .
Con la sentenza impugnata la CTR, decidendo in sede di ottemperanza, accoglieva il ricorso del contribuente sostenendo che l'Ufficio finanziario aveva illegittimamente applicato il dettato del D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017 e pagato alla contribuente soltanto il 50 per cento della somma spetta ntele. Affermava che la cosa giudicata non può essere assoggettata alla regola del pagamento in misura ridotta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di rimborso. Per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata l'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo, cui non replica l'intimato.
La difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies convertito, con modificazioni, dalla L. n. 123 del 2017 nonché la violazione e falsa applicazione degli art 62 bis e 70 comma dieci del Dlgs 546/1992 in relazione all'art 360 comma primo nr 4 c.p.c., sostenendo l'applicabilità al caso di specie dello ius superveniens di cui alle citate disposizioni, in base alle quali alla ricorrente, soggetto residente nelle zone colpite dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, non spettava il rimborso integrale delle imposte dirette versate negli anni 1990, 1991 e 1992 nella misura del 90 per cento, bensì nei limiti di cui alle citate disposizioni.
Il Collegio rileva l'opportunità di rimettere alla sezione V la questione introdotta con il presente giudizio
P.Q.M.
La Corte rimette il procedimento alla V sezione . Roma 8.7.2021 r ?/ Il Presi ente ( do t Mauro occi) ,\ i