Cassation remands tax appeal regarding wind turbine tower valuation to Section V for further examination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to Section V for further examination regarding the valuation of a wind turbine tower in a tax dispute. The appellant argued that the lower court failed to address whether the tower was integral to the generator under specific legislative provisions. The Court agreed that the primary legal issue regarding the tower's inclusion in the asset value had not been fully resolved by the appellate commission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 comma 21 della L. 208/2015; Art. 360 c.p.c.: The Court holds that when an appellate body fails to examine the core legal question concerning the integration of specific structures into a production process, the case must be remanded for a complete analysis of the statutory interpretation.
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 2717-2020 proposto da: E21 ENERGIE SPECIALI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 103, presso lo studio dell'avvocato ROMANO POMARICI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO PORZIO, LAURA BOVE, DOMENICO ARDOLINO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5020/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 02717 sez. MT - ud. 08-07-2021 -2- Rg 2717/2020 Considerato che: E21 Energie speciali s.r.I.( già Edison Energie Speciali s.r.I., proprietaria di un impianto eolico, proponeva in data 20.5.2016, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di Euro 354,00, ottenuta senza computare la torre di sostegno dell'aerogeneratore, in quanto asseritamente non rilevante fiscalmente per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. L'Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di Euro 1.170,00 che comprendeva anche il valore della suddetta torre.
E2i Energie speciali s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento e l'adita Commissione tributaria provinciale di Benevento rigettava il ricorso La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto dalla contribuente . Rilevava che non sussisteva la denunciata violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21. laddove esclude dalla stima il valore dei macchinari, congegni e attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo precisando che il concetto di " funzionalità allo specifico processo produttivo è da correlarsi ai macchinari, congegni e ad altri impianti e non anche alle costruzioni peraltro espressamente considerate nella prima parte dell'ad 1 comma 21 della legge nr 208/2015.
La contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. Si deduce la violazione e falsa applicazione ex art 360,primo comma nr 3 c.p.c. ,dell'art 1 comma 21 della legge 2015 nr 208 in combinato disposto anche con riferimento all'ad 2 del D.M. 1998 nr 28 nonché dell'art 39 nr 652 anche in relazione all'ad 812 c.c. Si critica in particolare l'interpretazione data dalla CTR alla novella legislativa dell'ad 1 comma 21 della legge 2016 sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe affrontato la questione principale, sollevata nel ricorso introduttivo e nelle successive memorie, indagando alla stregua della documentazione prodotta se la torre sia o meno parte integrante dell'aerogeneratore.
Il Collegio ritiene che in merito a questa problematica sia opportuno rimettere la questione alle sezione V.
P.Q.M.
La Corte rimette la questione alla sezione V. Roma 8.7.2021 Il residen (do MauroMocci) DEPOSI