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Ordinanza Interlocutoria — n. 26936/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remits case to Supreme Court regarding tax credit crystallization after statute of limitations expires.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26936/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against a Regional Tax Commission decision regarding a tax credit refund. The appellant argued that tax authorities must respect statutory limitation periods for assessing debts, while the authorities contended that the limitation period does not automatically crystallize the credit. The court decided to remand the case to the Supreme Court because the specific legal issue regarding the interaction between limitation periods and credit crystallization was pending a final ruling by the Supreme Court itself.

Regesto Legislator

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Art. 36 bis, 40, 43 DPR 600/1973; Art. 10, 212/2000; Art. 23 Cost.; The expiration of the limitation period for tax assessment does not automatically crystallize the tax credit, leaving the matter of its effect on refund rights pending Supreme Court interpretation.

Parole chiave

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tax credit refund statute of limitations administrative assessment legal certainty principle tax authority powers debt crystallization remittitur order assicurazione di crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 36 bis DPR 600/1973
Art. 40 DPR 600/1973
Art. 43 DPR 600/1973
Art. 10 I. 212/2000
Art. 23 Cost.
Art. 2934 c.c.
Art. 360, comma 1, nr 3 c.p.c.
art 2934 c.c
212/2000,97,23 e 53 Cost nonché dell'art 2934 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 20842/2020
Ordinanza n. 15525/2020
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8254-2020 proposto da: ITALIANA ASSICURAZIONI SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO, 57 presso lo STUDIO ASSOCIATO BAKER&MCKENZIE, rappresentata e difesa dagli avvocati SERENA FANTINELLI, ROBERTO CURSANO, NICOLA MARIA BOELLA, ALBERTO SEMERIA; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - co.ntroricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3387/19/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 02/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

M_AURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 08254 sez. MT - ud. 07-07-2021 -2- RG 8254/2020 La CTR della Lombardia,con sentenza nr 3387/2019,rigettava l'appello principale proposto dalla società Italiana Assicurazioni s.p.a. e dall'Agenzia delle Entrate avverso la pronuncia della CTP di Milano con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avente ad oggetto il silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di un credito Ireg riferibile all'anno di imposta 1993 e richiesto in sede di dichiarazione Modello Unico 1994 per C 939.292,56. Il giudice di appello,per gli aspetti che qui interessano, rilevava che l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi inammissibile in quanto tardivamente sollevata dall'A.E. Osservava che nel merito l'Ufficio aveva contestato la sussistenza del credito del quale era stato chiesto il rimborso e che al riguardo la contribuente non aveva fornito una prova adeguata producendo deleghe bancarie relative ai versamenti di imposta.

Sottolineava infatti che la circostanza che la parte avesse formalizzato l'istanza all'interno del Modello Unico 1994 e che fosse decorso il termine previsto per l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Ufficio rimasto inerte non aveva determinato la definitiva cristalizzazione del credito di cui si pretende il rimborso. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso affidato ad un unico motivo cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Con l'unico motivo si censura la violazione degli art 36 bis,40 e 43 del DPR nr 600/1973 applicabili ratione temporis del principio di certezza dei rapporti giuridici e degli art 10 I. 212/2000,97,23 e 53 Cost nonché dell'art 2934 c.c. in relazione all'ad 360,primo comma nr 3 c.p.c.

Si sostiene che gli art 36 bis,40 e 43 del DPR nr 600/1973 che disciplinano le forme autoritative e i termini decadenziali entro cui l'Amministrazione finanziaria può contestare le eventuali irregolarità dichiarative non operano alcuna distinzione tra le ipotesi in cui la dichiarazione del contribuente esponga un debito fiscale oppure un credito di imposta facendo unicamente riferimento alla " dichiarazione "nella sua interezza. Si afferma pertanto che ,una volta presentata la dichiarazione,l'Ufficio ha,per definizione tutti gli elementi per poter esprimere tempestivamente eventuali riserve e fare i dovuti controlli sui dati dichiarati dal contribuente ma deve farlo nei moti e nei termini stabiliti dal legislatore altrimenti le pertinenti disposizioni sarebbero inutilmente poste.

Si ritiene che una tale interpretazione sarebbe rispettosa dei principi di certezza dei rapporti giuridici,prevedendo la fissazione di termini ragionevoli di decadenza ,di efficienza dell'attività amministrativa nonché di collaborazione e buona fede nei rapporti fra Fisco e contribuente. Si afferma che la pronuncia impugnata si porrebbe in contrasto con il principio della riserva di legge tutelato dall'alt 23 della Cost rilevando che una volta che la l'Amministrazione sia decaduta dal potere di accertare la dichiarazione regolarmente presentata il credito esposto in dichiarazione deve considerarsi consolidato sicchè lo stesso non può essere contestato dall'Ufficio in sede processuale in quanto ciò equivarrebbe ad ammettere una riapertura dei termini decadenziali di accertamento,ormai spirati.

Il Collegio rileva che sulla questione se la decorrenza del termine di decadenza comporta la cristallizzazione dei crediti dell'Amministrazione finanziaria e dei suoi debiti con conseguente riflessi sul diritto al rimborso del contribuente si è in attesa del pronunciamento delle S.U. cui la stessa è stata rimessa con ordinanze nr 2020 nr 20842 e nr 15525.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa fuori ruolo per le rag