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Ordinanza Interlocutoria — n. 26935/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits tax appeal to public hearing due to significant legal issue requiring public deliberation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 26935/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's appeal by ordering a remittal to a new public hearing session. The taxpayer argued that the Regional Tax Commission violated legal principles by imposing sanctions without declaring the underlying tax provision illegal, despite finding no taxable evasion. The court determined the legal question's particular relevance necessitated public deliberation under specific procedural rules, leading to the remittal.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.: When a legal issue raised in a tax appeal possesses particular relevance, the court must deliberate it in public hearing rather than deciding it in camera.

Parole chiave

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tax appeal procedure public hearing requirement legal issue relevance remittal to public session taxation legality principle elusione fiscale sospensione della riscossione fiscale arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
16-06-2021 -2- con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis, comma 3 c.p.c.
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20 novembre 2018, n. 29910
(si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass.
Cass. 3 marzo 2020, n. 5851
29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15578-2020 proposto da: CONTEXCEL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO D'AYALA VALVA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato REMO DOMINICI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1352/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la società contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2011 per l'IRES e altro e la Commissione Tributaria Provinciale ne respingeva il ricorso ritenendo legittimo il comportamento dell'Ufficio che aveva provveduto alla ripresa fiscale di un debito iscritto a bilancio per un milione di euro considerandolo inesistente e quindi considerandolo quale sopravvenienza attiva; la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l'appello della parte contribuente ritenendo che l'erronea rappresentazione in bilancio dell'importo di un milione di euro non aveva dato luogo ad alcun risparmio o evasione d'imposta e non può pertanto sottoporsi a tassazione tale somma; vanno tuttavia confermate le sanzioni irrogate in quanto vi è stato comunque un comportamento irregolare e consapevole cui non è stato posto rimedio con le opportune e successive variazioni contabili; la società contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: Ric. 2020 n. 15578 sez. MT - ud. 16-06-2021 -2- con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la società contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 del d.lgs. n.471 del 1997, 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 112 c.p.c., in quanto la Commissione Tributaria Regionale, dopo aver escluso che nei fatti rappresentati dall'Agenzia fosse configurabile una fattispecie imponibile, avrebbe dovuto far discendere anche la declaratoria di illegittimità del provvedimento sanzionatorio perché nessuna infedeltà dichiarativa era stata perpetrata e perché, sanzionandosi un comportamento irregolare e consapevole che come tale non trova consacrazione in nessuna norma repressiva, si è violato il principio di legalità.

Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 16 giugno 2021. Il Presidente Antoni Tctstra' DEPOSITATA IN CANC