Court dismisses tax appeal due to procedural error regarding defense notification and remands case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision, ruling that the case must be remanded for a new hearing. The Regional Commission had rejected the taxpayer's request to overturn tax assessments, finding his bank withdrawals unjustified as he did not operate a rental business. Although the authority argued the taxpayer bore the burden of proof for his transactions, the Court found a procedural flaw where the defense lawyer was not notified of the hearing date due to an administrative oversight. Consequently, the Court ordered the case to be sent back to the lower court to correct this defect before proceeding with the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis comma 2 cod. proc. civ.; When the court clerk fails to communicate the hearing date to the defense lawyer, the appeal is dismissed and the case is remanded to correct the procedural defect.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA i NY7C-1 sul ricorso 139-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore„ elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro MASTRANTUONI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO CIMA, PIETRO COLUCCI - controricorrente - avverso la sentenza n. 362/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOUSE, depositata il 14/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE CAPOZZI. Ric. 2020 n. 00139 sez. MT - ud. 13-05-2021 -2- n.139/2020 (1391A1 RILEVATO che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Molise, di rigetto dell'appello proposto avverso una sentenza CTP Campobasso, che aveva accolto il ricorso del contribuente MASTRANTUONI Mario avverso un avviso di accertamento IRPEF, IRAP ed IVA 2010; la CTR, confermando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che le riprese di reddito fatte dall'ufficio nei confronti del contribuente fossero ingiustificate, non svolgendo quest'ultimo alcuna attività imprenditoriale di locazione di immobili;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, 51 d.P.R. n. 633 del 1972 e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto il contribuente era titolare di partita IVA e quindi, anche se non aveva svolto attività di locazione di immobili, come sostenuto dalla CTR, aveva pur sempre svolto attività imprenditoriale; e l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 poneva a carico del contribuente una presunzione relativa, nel senso che i versamenti sul suo conto corrente bancario erano considerati elementi positivi di reddito ed i prelevamenti erano ritenuti indici di maggiori ricavi o compensi; detta presunzione comportava un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, tenuto a fornire una prova non generica, ma analitica e riferita a ciascuna movimentazione bancaria, tale da escludere che si trattasse di versamenti riferibili ad operazioni imponibili e fiscalmente rilevanti; la giustificazione fornita dal contribuente, i di avere prelevato somme dal proprio conto bancario per darle in prestito gratuito al suo amico MASTROPAOLO Giuseppe non era credibile, in quanto le somme erano state poi rigirate dal MASTROPAOLO al contribuente dopo qualche giorno; il che escludeva la sussistenza di una grave ed improrogabile esigenza, per avere il beneficiario restituito le somme ricevute in prestito dopo qualche giorno; il contribuente non aveva quindi fornito alcuna giustificazione analitica delle operazioni contestate, atteso che le dichiarazioni del MASTROPAOLO avevano valore meramente indiziario, tali da non giustificare, di per sé sole, le movimentazioni bancarie del contribuente, in assenza di ulteriori elementi in favore di quest'ultimo, non essendo tali né il fatto che il contribuente non possedeva altri immobili; né il fatto che egli fosse legato da stretti rapporti di amicizia con il MASTROPAOLO, né il fatto che il contribuente fosse dipendente dell'Ordine dei medici di Campobasso; che il contribuente si è costituito con controricorso; che appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo, in quanto, dall'esame degli atti, è emerso che, per mero disguido, la Cancelleria non ha comunicato al difensore dell'intimato la data di trattazione del presente ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380 bis comma 2 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per la comunicazione al difensore dell'intimato della data di trattazione del ricorso in camera di consiglio. Così deciso in Roma il 13 maggio 2021. I P