Cassation court dismisses excessive length claim where prior administrative suit was clearly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, rejecting the claimants' request for an indemnity based on excessive judicial delay. The lower court correctly determined that the claimants knew their underlying administrative claim was unfounded, negating the necessary mental distress required for compensation. Consequently, the court ruled that no legal basis existed to challenge the prior judgment's dismissal of the claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge n. 89/2001; Art. 2, comma 2, quinquies, lett. a): An indemnity for excessive length of proceedings is not due when the party acted with full awareness of the unfounded nature of their prior claim.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29999 - 2020 R.G. proposto da: MARCHISIO ANZIDEI MASSIMO - c.f. MRCMSM48M24Z600H - MICARA ALESSANDRO - c.f. MCRLSN51DO1D773P - APOLLONI MASSIMO - c.f. PLLMSM52B10H501N - INGUSCIO PIETRO - c.f. NGSPTR46R01D862K - BILANCIA ANTONIO - c.f. BLNNTN52B01H703N - elettivamente domiciliati in Roma, alla via Giuseppe Ferrari, n. 4, presso lo studio dell'avvocato Salvatore Coronas e dell'avvocato Umberto Coronas, che li rappresentano e difendono in virtù di procure speciali in calce al ricorso. RICORRENTI contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto della Corte d'Appello di Perugia n. 173/2020 udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato in data 28.6.2019 Massimo Marchisio Anzidei, Alessandro Micara, Massimo Apolloni, Pietro Inguscio ed Antonio Bilancia adivano la Corte d'Appello di Perugia. Si dolevano per l'irragionevole durata del giudizio ex lege "Pinto" promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Roma con ricorso del 22.1.2010, riassunto dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia - corte, quest'ultima, che aveva rigettato il ricorso con decreto del 26.5.2016 - e proseguito dinanzi a questa Corte di legittimità, che con sentenza del 14.1.2019 aveva rigettato il ricorso principale ed il ricorso incidentale.
Chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto n. 741/2019 il consigliere designato rigettava il ricorso.
3. I ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001. Resisteva il Ministero della Giustizia.
4. Con decreto n. 173/2020 la Corte di Perugia rigettava l'opposizione. Evidenziava la corte che gli opponenti avevano agito nel "presupposto" giudizio di equa riparazione pienamente consapevoli dell'infondatezza della domanda (di equa riparazione) in quella sede esperita, siccome correlata - a sua volta - alla pretesa eccessiva durata di un (ulteriormente "presupposto') giudizio amministrativo, nell'ambito del quale la pretesa azionata era risultata priva di ogni fondamento in dipendenza della sentenza n. 191 del 12.4.1990 della Corte costituzionale. i(e Evidenziava perciò - la corte - che i ricorrenti, ai sensi dell'art. 2, 2° co. quinquies, lett. a), della legge n. 89/2001, non avevano margine per dolersi, con il ricorso per equa riparazione proposto il 28.6.2019, dell'irragionevole durata del giudizio di equa riparazione "presupposto".
5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso Massimo Marchisio Anzidei, Alessandro Micara, Massimo Apolloni, Pietro Inguscio ed Antonio Bilancia; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.
6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
7. I ricorrenti hanno depositato memoria.
8. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione/falsa applicazione degli artt. 111, 2° co., e 117, 1° co. e 3° co., Cost., dell'art. 2, 2° co. e 2° co. quinquies, lett. a), della legge n. 89/2001, dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U. Deducono che la Corte di Perugia ha respinto la domanda di equa riparazione alla stregua di una mera infondatezza "derivata".
9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Ciò viepiù che i ricorrenti, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, hanno, sì, provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ.E nondimeno le argomentazioni di cui alla memoria non sono - si dirà - da condividere.
10. Il motivo di ricorso è dunque inammissibile, propriamente ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ., giacché la Corte di Perugia ha statuito in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
11. E' vero senza dubbio che questa Corte spiega che il rigetto della domanda per l'ingiustificata durata del processo "presupposto", motivato dalla consapevolezza dei ricorrenti dell'infondatezza della domanda proposta in quella sede, non comporta l'automatico rigetto anche della domanda di indennizzo per l'ingiustificata durata del processo di equa riparazione; infatti, la valutazione della sussistenza del paterna d'animo per la durata del processo deve essere rapportata ad ogni singolo procedimento, tenuto conto, quanto alla prevedibilità dell'esito del giudizio di equa riparazione, anche dell'opinabilità delle decisioni di merito sull'equo indennizzo esposte alle variabili interpretative ingenerate dalle modifiche alla legge n. 89 del 2001 apportate dal dec. leg. n. 83 del 2012, convertito con modifiche in legge n. 134 del 2012 e della conseguente portata innovativa della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 3.5.2018, n. 10506).
12. E tuttavia, nel segno, appunto, dell'indicazione per cui la valutazione della sussistenza del patema d'animo per la durata del processo deve essere rapportata ad ogni singolo procedimento, va condiviso il rilievo del Ministero controricorrente (cfr. controricorso, pagg. 3 - 4). Ovvero il rilievo secondo cui la domanda (qui in disamina) di equa riparazione (per l'irragionevole durata del "presupposto" giudizio parimenti di equa riparazione) è stata dalla Corte di Perugia respinta sulla scorta di una valutazione "in concreto", si direbbe "mirata" (vedansi rilievi di cui ai parr. 2), 3) e 4) del decreto impugnato), valutazione "in concreto" e "mirata" che ha indotto la stessa Corte perugina a ritenere, congruamente e plausibilmente e, comunque, in forma scevra da qualsivoglia ipotesi di "anomalia motivazionale" rilevante nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, che (oltre che nell'originario giudizio amministrativo) pur nel giudizio ex lege "Pinto", "presupposto" al presente giudizio, nonostante l'irragionevole durata, non vi fossero stati, a motivo della consapevolezza della infondatezza della pretesa (ex lege "Pinto") azionata, patema d'animo e sofferenza.
In particolare la Corte di Perugia, con il decreto in questa sede impugnato (cfr. par. 3), ha correttamente posto in risalto che già all'epoca - 22.1.2010 - della proposizione della domanda di equa riparazione "presupposta" costituiva ius receptum il principio per cui non è dovuto alcun indennizzo, qualora la parte abbia agito con la piena consapevolezza dell'infondatezza della propria istanza (cfr. Cass. 16.2.2005, n. 3118; Cass. 28.10.2005, n. 21088). In tal guisa la corte distrettuale ha vagliato in sè e per sé, in modo "concreto" e "mirato", il giudizio di equa riparazione "presupposto" al presente giudizio di equa riparazione e non vi è stata alcuna "infondatezza derivata".
In tal guisa a nulla vale che i ricorrenti adducano che "nessun principio o regola <transitiva> può trovare ingresso nei giudizi di equa riparazione" (così ricorso, pag. 10).
13. In verità che, con la memoria (cfr. pag. 2), i ricorrenti hanno prospettato che il T.A.R. del Lazio ebbe a respingere il ricorso amministrativo - • nel giudizio "presupposto" al giudizio di "equa" in questa sede "presupposto" - siccome ebbe sic et simpliciter a reputarlo meramente infondato. Cosicché - soggiungono - non vi è margine perché senz'altro si postuli la consapevolezza della infondatezza della domanda di equa riparazione esperita nel giudizio ex lege "Pinto" "presupposto" al presente giudizio. Nondimeno siffatti rilievi, a fronte della inappuntabile valutazione di segno opposto operata dalla Corte di Perugia ed ancorata alla sentenza n. 191 del 1990 della Corte costituzionale (che ebbe ad esplicar valenza concludente nell'originario giudizio amministrativo), sollecitano, al più, questo Giudice del diritto al riesame di circostanze "di fatto", al riesame di esiti processuali, il cui vaglio è in questa sede di certo precluso (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).
14. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso i ricorrenti vanno in solido condannati a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
15. Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, del medesimo d.P.R.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna in solido i ricorrenti a rimborsare al controricorrente, Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione,