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Ordinanza — n. 26858/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses excessive length claim in bankruptcy proceedings, ruling compensation cannot exceed actual unpaid debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26858/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Antonio Petrozziello's appeal against the Ministry of Justice regarding excessive length in bankruptcy proceedings. The lower court had awarded compensation based on the remaining unpaid debt after accounting for payments received during the delay. The Supreme Court upheld this decision, clarifying that the indemnity cannot exceed the value of the right ascertained by the judge, which includes subtracting amounts already paid under distribution plans.

Regesto Legislator

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Art. 24 Cost.; Art. 111 Cost.; Art. 6 CEDU; Art. 13 CEDU; Art. 2 L. 89/2001; Art. 2 bis L. 89/2001: The compensation for excessive length of proceedings cannot exceed the value of the right ascertained by the judge, requiring the deduction of payments made during the procedure to avoid overcompensation.

Parole chiave

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excessive length proceedings bankruptcy indemnity value of cause right ascertained deduction of payments Article 24 Constitution Article 13 CEDU indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 24 Cost.
Art. 111 Cost.
Art. 6 CEDU
Art. 13 CEDU
89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co.
Art. 2 L. 89/2001
Deduce che, in sede di determinazione del valore della controversia, ai fini di cui all'art. 2 bis, 3° co., della legge n.
Art. 2 bis L. 89/2001
Deduce che, in sede di determinazione del valore della controversia, ai fini di cui all'art. 2 bis, 3° co., della legge n.
Art. 360 cod. proc. civ.
Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.
Art. 375 cod. proc. civ.
Il relatore ha formulato ai sensi dell'art. 375, n.
Art. 380 bis cod. proc. civ.
proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod.
Art. 10 D.P.R. 115/2002
89/2001, deve farsi riferimento all'art. 10 cod.
Art. 13 D.P.R. 115/2002
89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co.

Giurisprudenza citata

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Cass. (ord.) 14.1.2020, n. 461
Cass. (ord.) 14.1.2020, n. 461; Cass.
Cass. 2.11.2015, n. 22385
461; Cass. 2.11.2015, n. 22385).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 28929 - 2020 R.G. proposto da: PETROZZIELLO ANTONIO - c.f. PTRNTN51A26A509G - rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale in calce al ricorso dall'avvocato Ermanno Simeone e dall'avvocato Alessia Fantin ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via XX Settembre, n. 3, presso lo studio dell'avvocato Federica Sandulli. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli dei 25.2/20.3.2020, i udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Napoli del 18.9.2019 Antonio Petrozziello si doleva per l'irragionevole durata del fallimento della "Caso Industria del Legno" s.p.a., fallimento dichiarato dal Tribunale di Avellino con sentenza dei 11/17.10.1995 ed al cui passivo era stato ammesso per il credito di lire 27.064.224.

Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 22.10.2019 il consigliere designato accoglieva il ricorso ed ingiungeva al Ministero il pagamento della somma di euro 1.053,77. Esplicitava il consigliere designato che il ricorrente aveva conseguito entro il termine di ragionevole durata della procedura fallimentare "presupposta" la somma di euro 12.544,47 dal Fondo di Garanzia istituito presso l'I.N.P.S.; ed aveva altresì conseguito in esecuzione del progetto di ripartizione parziale del 20.12.2007 l'ulteriore importo di euro 379,27, sicché l'indennizzo non poteva eccedere l'ammontare del suo residuo credito, pari ad euro 1.053,77.

3. Antonio Petrozziello proponeva opposizione ex lege n. 89/2001. Non si costituiva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto dei 25.2/20.3.2020 la Corte di Napoli rigettava l'opposizione.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Antonio Petrozziello; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.6. Il relatore ha formulato ai sensi dell'art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta infondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 6, par. 1, e 13 C.E.D.U., degli artt. 2, 2° co. e 2° co. quinquies, e 2 bis, 2° co. e 3° co., della legge n. 89/2001. Deduce che, in sede di determinazione del valore della controversia, ai fini di cui all'art. 2 bis, 3° co., della legge n. 89/2001, deve farsi riferimento all'art. 10 cod. proc. civ., sicché non hanno rilievo i pagamenti eventualmente ottenuti dal creditore nel corso della procedura fallimentare. Deduce che parimenti il parametro del "diritto accertato dal giudice", laddove inferiore al valore della domanda, deve riflettere il quantum del credito accertato in sede di verifica del passivo fallimentare.

8. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ.

9. In ogni caso, pur al di là del testé riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

10. Il ricorso è dunque da rigettare.

11. Non sussistono gli errores in iudicando denunciati.

12. Senza dubbio l'indennizzo per la durata irragionevole del processo non deve essere superiore al danno, neppure se il giudizio presupposto aveva carattere non bagatellare; ne consegue che è legittima l'applicazione di un moltiplicatore annuo congruo alla posta in gioco, seppur inferiore allo standard giurisprudenziale (cfr. Cass. (ord.) 14.1.2020, n. 461; Cass. 2.11.2015, n. 22385).

13. In pari tempo, con specifico riferimento alla previsione dell'art. 2 bis, 3° co. ("la misura dell'indennizzo, anche in deroga al comma 1, non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice"), della legge n. 89/2001, appieno è da condividere l'interpretazione patrocinata dalla Corte di Napoli.

14. In questi termini, allorché il giudizio "presupposto" è una procedura fallimentare, segnatamente ai fini della determinazione dell'ammontare del diritto accertato dal giudice (il cui valore l'indennizzo non può superare), occorre tener conto del quantum del credito non soddisfatto all'esito del decorso del periodo di ragionevole durata. E, onde evitare che l'indennizzo risulti superiore al danno, occorre, ulteriormente, tener conto dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto intervenuti nel corso della procedura fallimentare.

15. Ineccepibilmente quindi, con specifico riferimento al primo profilo, di già il consigliere designato aveva assunto che si dovesse tener conto degli importi conseguiti dal creditore - ricorrente in questa sede - entro il termine di ragionevole durata del fallimento della "Caso Industria del Legno" s.p.a. Del resto, non si ha diritto ad alcun indennizzo con riferimento al periodo di ragionevole durata, sicché il quantum del credito nel medesimo periodo non ha precipua valenza. Ineccepibilmente quindi la Corte di Napoli ha specificato che, in ordine alle pretese soddisfatte nel periodo di ragionevole durata, "non è configurabile un pregiudizio per l'irragionevole durata della procedura fallimentare" (così decreto impugnato, pag. 4).

16. D'altra parte, la procedura fallimentare è al contempo un processo di cognizione (artt. 92 - 103 I.fall.) ed un processo di esecuzione (artt. 104 - 109 l.fall.); cosicché il riferimento, operato dal ricorrente nei passaggi finali del motivo di ricorso, all'opposizione all'esecuzione non è pertinente, siccome l'opposizione all'esecuzione è viceversa un giudizio di cognizione strutturalmente autonomo rispetto all'esecuzione ancorché all'esecuzione funzionalmente correlato.

17. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.

18. Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, del medesimo d.P.R.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Antonio Petrozziello, a rimborsare al controricorrente, Ministero della Giustizia, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - F Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 20