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Ordinanza — n. 26857/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding unreasonable delay in separation proceedings and litigation costs allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26857/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Debora Passuti's appeal against the Bologna Court of Appeal's rejection of her request for an indemnity due to unreasonable delay in her separation proceedings. Passuti argued that the digital copy of the prerequisite case file was not authentic and that the litigation costs were improperly calculated, while the Ministry of Justice contended the file was valid and costs were discretionary. The court rejected both claims, upholding the lower court's decision on the file's authenticity and the discretionary nature of the attorney fee assessment.

Regesto Legislator

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Legge n. 89/2001; Codice di Procedura Civile: The Court of Cassation dismisses appeals challenging the authenticity of digital copies of prerequisite case files in delay compensation claims and the discretionary allocation of litigation costs when tariffar violation is not specifically invoked.

Parole chiave

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unreasonable delay compensation separation proceedings digital file authenticity litigation costs allocation discretionary fee assessment Legge Pinto Cassation appeal dismissal documenti attendibili

Disposizioni normative citate

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Legge n. 89/2001
3, 30 co., della legge n. 89/2001, degli artt.
Codice di Procedura Civile
89/2001 "si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile".
Decreto Legislativo n. 179/2012
Decreto Legislativo n. 18/2020
D.P.R. n. 115/2002
10 del d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n.
art. 115 cod. proc. civ
Invero, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
Invero, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art.
art. 3 legge n. 89/2001
Ovviamente la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di opposizione è naturale conseguenza, alla stregua del principio di causalità, della sua soccombenza (cfr. Cass. 30.3.2010, n. 7625; Cass. 27.11.2006, n. 25141).
art. 91 cod. proc. civ
la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30.3.2010, n. 7625
Cass. 30.3.2010, n. 7625; Cass.
Cass. 27.11.2006, n. 25141
7625; Cass. 27.11.2006, n. 25141).
Cass. 4.3.2003, n. 3178
Cass. 4.3.2003, n. 3178; Cass.
Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613
3178; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613).
Cass. 8.6.2018, n. 14929
a tal ultimo proposito Cass. 8.6.2018, n. 14929).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso n. 28849 - 2020 R.G. proposto da: PASSUTI DEBORA - c.f. PSSDBR71B67A944Y - elettivamente domiciliata, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Rossano (CS), al viale Michelangelo, n. 33, presso lo studio dell'avvocato Antonio Sapia, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto della Corte d'Appello di Bologna n. 2563/2020 e.zopr- udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 35-33 i 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Bologna Debora Passuti si doleva per l'irragionevole durata del giudizio di separazione personale intrapreso, innanzi al Tribunale di Bologna, con ricorso iscritto a ruolo il 5.11.2014 e definito con sentenza dei 2/29.7.2019. Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 3.2.2020 il consigliere designato rigettava il ricorso.

3. Debora Passuti proponeva opposizione ex lege n. 89/2001. Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto n. 2563/2020 la Corte di Bologna rigettava l'opposizione.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Debora Passuti; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. La ricorrente ha depositato memoria.

8. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 3, 30 co., della legge n. 89/2001, degli artt. 115, 116 e 221 cod. proc. civ. e degli artt. 16 bis, 90 co., e 16 undecies del dec. leg. n. 179/2012. Deduce che il fascicolo del giudizio "presupposto" è stato prodotto in copia conforme all'originale, come da attestazione del cancelliere.

9. Il primo motivo di ricorso va respinto.

10. Va premesso che già con l'opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001 la ricorrente aveva addotto che il consigliere designato aveva errato nel reputare privo di autentica il fascicolo cartaceo del giudizio "presupposto" prodotto in copia digitale (cfr. decreto impugnato, pag. 1).

11. A tal riguardo la Corte di Bologna ha atteso alle seguenti analitiche puntualizzazioni. In primo luogo, la corte ha precisato che il fascicolo del giudizio "presupposto" era contenuto in una copia analogica dell'originale apparentemente rilasciata dalla cancelleria del Tribunale di Bologna - "scansionata" dalla ricorrente e prodotta, quale allegato al ricorso, in "pdf". Indi ha specificato che il "pdf" non riproduceva i "timbri di congiunzione" che sarebbero stati da apporre tra le pagine cartacee del fascicolo analogico; e che non figurava apposta, in calce alla copia in "pdf", l'attestazione di conformità prevista dall'art. 16 decies del dec. leg. n. 179/2012.

In secondo luogo, la corte ha precisato che la ricorrente aveva prodotto quattro dichiarazioni, dal contenuto generico, attestanti la conformità agli originali degli atti e dei documenti allegati all'opposizione. Indi ha specificato che le prime tre dichiarazioni non corrispondevano al modello previsto dall'art. 16 undecies del dec. leg. n. 179/2012. Segnatamente, che le dichiarazioni non erano state inserite nei "pdf" contenenti le copie degli atti analogici né contenevano sintetica descrizione dell'atto o del documento di cui il difensore aveva attestato la conformità.

Indi, ulteriormente, ha specificato che la quarta dichiarazione era conforme al modello previsto dall'art. 16 undecies del dec. leg. n. 179/2012. E però in relazione ad essa rilevava la circostanza per cui il "pdf" contenente la copia del fascicolo del giudizio "presupposto" non riproduceva i "timbri di congiunzione", sicché non era possibile stabilire se l'attestazione apposta dal cancelliere e riprodotta nell'ultima pagina del "pdf" si riferisse agli atti contenuti nel medesimo "pdf".

12. Su tale scorta, allorché, con il primo mezzo, deduce che il fascicolo del giudizio "presupposto" è stato prodotto "in copia conforme all'originale, come da autentica nel retro dell'ultimo foglio a firma (...) cancelliere del tribunale di Bologna" (così ricorso, pag. 4), che i "timbri di congiunzione" sono presenti su ogni pagina "scannerizzata" (cfr. ricorso, pag. 4), che "l'attestazione di conformità è proprio in calce ai documenti" (così ricorso, pag. 5), che controparte non ha mai disconosciuto i documenti prodotti, evidentemente in tali guise la ricorrente sollecita questa Corte al riesame della documentazione summenzionata e quindi delle risultanze processuali.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

13. In pari tempo non è pertinente la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Invero, la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr.

Cass. 10.6.2016, n. 11892). Invero, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892).

14. Ai sensi dell'art. 3, 40 co., ultima parte, della legge n. 89/2001 "si applicano i primi due commi dell'articolo 640 del codice di procedura civile". Cosicché il consigliere designato, "se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova". Ebbene siffatto potere/dovere è stato dal consigliere designato indiscutibilmente esercitato: ne dà atto la stessa ricorrente, allorché riferisce che "il Giudice ha chiesto integrazione della documentazione in copia conforme all'originale" (così ricorso, pag. 3).

Vero è altresì che, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, il ricorrente, dopo che la sua domanda è stata respinta con decreto ex art. 3, 6° co., della legge n. 89 del 2001, può produrre gli atti e i documenti mancanti nella successiva fase di opposizione di cui all'art. 5 ter della stessa legge, opposizione che, per la sua natura pienamente devolutiva, non subordina l'esercizio di tale facoltà alla previa concessione, ora per allora, del termine in precedenza non assegnato ai sensi dell'art. 640, 1° co., cod. proc. civ. (cfr.

Cass. (ord.) 28.9.2017, n. 22704; Cass. 6.11.2015, n. 22763). E nondimeno è stata evidentemente la medesima ricorrente che ha reputato di non avvalersi di siffatta prerogativa, siccome ha addotto che l' "integrazione non era necessaria poiché la documentazione era già stata prodotta in copia conforme all'originale" (così ricorso, pag. 3).

15. In questi termini Debora Passuti non ha motivo né di dolersi perché la corte di merito, qualora avesse avuto dei dubbi sulla conformità agli originali degli atti e dei verbali del giudizio "presupposto", ben avrebbe potuto "chiedere integrazioni al difensore di depositare il cartaceo della copia conforme all'originale" (così ricorso, pag. 4); né di dolersi perché è stata respinta la richiesta subordinata di cui all'istanza depositata in data 19.5.2020, con la quale aveva domandato autorizzarsi il deposito del fascicolo cartaceo. Tanto ben vero a prescindere dal rilievo per cui questa Corte ha assunto che "la ricerca officiosa della prova, già prevista dall'originario art. 3 legge n. 89/2001, sia invece inconciliabile con l'attuale struttura monitoria del procedimento, nel quale la domanda può, al più, essere integrata dal giudice ai fini della successiva provocatio ad opponendum" (così in motivazione Cass.21.7.2020, n. 15498).

16. Da ultimo si evidenzia che la ricorrente neppure ha motivo di dolersi per il mancato accoglimento dell'istanza depositata in data 19.5.2020, limitatamente alla richiesta principale di fissazione della pubblica udienza. La corte distrettuale ha puntualizzato che la richiesta di fissazione dell'udienza era da disattendere in ottemperanza ai decreti emessi, ai sensi dell'art. 83, 70 co., del dec. leg. n. 18/2020, dal presidente vicario della Corte d'Appello di Bologna e dal presidente della terza sezione della stessa Corte, decreti secondo cui le opposizioni ex lege "Pinto" sarebbero state da trattare con modalità cartolare.

17. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e del d.m. n. 55/2014; l'erronea motivazione. Deduce che ha errato la Corte di Bologna a condannarla alle spese di lite. Deduce che la liquidazione - in euro 1.830,00 - delle spese di lite è omnicomprensiva e non è per nulla specifica, viepiù che l'Avvocatura dello Stato non ha redatto memorie e non ha depositato nota spese; che dunque le spese ben potevano essere liquidate secondo i minimi tariffari.

18. Il secondo motivo di ricorso parimenti va respinto.

19. Ovviamente la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di opposizione è naturale conseguenza, alla stregua del principio di causalità, della sua soccombenza (cfr. Cass. 30.3.2010, n. 7625; Cass. 27.11.2006, n. 25141).

20. Quantunque abbia denunciato il carattere omnicomprensivo della liquidazione, la ricorrente non ha addotto la violazione dei massimi tariffari in relazione allo scaglione di riferimento e si è limitata a prospettare l'opportunità di una più ridotta liquidazione. In tal guisa viene in rilievo l'insegnamento di questa Corte secondo cui la determinazione degli onorari di avvocato, essendo rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che non sia specificamente invocata la violazione dei minimi tariffari che, per l'autosufficienza del ricorso, deve essere dedotta con riferimento non solo alle singole voci ma anche agli importi considerati, così da consentire alla Corte il controllo senza l'esame degli atti, trattandosi di errores in iudicando (cfr. Cass. 4.3.2003, n. 3178; Cass. (ord.) 4.8.2017, n. 19613).

21. Si reputa nonostante il rigetto del ricorso e nonostante la formale costituzione del Ministero di non far luogo a statuizioni in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

22. Rilevano al riguardo due circostanze. Per un verso, con riferimento al secondo motivo di ricorso, il Ministero di fatto non ha svolto difese, siccome si è espressamente rimesso alle determinazioni di questa Corte (cfr. controricorso, pag. 5). Per altro verso, con riferimento al primo motivo di ricorso, il Ministero ha correlato le sue difese circa gli esiti - che qui essenzialmente rilevano - del giudizio di opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001 alla prefigurazione (cfr. controricorso, pag. 5), in ordine alla valutazione degli atti del giudizio "presupposto", di un errore revocatorio, errore che in verità neppure in tesi è configurabile (cfr. a tal ultimo proposito Cass. 8.6.2018, n. 14929).

23. Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 10 co. quater, del medesimo d.P.R.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così dec