Court dismisses appeal against partial fee award, ruling reduced compensation lacks legal basis for cost shifting.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the financial institute against the lower court's decision to partially award litigation costs. The lower court had reduced the indemnity payment and applied a partial cost-sharing rule, which the institute argued violated statutory fee minimums and principles of reciprocal loss. The court rejected these arguments, holding that a reduced indemnity does not constitute partial acceptance of the claim for cost compensation purposes and that the specific fee scale violation was not sufficient to overturn the cost allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge 89/2001; Codice di Procedura Civile art. 92, 2° co.: A reduction in the awarded indemnity below the claimant's request does not constitute partial acceptance of the claim and therefore does not justify the compensation of litigation expenses under the reciprocal loss principle.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 27985 - 2020 R.G. proposto da: ISTITUTO FINANZIARIO s.p.a. - p.i.v.a. 00839810736 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Grottaglie, alla via A. De Gasperi, n. 8, presso lo studio dell'avvocato Filomena D'Addario, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. a FS re?. )-1711,ZORMoRRENTI3 avverso il decreto della Corte d'Appello di Potenza dei 30/31.1.2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere dott.
Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Potenza depositato in data 21.11.2015 l' "Istituto Finanziario" s.p.a. si doleva per l'irragionevole durata del fallimento della "Ceramiche Rudie" s.n.c., fallimento dichiarato dal Tribunale di Taranto con sentenza del 22.4.1985, chiuso con decreto del 13.5.2015 ed al cui passivo, su sua domanda del 21.11.1985, era stato ammesso per il credito di lire 39.050.000. Chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.
2. Il consigliere designato rigettava il ricorso.
3. L' "Istituto Finanziario" s.p.a. proponeva opposizione ex lege n. 89/2001.
4. La Corte di Potenza accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, condannava il Ministero della Giustizia a pagare alla s.p.a. opponente la somma di euro 9.500,00, oltre interessi legali; compensava integralmente le spese di lite.
5. Con ordinanza n. 964/2019 questa Corte di legittimità, in accoglimento del quarto motivo del ricorso esperito dall' "Istituto Finanziario" s.p.a., cassava il decreto pronunciato dalla Corte di Potenza in sede di opposizione.
6. Con decreto dei 30/31.1.2020, in sede di rinvio, la Corte di Potenza - impregiudicato in ogni altra sua parte il precedente decreto - compensava, in considerazione del parziale accoglimento dell'iniziale domanda indennitaria, fino a concorrenza di 1/2 le spese del giudizio di opposizione, le spese del giudizio di legittimità e le spese del giudizio di rinvio e condannava il Ministero a pagare al difensore anticipatario dell' "Istituto Finanziario" s.p.a. le residue metà.7. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l' "Istituto Finanziario" s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.
8. Il relatore ha formulato ai sensi dell'art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
9. Con il primo profilo del primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 384 cod. proc. civ. e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce che con l'ordinanza n. 964/2019 questa Corte di legittimità aveva riscontrato intangibilmente l'insussistenza nel caso concreto dei presupposti normativi, perché si potesse far luogo alla compensazione delle spese di lite. Deduce quindi che la corte di rinvio non aveva alcun potere di compensare, seppur parzialmente, le spese di lite. 9.1. Con il secondo profilo del primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. Deduce che, in materia di equa riparazione, non costituisce ragione di soccombenza reciproca il riconoscimento dell'equo indennizzo in misura inferiore a quella richiesta.
10. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., dell'art. 75 disp. att. cod. proc. civ., dell'art. 2233 cod. civ. e del d.m. n. 55/2014; l'omessa motivazione. Deduce che la corte distrettuale, in considerazione del quantum - euro 9.500,00 - dell'indennizzo liquidato, ha quantificato gli onorari in misura inferiore ai "minimi" tariffari. Deduce ulteriormente che erano state depositate note specifiche, sicché la corte avrebbe dovuto motivare adeguatamente in ordine alla riduzione delle singole voci.
11. Si premette che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il Ministero controricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ.
12. In ogni caso, pur al di là del testé riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede. Ambedue i motivi di ricorso sono dunque fondati e da accogliere.
13. Con specifico riferimento al primo profilo del primo motivo di ricorso è sufficiente dar atto che con l'ordinanza n. 964/2019 questa Corte aveva cassato il decreto pronunciato in sede di opposizione dalla Corte di Potenza, siccome la corte distrettuale aveva "ritenuto di disporre la compensazione pur in mancanza dei presupposti normativamente richiesti della soccombenza reciproca ovvero dell'assoluta novità della questione trattata (...)" (così in motivazione ordinanza n. 964/2019). Questa Corte dunque aveva segnatamente riscontrato l'insussistenza dei presupposti della soccombenza reciproca ed a tale riscontro il giudice del rinvio era senz'altro vincolato (cfr. Cass. (ord.) 4.4.2011, n. 7656, secondo cui il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento).
14. Con specifico riferimento al secondo profilo del primo motivo di ricorso è sufficiente il rinvio all'insegnamento di questa Corte. Ovvero all'insegnamento secondo cui nel procedimento d'equa riparazione disciplinato dalla legge 24.3.2001, n. 89, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte, per l'applicazione, da parte del giudice, di un "moltiplicatore" annuo diverso da quello invocato dall'attore, non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda che legittima la compensazione delle spese, ai sensi dell'art. 92, 2° co., cod. proc. civ., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma soltanto sollecita, a prescindere dalle espressioni utilizzate, l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione (cfr.
Cass. 16.7.2015, n. 14976).
15. Con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso si delinea e sussiste, in rapporto allo scaglione (euro 5.200,01 - 26.000,00) di riferimento, la dedotta violazione dei "minimi" tariffari, anche a tener conto della diminuzione massima (50%) (ed anche a prescindere, se del caso, per i giudizi innanzi alla corte d'appello, dalla fase istruttoria e/o di trattazione) prevista dall'art. 4, 1° co., d.m. n. 55/2014 (come modificato dall'art. 1 del d.m. 8.3.2018, n.
37) per i valori medi di cui alle tabelle n. 12 e n. 13 allegate al medesimo d.m. n. 55/2014.
16. In accoglimento di ambedue i profili del primo motivo di ricorso e del secondo motivo di ricorso il decreto dei 30/31.1.2020 della Corte d'Appello di Potenza va cassato con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie ambedue i profili del primo motivo di ricorso ed il secondo motivo di ricorso; cassa il decreto dei 30/31.1.2020 della Corte d'Appello di Potenza; rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI s