Italian Supreme Court quashes lower court delay compensation for excessive low fees in inheritance dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy quashed a lower court's decision awarding excessive delay compensation to heirs in an inheritance dispute. The heirs argued the fees were arbitrarily low and violated minimum tariff thresholds, while the Ministry of Justice contested the calculation. The court ruled that the lower court failed to apply the correct minimum fee scales and discretion rules for multiple parties, ordering a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; D.M. 55/2014: The court must apply minimum fee scales for delay compensation and exercise discretion regarding multiple parties only with explicit motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso n. 26836 - 2020 R.G. proposto da: CIOCCA SALVATORE - c.f. CCCSVT61B02H273C - CIOCCA CRESCENZO - c.f. CCCCSC48L28H273S - (in proprio e quale procuratore di Lorenzina Ciocca), CIOCCA MARIA GIOVANNA - c.f. CCCMGV52M44H273C - CIOCCA GIUSEPPINA GIOVANNA - c.f. CCCGPP57B53H273Q - (in proprio e quale erede di Giuseppe Ciocca), elettivamente domiciliati in Roma, alla via Lima, n. 7, presso lo studio dell'avvocato Ennio Cedo, che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato Nicola De Pascale li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.
RICORRENTI contro MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. Pu-wre—tu r $:~coR-iscrg ,Ol`f avverso il decreto della Corte d'Appello di Campobasso n. 11/2020, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Campobasso in data 22.2.2019 Salvatore Ciocca, Crescenzo Ciocca, in proprio e quale procuratore di Lorenzina Ciocca, Maria Giovanna Ciocca, Giuseppina Giovanna Ciocca, in proprio e quale erede di Giuseppe Ciocca, e Carmela Ciocca si dolevano per l'irragionevole durata del giudizio, avente ad oggetto lesione di legittima e divisione ereditaria, intrapreso innanzi al Tribunale di Campobasso ed iscritto al n. 1217/2003 r.g.
Chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 4.4.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso.
3. I ricorrenti proponevano opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001. Resisteva il Ministero della Giustizia.
4. Con decreto n. 11 dei 15.1/4.2.2020 la Corte di Campobasso accoglieva l'opposizione e per l'effetto condannava il Ministero a pagare la somma di euro 5.300,00, ciascuno, in favore di Crescenzo Ciocca, in proprio e quale procuratore di Lorenzina Ciocca, di Maria Giovanna Ciocca e di Carmela Ciocca; la somma di euro 2.700,00 in favore di Giuseppina Giovanna Ciocca, quale erede di Giuseppe Ciocca; la somma di euro 1.500,00 in favore di Salvatore Ciocca; la somma di euro 500,00 in favore di Giuseppina Giovanna Ciocca; compensava fino a concorrenza di 1/2 le spese dell'intero procedimento; condannava il Ministero a rimborsare ai difensori anticipatari degli opponenti la residua metà, liquidata in euro 378,00, oltre rimborso forfetario ed accessori.
5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso Salvatore Ciocca, Maria Giovanna Ciocca, Crescenzo Ciocca, in proprio e quale procuratore di Lorenzina Ciocca, e Giuseppina Giovanna Ciocca, in proprio e quale erede di Giuseppe Ciocca; ne hanno chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia si è costituito tardivamente ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione.
6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta fondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 1° co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
7. Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014. Deducono che la corte d'appello ha liquidato i compensi in maniera del tutto arbitraria e simbolica, "senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima" (così ricorso, pag. 16), senza alcuna specificazione circa il tipo di procedimento, il valore della controversia e le fasi trattate e senza applicazione degli aumenti correlati al numero di parti assistite.
8. Si premette che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il Ministero controricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ.
9. In ogni caso, pur al di là del testé riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede. Il motivo di ricorso è dunque fondato e da accogliere.
10. Si delinea e sussiste, sia in rapporto allo scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 sia in rapporto allo scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, la dedotta violazione dei "minimi" tariffari, anche a tener conto della diminuzione massima (50%) (ed anche a prescindere, se del caso, dalla fase istruttoria e/o di trattazione) prevista dall'art. 4, 1° co., del d.m. n. 55/2014 (come modificato dall'art. 1 del d.m. 8.3.2018, n.
37) per i valori medi di cui alla tabella n. 12 (giudizi innanzi alla corte d'appello) allegata al medesimo d.m. n. 55/2014.
11. D'altra parte, questa Corte spiega che, nei casi di assistenza e di difesa di più parti comportante l'esame di identiche questioni e posizioni, la maggiorazione del 20% dell'onorario, ai sensi [ratione temporis] dell'art. 5, 40 co., della tariffa professionale forense approvata con D.M. n. 585 del 1994, per l'assistenza e la difesa di ogni parte oltre la prima è rimessa al potere discrezionale del giudice, il quale, comunque, ha l'obbligo di motivare indicando le ragioni che hanno determinato l'esercizio del potere conferitogli; tale obbligo di motivazione sussiste anche nel caso in cui il giudice ritenga di non far proprie le argomentazioni in base alle quali la parte abbia richiesto la detta maggiorazione e non aderisca a tale motivata richiesta (cfr. Cass.8.7.2010, n. 16153).
12. In accoglimento del motivo di ricorso il decreto n. 11 dei 15.1/4.2.2020 della Corte d'Appello di Campobasso va cassato con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione.In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto n. 11 dei 15.1/4.2.2020 della Corte d'Appello di Campobasso; rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione II della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 2021. Il pre ident dott. Lu