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Ordinanza — n. 26854/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses delay claim due to missed six-month appeal deadline under Pinto Law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26854/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appellant's request for equitable compensation regarding the excessive length of a pension dispute. The appellant argued the appeal period had not expired, but the court found the claim inadmissible because the six-month deadline for appealing the final judgment had passed. Consequently, the court ruled that the appellant failed to meet the statutory time limits required to file the compensation claim.

Regesto Legislator

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Art. 4 of Law No. 89/2001; Art. 55, 1st paragraph, letter d) of Legislative Decree No. 83/2012: The claim for equitable compensation under the Pinto Law is inadmissible if the six-month period for appealing the final judgment has expired, regardless of the three-year revocation period.

Parole chiave

Generato dall'IA
equitable compensation Pinto Law excessive length appeal deadline Corte dei Conti inadmissibility statutory time limits durata della rendita di invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law No. 89/2001
Legislative Decree No. 83/2012
Legislative Decree No. 174/2016
Legislative Decree No. 115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 22.3.2007, n. 6935
Cass. 14.12.2015, n. 25179
Cass. 14.12.2015, n. 25179).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14422 - 2019 R.G. proposto da: DI BITONTO SABINO - c.f. DBTSBN55L13A388N - (in proprio e quale erede di Vincenzo Di Bitonto), rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall'avvocato Cosimo Lovelli e dall'avvocato Daniele Oliviero ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell'avvocato Andrea Manzi. RICORRENTE contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore.

INTIMATO eP, avverso il decreto della Corte d'Appello di Genova n. 230/2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Genova depositato in data 21.8.2018 Sabino Di Bitonto esponeva che suo padre, Vincenzo Di Bitonto, con ricorso in data 16.3.1970, aveva promosso dinanzi alla sede centrale di Roma della Corte dei Conti un giudizio pensionistico; che, trasmessi gli atti alla sezione giurisdizionale per la Regione Liguria della Corte dei Conti, nel 2003 era stata dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso del genitore; che, riassunto il giudizio, la sezione Liguria della Corte dei Conti aveva dichiarato con sentenza n. 352/2009 inammissibile il ricorso; che, interposto gravame, la sezione d'appello della Corte dei Conti, con sentenza n. 448/2016, aveva annullato la sentenza n. 352/2009 e rimesso gli atti alla sezione Liguria; che, riassunto il giudizio, con sentenza depositata il 24.4.2017 la sezione giurisdizionale per la Regione Liguria della Corte dei Conti aveva rigettato l'iniziale ricorso.

Sabino Di Bitonto si doleva dunque per l'irragionevole durata del giudizio anzidetto e chiedeva ingiungersi al Ministero dell'Economia e delle Finanze il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 26.11.2018 il consigliere designato dichiarava inammissibile il ricorso ex lege "Pinto", siccome proposto allorché era scaduto il termine semestrale ex art. 4 della medesima legge a far data dal dì in cui la sentenza che aveva concluso il giudizio "presupposto", era divenuta definitiva.

3. Sabino Di Bitonto si opponeva ex art. 5 ter della legge n. 89/2001. Resisteva il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Con decreto n. 230/2019 la Corte di Genova rigettava l'opposizione.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso Sabino Di Bitonto; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese.

6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001, come modificato dall'art. 55, 1° co., lett. d), del dec. leg. n. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, per intervento della decisione della Corte costituzionale n. 88/2018. Deduce che l'interpretazione patrocinata dalla Corte di Genova è contraddetta dalla sentenza n. 88/2018, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89/2001.

8. Va debitamente premesso che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, il ricorrente non ha provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ.

9. In ogni caso, pur al di là del testé riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede.

10. Il ricorso è dunque da rigettare.

11. E' ineccepibile e va ribadito il rilievo della Corte d'Appello di Genova, ancorato all'art. 1 ("per i termini processuali, anche se sospesi o interrotti, di giudizi che siano in corso alla data di entrata in vigore del codice della giustizia contabile (...), continuano a trovare applicazione le norme previgenti") ed all'art. 3, 1° co. ("le disposizioni di cui alla Parte IV del codice, che disciplinano il giudizio pensionistico, si applicano ai giudizi instaurati in primo grado con ricorso depositato a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice"), dell'Allegato 3 al dec. Igs. n. 174/2016, dell'inapplicabilità del termine di un anno previsto dall'art. 178, 4° co., dell'Allegato 1 al dec. Igs. n. 174/2016 per l'appello e la revocazione ai giudizi pensionistici iniziati antecedentemente - quale all'evidenza quello "presupposto" nel caso di specie - all'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

12. Si rappresenta, in pari tempo, che lo sviluppo contenutistico del motivo di ricorso è in toto incardinato sull'operatività nel caso de quo della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, sentenza con cui, appunto, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 89 del 2001, come sostituito dall'art. 55, 1° co., lett. d), del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo, possa essere presentata in pendenza del procedimento "presupposto".

13. In tal guisa il motivo di ricorso difetta di specificità e di correlazione alla ratio decidendi dell'impugnata statuizione. Più esattamente, a riscontro del difetto di specificità e di correlazione alla ratio decidendi, si rimarca quanto segue. Da un lato, il ricorrente ha assunto, col passaggio dell'esperito ricorso intitolato "oggetto della controversia", che "la Corte di Appello di Genova ha ritenuto che non fosse possibile promuovere ricorso ex lege Pinto perché non era divenuta definitiva la sentenza della Corte dei Conti della Liguria e per tale motivo era da dichiarare inammissibile il ricorso" (così ricorso, pag. 8)..:.' Dall'altro, la Corte d'Appello di Genova ha, viceversa, respinto l'opposizione, siccome ha opinato per la non applicabilità, ratione temporis, del dec.

Igs. n. 174/2016 ed ha ritenuto, condividendo sostanzialmente la valutazione del consigliere designato, che la decisione pronunciata il 24.4.2017 a conclusione del giudizio "presupposto" era divenuta definitiva il 24.10.2017, sicché alla data - 21.8.2018 - di deposito del ricorso per equa riparazione il termine semestrale ex art. 4 della legge n. 89/2001 era decorso sin dal 24.4.2018.

14. Ebbene, al di là dell'erroneo, ratione temporis, riferimento, operato dal ricorrente, ai termini di cui al dec. Igs. n. 174/2016 e dell'inconferente riferimento, parimenti operato dal ricorrente, alla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, la ratio decidendi testé menzionata, cui è ancorata la decisione della corte genovese, non è stata attinta da alcun altra ragione di censura o di doglianza. D'altronde, il riferimento, in via esclusiva, alla pronuncia n. 88/2018 della Corte costituzionale è in ricorso, significativamente, esplicitato dall'inciso: "al di là dell'effettiva validità dell'entrata in vigore del nuovo codice di giustizia contabile e dei termini per proporre appello ivi formulati" (così ricorso, pag. 8).

15. In questo quadro vanno ovviamente ribaditi gli insegnamenti di questa Corte. Ovvero l'insegnamento secondo cui il potere del giudice di individuare l'esatta regola di diritto applicabile alla fattispecie, deve misurarsi con le preclusioni che derivano, per l'appello, dagli artt. 329 e 346 cod. proc. civ. e, nel ricorso per cassazione, dalla natura del giudizio di legittimità, a critica vincolata, con oggetto delimitato dalle censure sollevate con i singoli motivi (cfr. Cass. sez. lav. 9.6.2016, n. 11868).Ovvero l'insegnamento secondo cui la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto (cfr.

Cass.22.3.2007, n. 6935).

16. Ebbene su tale scorta devesi imprescindibilmente ed ulteriormente sottolineare quanto segue. In primo luogo, che il ricorrente non solo in questa sede ma pur innanzi alla Corte di Genova, con l'opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001, alla stregua del rilievi riprodotti - in ossequio al canone dell' "autosufficienza" - nel ricorso per cassazione (cfr. pagg. 6 e 7), si era limitato ad invocare il rispetto del termine semestrale di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001 in dipendenza della prefigurata, in via esclusiva, applicabilità dei termini di cui al dec.

Igs. n. 174/2016. In secondo luogo, che l'applicabilità dei termini di cui al dec. Igs. n. 174/2016 risulta propriamente correlata all'esperibilità avverso la sentenza depositata il 24.4.2017 della sezione giurisdizionale per la Regione Liguria della Corte dei Conti della revocazione ordinaria (già ex art. 68, lett. a), del r.d. n. 1214/1934) anziché dell'appello (cfr. ricorso, pag. 7).Cosicché, per un verso, nel segno del principio per cui l'esercizio del potere di qualificazione devoluto a questa Corte non deve confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda, non può che esulare dalla cognizione di questa Corte il profilo concernente l'individuazione del termine "lungo" per la proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza depositata il 24.4.2017 della sezione giurisdizionale per la Regione Liguria della Corte dei Conti nel regime antecedente l'entrata in vigore del dec.

Igs. n. 174/2016. Cosicché, per altro verso, viene in rilievo l'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in caso di irragionevole durata del giudizio di appello della Corte dei conti, la domanda di equa riparazione, ai sensi dell'art. 4 della I. n. 89 del 2001 (nel testo originario [in sostanza ripristinato dalla sentenza n. 88/2018 della Consulta]), può essere proposta anche all'esito del giudizio di revocazione ordinaria, sempre che questo sia stato introdotto entro sei mesi dal deposito della sentenza che ha concluso il giudizio "presupposto" - introduzione entro sei mesi di cui viceversa non si è fornito riscontro nel caso di specie - essendo irrilevante, perché assolutamente straordinario, il termine di tre anni previsto per la revocazione dall'art. 68 del r.d. n. 1214 del 1934 (cfr.

Cass. 14.12.2015, n. 25179).

17. Il Ministero non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese va pertanto assunta.

18. Ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, del medesimo d.P.R.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella came