Cassation court dismisses Ministry's appeal regarding equitable compensation calculation for heirs in expropriation delay cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Ministry of Justice appealed a lower court order awarding heirs €1,400 each for unreasonable litigation delays in an expropriation dispute. The heirs argued the total sum should have been divided differently, but the court found the appellate court correctly awarded €2,800 total based on the four-and-a-half-year delay. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal, upholding the original compensation calculation and ordering the Ministry to pay the heirs' legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IALegge n. 89/2001; Codice di Procedura Civile art. 360, n. 3: The court of appeal correctly determined equitable compensation for heirs when the lower court properly calculated the total indemnity based on the duration of the underlying proceedings and allocated it pro quota among co-heirs.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso n. 34423 - 2019 R.G. proposto da: MINISTERO della GIUSTIZIA - c.f. 80184430587 - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro DARETTI GIAN LUIGI - c.f. DRTGLG53Al2A271L - DARETTI MARIA ANGELA - c.f. DRTMNG57R58A271K - (in proprio e quali eredi di Sandrina Santoni) elettivamente domiciliati in Roma, alla via Conca d'Oro, n. 184/190, presso lo studio dell'avvocato Maurizio Discepolo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTI avverso il decreto della Corte d'Appello di Ancona n. 3233/2019 Ctik,W. i udita la relazione nella camera di consiglio del 16 aprile 2021 del consigliere dott. Luigi Abete, fkl MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso ex lege "Pinto" Gian Luigi Daretti e Maria Angela Daretti, in proprio e quali eredi di Sandrina Santoni, adivano la Corte d'Appello di Ancona. Esponevano che, unitamente a Sandrina Santoni, avevano proposto con citazione notificata il 20.11.2003, dinanzi alla Corte di Ancona, opposizione alla stima di indennità di espropriazione; che il giudizio era stato definito in sede di rinvio - all'esito della pronuncia n. 2658/2014 di questa Corte di legittimità - con sentenza del 20.11.2017 della corte marchigiana.
Si dolevano quindi per l'irragionevole durata del giudizio e chiedevano ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo.
2. Con decreto del 15.2.2019 il consigliere designato accoglieva il ricorso e per l'effetto ingiungeva al Ministero il pagamento, tra l'altro, in favore di Gian Luigi Daretti e di Maria Angela Daretti, quali eredi di Sandrina Santoni, pro quota hereditaria, della complessiva somma di euro 4.900,00.
3. Il Ministero proponeva opposizione ex art. 5 ter della legge n. 89/2001. Resistevano Gian Luigi e Maria Angela Daretti, in proprio e nella qualità.
4. Con decreto n. 3233/2019 la Corte d'Appello accoglieva in parte l'opposizione e rideterminava in euro 1.400,00, ciascuno, l'indennizzo dovuto a Gian Luigi e a Maria Angela Daretti, quali eredi di Sandrina Santoni.
5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso il Ministero della Giustizia; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione. Gian Luigi Daretti e Maria Angela Daretti, in proprio e nella qualità di eredi di Sandrina Santoni, hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. ,e 6. Il relatore ha formulato proposta di manifesta infondatezza del ricorso ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ.; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.
7. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2 e 2 bis della legge n. 89/2001 nonché degli artt. 727 e 757 cod. civ. Deduce che ha errato la corte d'appello ad attribuire la somma di euro 1.400,00 sia a Gian Luigi Daretti sia a Maria Angela Daretti, in qualità di eredi di Sandrina Santoni. Deduce che la somma di euro 1.400,00, nel complesso, sarebbe stata da dividere e da attribuire pro quota a Gian Luigi e a Maria Angela Daretti.
8. Si premette che, nonostante la rituale notificazione del decreto presidenziale e della proposta del relatore, le parti, segnatamente il Ministero ricorrente, non hanno provveduto al deposito di memorie ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ.
9. In ogni caso, pur al di là del testé riferito rilievo, il collegio appieno condivide la proposta, che ben può essere reiterata in questa sede. Il motivo di ricorso è dunque infondato e da respingere.
10. Va condiviso l'assunto dei controricorrenti (cfr. pagg. 5 e 6). L'equo indennizzo accordato dalla Corte di Ancona, in sede di opposizione ed a modifica della quantificazione operata dal consigliere designato, è pari nel complesso ad euro 2.800,00 non già ad euro 1.400,00. Infatti, la corte marchigiana, in rapporto alla durata irragionevole di 4 anni e 5 mesi del giudizio "presupposto" sofferta dalla de cuius, ha determinato l'indennizzo in tal modo: "va riconosciuta a titolo ereditario a ciascun resistente la somma di C 1.400,00 (700,00 x 4: 2)" (così decreto impugnato, pag. 2), cioè ha riconosciuto nel complesso euro 2.800,00. Quindi ha accordato a ciascuno dei due coeredi euro 1.400,00.
11. In dipendenza del rigetto del ricorso il Ministero ricorrente va condannato a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.
12. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 115/2002, non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001; il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, del medesimo d.P.R.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, Ministero della Giustizia, a rimborsare ai controricorrenti, Gian Luigi Daretti e Maria Angela Daretti, le 14 spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 1.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. Sottosezione I