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Ordinanza — n. 26848/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding simulated contract and hidden donation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26848/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to examine decisive facts regarding a simulated sale and hidden donation. The court held that the appellate judge's evaluation of presumptive evidence concerning the simulation of the contract is not subject to review by this court. Consequently, the second ground alleging a violation of specific laws was absorbed by the inadmissibility of the first.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; Art. 1414 c.c.: The Supreme Court cannot review the merit evaluation of presumptive evidence regarding the simulation of a contract or the nature of a hidden donation made by the lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal simulated contract hidden donation presumptive evidence merit evaluation review restituzione di fondo contestazione della realizzazione nullità del contratto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il primo motivo contesta "omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e conseguente violazione dell'art.1414, comma 1 c.c., in relazione all'art.
Art. 1414, comma 1 c.c.
47 e 48 della legge 89/1913 e dell'art. 1414, comma 2 c.c., entrambi in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
5, e conseguente violazione dell'art.1414, comma 1 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.
Art. 13, comma 1-bis dello stesso art. 13
24-02-2021 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 360 c.p
Il primo motivo contesta "omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 1414, comma 2 c.c
47 e 48 della legge 89/1913 e dell'art. 1414, comma 2 c.c., entrambi in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 29540/2019
da ultimo Cass. 29540/2019).
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Testo completo

-t1 t E (". ORDINANZA sul ricorso 2406-2020 proposto da: FIORENTINI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTELLO 30, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO BOAZZELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro FIORENTINI IVALDO, BATTISTELLI MAURIZIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE CALBOLI 1, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BLESI (studio avvocato CASTELLANI), che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7357/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Fiorentini Giancarlo ricorre per Cassazione avverso la pronuncia della Corte d'appello di Roma n. 7357/2019. La Corte d'appello ha rigettato il gravame proposto dal ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva respinto le sue domande di accertamento della nullità per simulazione di un contratto di compravendita di un immobile dissimulante una donazione e di riduzione della dissimulata donazione, condannandolo al rilascio dell'immobile. Battistelli Maurizio e Fiorentini Ivaldo resistono con controricorso.

I controricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo contesta "omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e conseguente violazione dell'art.1414, comma 1 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.". Il motivo è inammissibile in quanto contesta la valutazione operata dal giudice di merito degli elementi di prova, in particolare presuntivi, offerti dal ricorrente a dimostrazione del carattere simulato della compravendita (circa l'insindacabilità da parte di questa Corte della valutazione, posta in essere dal giudice di merito, della prova per presunzioni della simulazione, v. da ultimo Cass. 29540/2019).

2) L'inammissibilità del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, che, rubricato "violazione degli artt. 47 e 48 della legge 89/1913 e dell'art. 1414, comma 2 c.c., entrambi in relazione all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 3 c.p.c.", denuncia l'omessa valutazione della nullità della donazione dissimulata, avendo la Corte d'appello errato nel negare la natura simulata dell'atto di compravendita. II. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ric. 2020 n. 02406 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei controricorrenti che liquida in euro 4.300 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 24 febbraio 2021 Il Presidente (Antonello Cc,