Cassation court quashes appeal judgment for omitting ruling on building permit non-conformity and cadastral irregularities.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Civil Court of Appeal's judgment, which had dismissed the appellant's claim against the seller. The appellant argued that the appellate court failed to address specific defects regarding the building permit, cadastral irregularities, and zoning restrictions, focusing only on the contract's explicit mention of non-habitability. The court ruled that by ignoring these distinct legal issues, the lower court violated procedural guarantees and the principle of reasoned decisions, necessitating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 6 Cost.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: The appellate court must explicitly rule on all specific grievances raised by the appellant; failure to address distinct defects in building permits or cadastral status, even if the contract mentions non-habitability, constitutes a violation of the principle of reasoned decisions requiring cassation.
Parole chiave
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la seguente e ORDINANZA sul ricorso 2106-2020 proposto da: PALMA IOLE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 35, presso lo studio dell'avvocato FEDELE TRENTACAPILLI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LEPORACE;' - ricorrente - contro BONAFINE EGIDIO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato dagli avvocati ANGELO COSENTINO, VITTORIO COSENTINO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2001/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Bonafine Egidio Franco conveniva in giudizio Palma Iole innanzi al Tribunale di Castrovillari, deducendo di avere concluso un contratto di vendita di due sottotetti al prezzo di euro 217.500, che doveva essere corrisposto in rate, che la convenuta aveva corrisposto soltanto euro 48.000 e che era pertanto debitrice di euro 169.500. Costituendosi, la convenuta chiedeva in via riconvenzionale che venisse dichiarata la risoluzione del contratto di vendita per inadempimento grave dell'attore, avendo scoperto solo in un secondo momento che i sottotetti non erano catastalmente abitabili in quanto difformi dal permesso a costruire; sempre in via riconvenzionale chiedeva la restituzione delle somme corrisposte e delle spese sostenute.
Il Tribunale ha accolto la domanda principale, condannando Palma Iole a pagare euro 169.500 e ha rigettato le domande riconvenzionali della convenuta.
2. Palma Iole ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Catanzaro, con sentenza 18 ottobre 2019, n. 2001, ha rigettato l'impugnazione.
3. Avverso la sentenza Palma Iole propone ricorso per cassazione. Resiste con controricorso Egidio Bonafine Franco. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 111, comma 6 Cost. e 132, comma 2, n. 4 c.p.c., nonché dell'art.112 c.p.c. ed omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.": la Corte d'appello ha omesso "ogni accenno, considerazione, argomentazione e statuizione" riguardo lo specifico motivo d'appello che contestava non soltanto l'inabitabilità degli immobili oggetto di contrasto, ma anche la non conformità dei locali al titolo edilizio (il permesso di costruire e la variante in corso d'opera), la difformità e irregolarità catastale, essendo i locali censiti con categoria C/2, e la Ric. 2020 n. 02106 sez.
M2 - ud. 24-02-2021 -2- sussistenza di un mai dichiarato vincolo di destinazione apposto in sede di rilascio della variante in corso d'opera. Il Collegio ritiene che il motivo debba essere accolto. La Corte d'appello, che alla p. 5 del provvedimento ha riportato il motivo di impugnazione nella sua completezza, si è poi limitata ad affermare che sulla questione della validità della scrittura privata stipulata dalle parti - scrittura privata che prevedeva l'acquisto da parte della ricorrente di "numero due sottotetti non abitabili" - si era formato il giudicato implicito, non essendo la questione della validità del contratto stata posta dall'appellante; dal testo della scrittura privata, da considerarsi pertanto valida, che espressamente prevedeva la non abitabilità dei sottotetti, discendeva il rigetto del motivo di impugnazione.
La Corte d'appello, pertanto, si è pronunciata unicamente in ordine alla non abitabilità dei sottotetti, senza pronunciarsi sulle specifiche censure dell'appellante concernenti la non conformità degli immobili al titolo edilizio e la loro difformità e irregolarità catastale e la sussistenza di un vincolo di destinazione.
2) L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo e del terzo, che - lamentando il secondo "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c." e il terzo "violazione e falsa applicazione dell'art. 115, comma 1 c.p.c. e degli artt. 1453, 1477, 1490 e 1492 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c." - ripropongono la medesima doglianza richiamando i diversi parametri di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. Ric. 2020 n. 02106 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -3-
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 24 febbraio 2021 Il Presidentr (Antonello C-Os‘ntino) fl