Cassation court dismisses appeal against traffic fine, ruling procedural defects non-existent and time limits merely directory.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a company against a traffic fine imposed on its employee. The appellant argued for inadmissibility due to improper service of process and for dismissal because the ten-day deadline for filing the opposition had expired. The court held that the service was valid as it reached an authorized recipient at the company's premises and that the statutory deadline is merely directory rather than peremptory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 d.lgs. 150/2011; Art. 145 c.p.c.: The time limit for filing an opposition to a traffic violation report is merely directory, and service is valid when delivered to persons authorized to receive notifications at the legal entity's premises.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 24168-2019 proposto da: ETA KAMINI ITALIA DI GIAMMATTEO ANGELO & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLINO NATALE; - ricorrente - contro COMUNE di FRAGNETO MONFORTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO, 12/D, presso lo studio dell'avvocato ITALO CASTALDI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO SANDOMENICO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 792/2019 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata 1'8/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Eta Kamini Italia di Giammatteo Angelo & C. s.a.s. ricorre per cassazione avverso la pronuncia del Tribunale di Benevento n. 792/2019, che ha accolto l'impugnazione proposta dal Comune di Fragneto Monforte e, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Benevento, ha rigettato l'opposizione fatta valere dalla ricorrente contro una cartella di pagamento relativa al verbale di accertamento di una infrazione del codice della strada. Il Comune di Fragneto Monforte resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo denuncia "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversa; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione alli art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.". Il motivo è inammissibile in quanto, nel lamentare il mancato rispetto dell'art. 342 c.p.c., per il quale l'appello "si propone con citazione", non considera che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 150/2011, l'opposizione a un verbale di accertamento per violazione del codice della strada si propone con ricorso e la medesima forma deve rivestire l'atto di appello (cfr., da ultimo, Cass. 9847/2020).
2) Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 138, 139, 145 e 149 c.p.c., 7, comma 5 della legge 890/1982; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.". Ric. 2019 n. 24168 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- Il motivo è manifestamente infondato. La ricorrente, nel lamentare che il giudice d'appello abbia ritenuto ammissibile il deposito del verbale di accertamento quando era ormai decorso il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. 150/2011, non considera che il termine è ritenuto ordinatorio e non perentorio dalla giurisprudenza costante di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.15887/2019).
Quanto alla nullità della notificazione del medesimo verbale di accertamento, in quanto effettuata a persona "dipendente" della società e non al legale rappresentante senza l'invio della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6 della I. n. 890/1982 (comma inserito dalla d.l. n. 248/2007, convertito dalla I. n. 31/2008), il vizio non sussiste essendo stato rispettato il dettato dell'art. 145 c.p.c. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la raccomandata è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma "nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., [il destinatario] va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede" (Cass. n. 9878/2020).
II. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 600, di cui euro 100 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Ric. 2019 n. 24168 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 24 febbraio 2021 , -7 Il PresidenVe (Antonellosentino) Lopos-ita(a . in r:ncelierj D Fupnazitr Giiuodirzaiano OTT, Funzi: ano Giudiziario Pa{r 10 'rio Ric. 2019 n. 24168 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -4- CORTE SUPREMA PI CASSAZIONE CENTRALEL. ,C0-je 5,,AvrczAAAR c.)z-LAA.~(1-, en 4,4,4-Vr ejcli- - a 1-4 I usg olAci\AA C9, 1JL (k AA- kro com ~Airp i Q-e- Tlerr: Amit oL r-<í, (\Iva jyye. 94,81L kDzoCz_ h,„,)L. due dage. 7)\- Ckr1^D p(ft. dk' ttDIA, ,aVV Cg.2.~h2 SAACAO VA e IVA ' CO JA- C-Z‘A. ekkWrol)5\ CUUT:4' i>5-4-j2rA5 R2yrox rqo