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Ordinanza — n. 26845/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible because appellate court correctly examined the counterclaim despite first-instance procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26845/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The first-instance court rejected the counterclaim for breach of contract because it was not re-proposed in the final pleading, while the appellate court admitted it and ruled on the merits by finding no valid notice to perform existed. The court held that the appellate judge did not err in examining the counterclaim after correctly recognizing its admissibility, even though the lower court had previously rejected it for procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 342 c.p.c.; Art. 339 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: An appellate court does not violate procedural law by examining a counterclaim on the merits after correctly establishing its admissibility, even if the first-instance court rejected it for procedural reasons.

Parole chiave

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admissibility of appeal counterclaim examination procedural defect cure contractual breach notice to perform trapasso di proprietà contratto di amministrazione d'immobili mantenimento del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 342 c.p.c.
Art. 339 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n.
Art. 1454 c.c.
Art. 1455 c.c.
Art. 1456 c.c.
Art. 71 c.c.
Il terzo motivo denuncia "violazione dell'art. 71 c.c. (plausibilmente 91 c.p.c.) in relazione all'art.
Art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
art. 2932 c.c
Vincenzo e Domenico Ferreri citavano in giudizio la società Fratelli Naimo s.r.I., proponendo domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., chiedendo che la convenuta fosse condannata a trasferire l'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita dopo averlo reso conforme al progetto e alla concessione edilizia.
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Testo completo

seguente Gu ORDINANZA sul ricorso 19333-2019 proposto da: F.LLI NAIMO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO NESCI; - ricorrente - contro FERRERI VINCENZO, FERRERI DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati FRANCESCO ETTORE NIRTA, MARIA NIRTA; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 356/2018 della CORTE D'APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 31/05/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Vincenzo e Domenico Ferreri citavano in giudizio la società Fratelli Naimo s.r.I., proponendo domanda ai sensi dell'art. 2932 c.c., chiedendo che la convenuta fosse condannata a trasferire l'immobile oggetto del contratto preliminare di vendita dopo averlo reso conforme al progetto e alla concessione edilizia. La società costituendosi proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di riconoscimento del proprio diritto a trattenere la caparra. Il Tribunale di Locri rigettava sia la domanda degli attori che quella riconvenzionale dei convenuti, in particolare ritenendo che la domanda riconvenzionale, pur fatta valere in comparsa di risposta, non era stata riproposta in sede di comparsa conclusionale.

2. La pronuncia di primo grado veniva impugnata dagli attori in via principale e dalla convenuta in via incidentale. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 356/2018, ha rigettato sia l'impugnazione principale che quella incidentale. La Corte ha anzitutto esaminato l'impugnazione incidentale, ritenendo che la domanda riconvenzionale per inadempimento abbia priorità logica rispetto a quella di adempimento; ha poi ritenuto erroneo il rigetto in primo grado per mancata riproposizione della domanda nella comparsa conclusionale, ma ha poi respinto la medesima nel merito.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello la società Fratelli Naimo s.r.l. ricorre per cassazione. Resistono con controricorso i fratelli Vincenzo e Domenico Ferreri. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi. Ric. 2019 n. 19333 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- 1) Il primo motivo contesta "violazione degli artt. 342 c.p.c., 339 c.p.c. e 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.": il giudice d'appello, dopo aver correttamente affermato la ritualità della proposizione della domanda riconvenzionale, non poteva rigettare nel merito la domanda, "giudicando su una questione estranea allo stesso", ossia "l'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento che non costituiva oggetto dell'appello incidentale e nemmeno del giudizio di primo grado".

Il motivo è inammissibile. Il giudice d'appello, ritenuta ammissibile la domanda riconvenzionale (invece considerata dal primo giudice inammissibile perché non riproposta nella comparsa conclusionale), l'ha poi correttamente esaminata nel merito, ponendo in essere l'attività non effettuata in primo grado perché la domanda era appunto stata ritenuta non validamente proposta. Quanto poi al merito esaminato dal giudice d'appello, questo non si è identificato nella verifica della gravità dell'inadempimento, ma nella negazione da parte del giudice di secondo grado della qualità di diffida ad adempiere alla lettera del 20 febbraio 2008, il che ha portato il giudice ad escludere la sussistenza dei presupposti della pronuncia di risoluzione di diritto.

2) Il secondo motivo fa valere "violazione degli artt. 1454 c.c., 1455 c.c., 1456 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.": la Corte d'appello avrebbe erroneamente rigettato il gravame incidentale sostenendo che era necessario per la risoluzione del contratto l'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento, così ponendosi in contrasto con la costante giurisprudenza di questa Corte che sancisce che, ove ci sia avvalga della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto, non è necessario l'accertamento del requisito di cui all'art. 1455 c.c. Il motivo è inammissibile in quanto, come si è visto in relazione al primo motivo, la Corte d'appello non ha valutato la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c., ma ha escluso che la lettera del 20 febbraio 2008 potesse essere qualificata come diffida ad Ric. 2019 n. 19333 sez. M2 - id. 24-02-2021 -3- adempiere, così negando l'applicabilità della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 12 del contratto preliminare.

3) Il terzo motivo denuncia "violazione dell'art. 71 c.c. (plausibilmente 91 c.p.c.) in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.". Il motivo è inammissibile in quanto si limita a prospettare che, qualora il ricorso fosse accolto, ne sarebbe discesa la violazione del principio della soccombenza. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezio