Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic legal violation claims and insufficient motivation criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a lower court's reduction of damages based on alleged errors in evidence evaluation and insufficient reasoning regarding site abandonment and material supply. The court rejected these arguments because the appeal relied on a time-barred standard for motivation insufficiency and contained generic accusations of legal violation without specific engagement with the appellate judgment's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.; Art. 1226 c.c.: An appeal is inadmissible if it relies on a motivation standard not applicable to the case facts and fails to specifically address the reasoning of the contested decision when alleging generic legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente _ ORDINANZA sul ricorso 8583-2019 proposto da: CENTRO ITALIA IMMOBILIARE SAS DI QUAGLIETTA GIANNI & C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. A. SARTORIO 60, presso lo studio dell'avvocato MARCO CAMARDA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLA GILI; - ricorrente - contro MASCIOVECCHIO ANTONELLA, ORSINI ILENIA, eredi del sig. Orsini Fernando, titolare dell'omonima impresa edile, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 19, presso lo studio dell'avvocato LUCA IACOPINI, rappresentate e difese dagli avvocati ROSSELLA GASBARRI, ANGELICO ANTONIO VOLPE; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 1594/2018 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 6/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Ferdinando Orsini citava in giudizio la società Centro Italia Immobiliare s.a.s., chiedendone la condanna al pagamento del 10% di quanto dovuto dalla convenuta in relazione a un contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di una struttura in cemento armato, oltre al risarcimento del danno. Si costituiva la società, eccependo l'inadempimento attoreo ai sensi dell'art. 1460 c.c. per ingiustificato abbandono del cantiere. Con sentenza del 3 gennaio 2012 il Tribunale di Chieti accoglieva le domande di pagamento del corrispettivo residuo e di risarcimento del danno proposte dall'attore.
2. La società Centro Italia Immobiliare s.a.s. proponeva appello avverso la sentenza, formulando tre motivi di gravame. In parziale accoglimento dell'impugnazione, la Corte d'appello dell'Aquila, con sentenza 1594/2018, riformava la sentenza di primo grado in relazione al quantum dovuto dall'appellante, condannando l'appellante al pagamento di euro 12.032,87.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione Centro Italia Immobiliare s.a.s. Resistono con controricorso Masciovecchio Antonella e Orsini Ilenia, eredi dell'originario attore. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi tra loro strettamente connessi:
1) il primo motivo lamenta "erroneità, insufficienza della motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia"; Ric. 2019 n. 08583 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- 2) il secondo motivo lamenta "erronea valutazione delle risultanze istruttorie, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. ed omessa e/o insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia";
3) il terzo motivo fa valere "erronea valutazione delle risultanze istruttorie, omessa e/o insufficiente motivazione su fatti decisivi della controversia, violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1226 C C. If I tre motivi sono inammissibili in quanto - oltre a fare valere un parametro, l'insufficienza della motivazione, non applicabile ratione temporis alla fattispecie - si sostanziano in una critica alla valutazione delle prove in ordine all'abbandono del cantiere (circostanza contraddetta secondo la Corte dalla prova testimoniale espletata in primo grado), alla mancata fornitura del materiale necessario (circostanza provata, secondo la Corte, da una dichiarazione testimoniale), all'integrale esecuzionè delle opere di cui l'appellante aveva richiesto il pagamento (anche essa dimostrata dalle espletate prove orali).
Il terzo motivo, in particolare, denuncia in modo del tutto generico una violazione di legge, in particolare dell'art. 1226, in relazione alla quale la ricorrente non si rapporta con la motivazione del provvedimento impugnato (v. p. 6 del medesimo), essendosi il Giudice d'appello pronunciato, rispondendo ai motivi di impugnazione, sulla correttezza della sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di risarcimento del danno. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Ric. 2019 n. 08583 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -3-
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile il 24 febbraio 2021. Il Pr