Italian court dismisses appeal on contract interpretation but allows cassation for insufficient reasoning on a decisive fact regarding organic certification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the first ground challenging the appellate court's characterization of the contract as aleatory, deeming the interpretation plausible and unreviewable. However, the court found the second ground regarding insufficient motivation on a decisive fact to be manifestly founded, noting the appellate court ignored specific evidence of non-delivery of organic certification. Consequently, the judgment was quashed and the case remitted to the Court of Appeal of Lecce for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362, 1472, 1467 c.c.; Art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation rejects challenges to the appellate court's interpretation of a contract as aleatory but must quash a judgment if the court omits to consider decisive facts or provides insufficient reasoning regarding them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 35366-2018 proposto da: LABBATE ANDREA, LABBATE ETTORE, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO SCARCIA; - ricorrenti - contro PAPALE° ROSANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA PAGANICA, N. 13, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BIASI, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO DE GIORGI; - controricorrente - contro ULIVETI SALENTINI S.C.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 911/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE 1. Uliveti Salentini s.c.a., Andrea Labbate ed Ettore Labbate proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 354/2012 con cui il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, aveva loro ingiunto il pagamento della somma di euro 21.120 in favore di Rosanna Papaleo, quale saldo del prezzo dovuto in base al contratto con cui Papaleo aveva venduto a Uliveti Salentini "il frutto oleario pendente dagli oliveti", contratto in calce al quale "Ettore Labbate e Andrea Labbate dichiaravano di prestare "garanzia solidale e incondizionata con riferimento a tutti gli obblighi nascenti dal contratto, incluse le penali".
Il Tribunale, con sentenza n. 3027/2015, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto opposto, ritenendo la cifra già versata dagli attori alla convenuta congrua, a fronte dell'accertato inadempimento di quest'ultima rispetto a un elemento essenziale del contratto (la consegna della certificazione circa la natura biologica del frutto).
2. Avverso tale sentenza proponeva appello Rosanna Papaleo. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza 20 settembre 2018, n. 911, accoglieva il gravame e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, confermava il decreto opposto.
3. Contro la sentenza ricorrono per cassazione Andrea Labbate ed Ettore La bbate. Resiste con controricorso Rosanna Papaleo. La causa è stata avviata a trattazione con rito camerale davanti alla sesta sezione civile. All'esito della camera di consiglio tenutasi in data 16 gennaio 2020, il Collegio disponeva con ordinanza interlocutoria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Uliveti Salentini. Andrea Labbate e Ettore Labbate provvedevano tempestivamente a integrare il contraddittorio. Ric. 2018 n. 35366 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -2- CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.
1) Il primo motivo di ricorso contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1472, 1467 c.c in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.": la Corte d'appello avrebbe violato le disposizioni richiamate qualificando il contratto come aleatorio invece che commutativo. Il motivo è inammissibile in quanto la censura attiene all'interpretazione dalla Corte offerta del contratto concluso tra le parti, interpretazione plausibile e motivata, come tale insindacabile da parte di questa Corte di legittimità.
2) Il secondo motivo denuncia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.": la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere tardiva la doglianza relativa alla mancata consegna della certificazione attestante la natura biologica dei frutti venduti e avrebbe in ogni caso omesso di considerare fatti decisivi. Ad avviso del Collegio il motivo è manifestamente fondato. La motivazione della Corte, laddove afferma che "non vi è ragione di ritenere che la venditrice si sia rifiutata di consegnare la certificazione, ovvero abbia omesso di consegnarla" appare apodittica e omette di considerare due fatti dotati del carattere di decisività di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.
Tali fatti - come risulta dai documenti prodotti dai ricorrenti in questo giudizio, in adempimento dell'onere di specificità del ricorso - vanno identificati nella confessione resa da Papaleo all'udienza di primo grado del 5 dicembre 2014 (v. verbale dell'udienza in cui è riportata la dichiarazione della signora Papaleo di non avere mai consegnato il certificato) e nel verbale di ispezione eseguito dall'Istituto di certificazione etica ambientale nel settembre 2012 presso lo stabilimento della Uliveti Salentini, dal quale emerge che le olive oggetto del contratto di vendita non sono state commerciabili come biologiche.
Ric. 2018 n. 35366 sez. M2 - ud. 24-02-2021 -3- II. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Lecce, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile il 24 febbraio 2021. Il Presidente (Anto