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Ordinanza — n. 26679/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 26679/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26679/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 2411-2020 per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 8159/2019 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 13/12/2019, proposto da: CHEPE' SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CANTORE 5, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MATTIA RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato CINZIA CASTELLI; - ricorrente - contro ITALSTYLE CONF. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO PERRINA; - controricorrente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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art. 19 c.p, art. 20 c.p, art. 1498 c.c, art. 1182 c.c, art. 47 c.p, art. 380-ter c.p; Ordinanza — n. 26679/2021 — snciv · Corte di Cassazione: d) il quarto motivo lamenta "l'errata e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in punto di condanna alle spese". Il primo motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha infatti escluso la qualificazione del contratto concluso tra le parti quale vendita, sulla base dei fatti allegati e allo stato degli atti così come prescrive l'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c. Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, proposto in via subordinata all'accoglimento del primo motivo dalla stessa ricorrente. Il terzo motivo non può essere accolto.

Parole chiave

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competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori motivi di competenza conflitto di competenza lavoristica trasmissione per incompetenza portata della legge del contratto arbitrato commerciale internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 19 c.p
Italstyle si è costituita eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competenti il Tribunale di Reggio Emilia in base all'art. 19 c.p.c.
art. 20 c.p
ovvero il Tribunale di Bologna ex art. 20 c.p.c.
art. 1498 c.c
20 c.p.c., ha escluso di essere competente in relazione al forum destinatae solutionis, non trovando applicazione l'ultimo comma dell'art. 1498 c.c.
art. 1182 c.c
e neppure il terzo comma dell'art. 1182 c.c.
art. 47 c.p
ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c.
art. 380-ter c.p
La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c.
art. 92 c.p
d) il quarto motivo lamenta "l'errata e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
art. 38 c.p
Il Tribunale ha infatti escluso la qualificazione del contratto concluso tra le parti quale vendita, sulla base dei fatti allegati e allo stato degli atti così come prescrive l'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 2411-2020 per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 8159/2019 del TRIBUNALE di PRATO, depositata il 13/12/2019, proposto da: CHEPE' SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. CANTORE 5, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO MATTIA RUSSO, rappresentata e difesa dall'avvocato CINZIA CASTELLI; - ricorrente - contro ITALSTYLE CONF. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCO PERRINA; - controricorrente - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ROBERTO MUCCI, che conclude per il rigetto dell'istanza di regolamento necessario di competenza proposta da Chepè s.r.l. avverso l'ordinanza del Tribunale di Prato in composizione monocratica n. 8159/2019 del 13 dicembre 2019, resa nel procedimento R.G. n. 1188/2017 (Chepè s.r.l. contro Italstyle Conf. s.r.I.), sussistendo la competenza territoriale del Tribunale di Reggio Emilia e, in via concorrente, del Tribunale di Bologna a conoscere della detta controversia.

PREMESSO CHE 1. La società Chepè s.r.l. ha convenuto Italstyle Conf. s.r.l. davanti al Tribunale di Prato, chiedendo che fosse condannata al pagamento di euro 68.664,54 per la fornitura di capi di abbigliamento. Italstyle si è costituita eccependo l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competenti il Tribunale di Reggio Emilia in base all'art. 19 c.p.c. ovvero il Tribunale di Bologna ex art. 20 c.p.c. ed essendo inapplicabile l'art. 1182, terzo comma c.c., non trattandosi di credito liquido ed esigibile. Il Tribunale di Prato, con ordinanza 13 dicembre 2019, n. 8159, ha dichiarato la propria incompetenza: affermata la competenza del Tribunale di Bologna e di quello di Reggio Emilia in base all'art. 19 c.p.c. e del Tribunale di Bologna in base all'art. 20 c.p.c., ha escluso di essere competente in relazione al forum destinatae solutionis, non trovando applicazione l'ultimo comma dell'art. 1498 c.c. e neppure il terzo comma dell'art. 1182 c.c. Avverso l'ordinanza Chepè s.r.l. propone istanza di regolamento di competenza.

Ric. 2020 n. 02411 sez. M2 - ud. 04-11-2020 -2- Italstyle Conf. s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 47 c.p.c. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-ter c.p.c. e istanza di liquidazione dei compensi relativi al procedimento ex art.373 c.p.c. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in quattro motivi:

a) il primo motivo denuncia "l'errata qualificazione del rapporto tra le parti (artt. 1362 ss. e 1470 c.c.) ai fini della determinazione della competenza territoriale ex art. 20 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (vendita su tipo di campionario)";

b) il secondo motivo lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'art.1498, comma 3 c.c. in relazione all'art. 20 c.p.c. (forum destinatae solutionis)";

c) il terzo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.1182, comma 3 c.c., in relazione al luogo di esecuzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c.";

d) il quarto motivo lamenta "l'errata e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. in punto di condanna alle spese". Il primo motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha infatti escluso la qualificazione del contratto concluso tra le parti quale vendita, sulla base dei fatti allegati e allo stato degli atti così come prescrive l'ultimo comma dell'art. 38 c.p.c. Il rigetto del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo, proposto in via subordinata all'accoglimento del primo motivo dalla stessa ricorrente. Il terzo motivo non può essere accolto.

La ricorrente contesta il giudizio di non liquidità ed esigibilità del credito, giudizio che ha portato il Tribunale ad escludere l'applicabilità nel caso di specie del terzo comma dell'art. 1182 c.c. Il Tribunale, seguendo il principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 17989/2016, ha Ric. 2020 n. 02411 sez. M2 - ud. 04-11-2020 -3- ritenuto con accertamento in fatto che nel caso in esame non vi era un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti che determinasse l'ammontare delle obbligazioni pecuniarie da adempiersi o che indicasse i criteri per determinare l'ammontare delle medesime, non avendo ravvisato la sussistenza di tale titolo nei messaggi di posta elettronica prodotti in giudizio.

Il quarto motivo è inammissibile in quanto, secondo l'orientamento costante di questa Corte, "con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi" (così Cass. 19613/2017).

II. L'istanza di regolamento va pertanto rigettata e va confermata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia e quella concorrente del Tribunale di Bologna; spese al merito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta l'istanza di regolamento e conferma la competenza del Tribunale di Reggio Emilia e quella concorrente del Tribunale di Bologna; spese al merito. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 02411 sez. M2 - ud. 04-11-2020 -4- Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/