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Ordinanza — n. 26604/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to prove specific facts and lack of documentary support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 26604/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the INPS's cassation appeal inadmissible because it failed to substantiate its claim of intentional tax evasion with documentary evidence. While the INPS argued that the appellant's omission of a specific tax form constituted a deliberate act, the Court found this assertion unsupported by the case file. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the strict requirements for proving factual circumstances necessary to suspend the statute of limitations.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002: A cassation appeal alleging intentional conduct must be supported by documentary evidence within the case file; mere assertions of unproven facts without specific proof or prior judicial recognition do not justify suspending the statute of limitations.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statute of limitations suspension intentional tax evasion burden of proof specific facts documentary evidence requirement social security contributions omission tax form supplemento per l'integrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 26-31 della legge 335/1995
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98 del 2011
26-31 della legge 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98 del 2011, conv.
Art. 21, comma 8, I. n. 247/2010
111 del 2011; dell'art. 21, comma 8, I. n. 247/2010, dell'art.
Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003
247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv.
Art. 2935 e 2941 n. 8 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6677 del 2019
Cass. n. 3023 del 2016
Cass. n. 20637 del 2016
3023 del 2016; Cass. n. 20637 del 2016, in motivazione, Cass.
Cass. n. 13646 del 2019
Cass. n. 3302 del 2018
n.13646 del 2019 e Cass. n. 3302 del 2018); e neppure è allegato che la medesima deduzione fosse stata effettuata nel giudizio di appello;
Cass. nr. 11603 del 2018
Cass. nr. 11603 del 2018; Cass.
Cass. nr. 27209 del 2017
11603 del 2018; Cass. nr. 27209 del 2017; Cass.
Cass. nr. 12362 del 2006
27209 del 2017; Cass. nr. 12362 del 2006);
Cass. nr. 7254 del 2021
6677 del2019, «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021);
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Testo completo

seguente E ORDINANZA sul ricorso 37926-2019 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE dei CREDITI INPS (SCCI), SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, 61-90 1/4.) E LE f t - ricorrente - contro PAPPALEPORE GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI N. 73, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO AUGUSTO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 886/2019 della CORTE D'APPELLO di BARIdepositata il 3/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. la Corte d'appello di Bari, per quanto ancora rileva, in parziale accoglimento dell'appello dell'INPS, ha dichiarato sussistente l'obbligo di Pappalepore Giuseppe, lavoratore autonomo iscritto all'albo degli avvocati ma non alla cassa forense (ove versa unicamente il contributo integrativo), di iscriversi alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; ha tuttavia dichiarato non dovuta la somma pretesa dall'INPS a titolo di contributi per l'anno 2011 per intervenuta prescrizione;

2. la Corte di merito, richiamati precedenti di legittimità, ha identificato il momento di decorrenza della prescrizione con la scadenza del termine per il versamento dei contributi (nel caso di specie 9.7.2012) ed ha rilevato il decorso del termine quinquennale rispetto alla richiesta di pagamento (lettera del 4.8.2017) giunta al destinatario il 23.8.2017;

3. avverso tale sentenza l'INPS, anche quale procuratore speciale di SCCI spa, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso Pappalepore Giuseppe;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.. Considerato che: Ric. 2019 n. 37926 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- 5. con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 26-31 della legge 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla legge n. 111 del 2011; dell'art. 21, comma 8, I. n. 247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, conv. dalla I. n. 326/2003, anche in relazione agli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c.;

6. ha rilevato che l'attuale controricorrente, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2011, non aveva compilato il quadro RR necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così eludendo il relativo controllo automatico e/o formale da parte degli uffici finanziari;

7. ha sostenuto, richiamando l'ordinanza della S.C. n. 6677 del 2019, come l'omessa compilazione del quadro RR integrasse una condotta dolosa del professionista di occultamento del debito contributivo, con la conseguenza che il corrispondente diritto di credito dell'Istituto non potesse considerarsi prescritto per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 n. 8 c.c.;

8. ha precisato di aver dedotto tale circostanza fin dal giudizio di primo grado (pag. 6 della memoria difensiva INPS in primo grado);

9. il motivo di ricorso è inammissibile;

10. se è vero che la questione della sospensione della prescrizione configura una questio iuris, come tale, rilevabile d'ufficio (Cass. nr. 21929 del 2009; Cass. nr. 19567 del 2016), nondimeno il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni, facente capo al Giudice (che si traduce nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti) richiede pur sempre che detti fatti, modificativi, impeditivi o estintivi, risultino legittimamente acquisiti al processo e provati (v. Cass. nr. 20317 del 2019; Cass. nr. 27405 del 2018); Ric. 2019 n. 37926 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- 11. nella sentenza impugnata, non è affrontata la questione relativa alla sospensione della prescrizione e neppure risulta la produzione, agli atti del giudizio di merito, della dichiarazione dei redditi del professionista. In questa sede, l'INPS non riporta in ricorso il documento, né lo localizza processualmente (in relazione agli oneri di specificazione e deduzione richiesti in analoghe fattispecie, v. Cass. nn. 8450, 10631, 10632 del 2021);

12. per l'Istituto, sarebbe sufficiente aver dedotto, negli atti difensivi, la circostanza relativa all'omessa compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi presentata dall'avvocato per far sì che detta circostanza dovesse considerarsi non contestata dalla controparte;

13. osserva il Collegio come la deduzione difensiva non è supportata dalla trascrizione (integrale o comunque nei passaggi salienti) degli atti sulla cui base il giudice di merito avrebbe dovuto ritenere indiscussa la circostanza in oggetto (id est: la circostanza della mancata compilazione del quadro RR) e quindi valutarla ai fini del rilievo officioso della sospensione della prescrizione (cfr., in argomento, Cass. n. 3023 del 2016; Cass. n. 20637 del 2016, in motivazione, Cass. n.13646 del 2019 e Cass. n. 3302 del 2018); e neppure è allegato che la medesima deduzione fosse stata effettuata nel giudizio di appello;

14. questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione, in ragione del principio di specificità, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (cfr. Cass. nr. 11603 del 2018; Cass. nr. 27209 del 2017; Cass. nr. 12362 del 2006);

Ric. 2019 n. 37926 sez. ML - ud. 11-05-2021 -4- 15. deve inoltre osservarsi che l'INPS formula le censure in termini di violazione di legge; l'accertamento di un comportamento occulto configura, invece, una questione di fatto, come affermato dalla stessa ordinanza n. 6677 del2019, «dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra pretendere l'Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (in motivazione, Cass. nr. 7254 del 2021);

16. in definitiva, il ricorso dell'INPS va dichiarato inammissibile;

17. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

18. si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. C